Sentenza del 27/03/2019 n. 8531 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso delle maggiori somme versate a titolo di ICI negli anni 2003-2005, sostenendo che la rendita catastale inizialmente proposta tramite dichiarazione Docfa fosse erronea e fosse stata successivamente rideterminata in misura inferiore. Dopo il primo diniego comunale del 2006 e il successivo diniego del 2010, la società contestava la definitività del primo provvedimento, anche perché privo dell'indicazione del termine e dell'autorità cui proporre impugnazione, nonché la correttezza della qualificazione della dichiarazione catastale del 2005 come nuova variazione con efficacia ex nunc. Deduceva inoltre omessa pronuncia sui motivi di merito e violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi. Ha rilevato che la società non aveva indicato adeguatamente se e dove le questioni relative all'asserita incompletezza del diniego del 2006 fossero state dedotte nel giudizio di appello, non potendo prospettare per la prima volta in cassazione questioni nuove. Inoltre, le doglianze sull'omessa motivazione riguardavano in realtà l'interpretazione degli atti e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo, secondo i requisiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. È quindi rimasta ferma la decisione della CTR, secondo cui il diniego del 2006 era divenuto definitivo e quello del 2010 costituiva una mera reiterazione non autonomamente impugnabile. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.600 euro oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 19 e 21
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'ICI e all'impugnazione degli atti impositivi e dei dinieghi di rimborso.
Richiamato in tema di motivazione e contenuto degli atti dell'amministrazione finanziaria.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Rilevante per i termini e le modalità di impugnazione degli atti nel processo tributario.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
La Corte ha chiarito che il vizio denunciabile riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non la mera erronea interpretazione di atti o questioni giuridiche.
Legge n. 241 del 1990, art. 10-bis
Prevede il preavviso di rigetto e il contraddittorio procedimentale; la relativa censura non è stata esaminata perché assorbita dall'inammissibilità dei motivi principali.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Impone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
D.P.R. n. 1142 del 1949 e D.M. n. 701 del 1994
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla determinazione e alla variazione della rendita catastale tramite procedura Docfa; le relative questioni non sono state esaminate nel merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario il contribuente deve contestare l'atto entro i termini e mediante motivi specifici; un successivo provvedimento meramente reiterativo non riapre normalmente i termini per impugnare il primo diniego divenuto definitivo.
- Le questioni e le eccezioni devono essere dedotte tempestivamente nei gradi di merito e il ricorso per cassazione non può introdurre temi nuovi non sottoposti al giudice d'appello.
- La mancanza, nell'atto amministrativo, dell'indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere non comporta automaticamente l'inesistenza o la nullità dell'atto e, per essere valorizzata in cassazione, deve risultare specificamente dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non la presunta errata lettura o interpretazione di documenti, provvedimenti o argomentazioni giuridiche.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile sui motivi principali, gli ulteriori motivi possono essere dichiarati assorbiti senza esame del merito.
- Per ottenere un rimborso tributario fondato su una variazione catastale, è essenziale documentare con chiarezza la natura della variazione, la sua decorrenza e l'eventuale efficacia retroattiva, impugnando tempestivamente il primo diniego dell'amministrazione.
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