Cassazione Civile, Ordinanza n. 21613/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IVA per gli anni 2017 e 2018, emessi nei confronti di una società in relazione a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva poi rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo non provata dall’Amministrazione la fittizietà soggettiva del fornitore e la consapevolezza della contribuente di partecipare a un’evasione IVA. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e omessa pronuncia, sostenendo che la CTR si sarebbe limitata a recepire acriticamente le conclusioni di primo grado; con il secondo ha denunciato violazione di legge e falsa applicazione di norme IVA e civilistiche sul riparto dell’onere della prova, assumendo che la CTR avrebbe erroneamente posto a carico dell’Ufficio la prova della fittizietà del fornitore e della consapevolezza della contribuente, mentre sarebbe stato sufficiente un quadro indiziario idoneo a far emergere la frode e sarebbe spettato alla società dimostrare l’effettività delle operazioni e la propria estraneità alla frode.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era comunque ricostruibile: il giudice d’appello aveva spiegato di non ritenere provata né la soggettiva inesistenza delle operazioni né la consapevolezza della contribuente, valorizzando elementi come l’operatività di lunga data del fornitore, l’esistenza di una sede operativa reale e la normalità dei pagamenti alla società emittente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui mirava, sotto la veste della violazione di legge, a una nuova valutazione del merito; ha comunque precisato che il motivo era anche infondato, perché la CTR non si era discostata dai principi di legittimità in tema di operazioni soggettivamente inesistenti: l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del cessionario/committente, mentre sul contribuente grava la prova contraria di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile. È stata inoltre disposta la condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., artt. 112 e 132 comma 2, n. 4 c.p.c., art. 36, comma 2, nn. 2 e 4 D.Lgs. 546/92
Invocato per censurare la pretesa nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e omessa pronuncia.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza.
omissione di pronuncia sui motivi di appello
Richiamato come base della censura di omessa pronuncia.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, D.Lgs. 546/1992
Nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente
Invocato quale norma processuale sul contenuto della sentenza tributaria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e degli articoli 39 e 40 d.P.R. n. 600 del 1973
Norma processuale utilizzata per denunciare errori di diritto nel riparto dell’onere della prova e nell’apprezzamento presuntivo.
Richiamato in tema di detrazione IVA e contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come norma sulla rettifica/accertamento IVA nel quadro della contestazione fiscale.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova tra Amministrazione e contribuente.
Richiamato quanto alle presunzioni semplici poste a sostegno della prova dell’Ufficio.
Richiamato quanto ai requisiti delle presunzioni semplici utilizzabili dall’Amministrazione.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro degli accertamenti fiscali e del relativo onere probatorio.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro degli accertamenti fiscali e del relativo onere probatorio.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria tesi sul contenuto dell’obbligo del contribuente.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche, con elementi oggettivi e specifici, la consapevolezza del cessionario o committente che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta.
- La prova della consapevolezza del destinatario può essere fornita anche per presunzioni, purché fondate su indizi idonei a porre sull’avviso un imprenditore onesto e mediamente esperto; non è invece sufficiente la sola allegazione della fittizietà del fornitore.
- Sul contribuente grava la prova contraria di avere operato senza consapevolezza di partecipare a un’evasione fiscale e di aver adottato la massima diligenza esigibile in concreto da un operatore accorto.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, da sola, non è decisiva per escludere la consapevolezza della frode, ma il giudice di merito deve valutare complessivamente gli elementi fattuali del caso concreto.
- È inammissibile in cassazione la censura che, pur prospettata come violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
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