Sentenza del 27/03/2019 n. 254 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene sulla vendita con locazione finanziaria di ritorno (sale and lease back). Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Armonizzazione delle normative fiscali - Detrazione dell'imposta assolta a monte - Bene di investimento immobiliare - Vendita con locazione finanziaria di ritorno (sale and lease back) - Rettifica delle detrazioni dell'IVA - Principio di neutralità dell'IVA - Principio della parità di trattamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di rettificare l'IVA inizialmente detratta, in modo corretto, sui costi di costruzione, trasformazione e ristrutturazione di immobili successivamente coinvolti in operazioni di sale and lease back non soggette a IVA. La società aveva trasferito agli istituti finanziari un diritto di enfiteusi sugli immobili e, contestualmente, aveva stipulato contratti di leasing per continuare a utilizzarli nella propria attività imponibile. L'amministrazione belga aveva ritenuto che tali operazioni costituissero un mutamento degli elementi rilevanti per la detrazione o una cessione di beni d'investimento, imponendo una rettifica di 981.381,28 euro, oltre sanzioni e interessi.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che, salvo verifica dei fatti e del diritto nazionale da parte del giudice del rinvio, gli articoli 184, 185, 187 e 188 della direttiva IVA non impongono la rettifica dell'IVA inizialmente detratta. Gli immobili sono rimasti nella disponibilità della società e sono stati utilizzati ininterrottamente per operazioni soggette a IVA; inoltre, l'enfiteusi e il leasing, considerati congiuntamente, configuravano un'unica operazione finanziaria e non una cessione di beni, poiché gli istituti finanziari non avevano acquisito il potere di disporre degli immobili come proprietari. La Corte ha comunque precisato che, qualora il giudice nazionale accertasse un effettivo mutamento dei presupposti della detrazione o una cessione ai sensi della direttiva, l'eventuale obbligo di rettifica sarebbe compatibile con i principi di neutralità dell'IVA e parità di trattamento. Nel procedimento nazionale, la sanzione era già stata annullata, mentre la domanda principale della società era stata respinta per il resto; la decisione finale spettava al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Articolo 14 della direttiva 2006/112/CE
Costituisce "cessione di beni" il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.
La nozione di cessione IVA dipende dal trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario, non necessariamente dal trasferimento formale della proprietà secondo il diritto nazionale.
Articolo 15 della direttiva 2006/112/CE
Consente agli Stati membri di assimilare determinati diritti immobiliari e diritti reali di godimento a beni materiali, ma tale assimilazione deve essere valutata nel contesto concreto dell'operazione.
Articolo 168 della direttiva 2006/112/CE
Il diritto alla detrazione sussiste nella misura in cui beni e servizi siano impiegati per operazioni soggette a IVA. Nel caso esaminato, l'uso continuativo degli immobili per attività imponibili sosteneva il mantenimento della detrazione.
Articoli 184 e 185 della direttiva 2006/112/CE
La detrazione operata inizialmente è rettificata quando è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto; la rettifica ha luogo, in particolare, quando successivamente alla dichiarazione sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni.
La rettifica richiede un cambiamento effettivo dei presupposti della detrazione. La mera realizzazione di un sale and lease back finanziario non costituisce, di per sé, tale cambiamento quando il bene continua a essere impiegato per operazioni imponibili.
Articoli 187 e 188 della direttiva 2006/112/CE
Le regole pluriennali di rettifica per i beni d'investimento, inclusi gli immobili, operano in caso di variazione del diritto alla detrazione o di cessione del bene durante il periodo di rettifica. Un sale and lease back che non trasferisce il potere di disporre del bene come proprietario non integra necessariamente una cessione.
Articolo 189 della direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri possono definire i beni d'investimento e adottare modalità applicative e semplificazioni, ma tali poteri non consentono di imporre una rettifica in assenza dei presupposti sostanziali previsti dalla direttiva.
Principio di neutralità dell'IVA
Il sistema deve mantenere un rapporto diretto tra l'IVA detratta a monte e l'impiego dei beni per operazioni imponibili. Se tale impiego resta invariato, la neutralità depone contro una rettifica automatica; se invece il diritto alla detrazione cambia, la rettifica è compatibile con il principio.
Principio della parità di trattamento
Un soggetto che realizza un'operazione non soggetta a IVA su un immobile non si trova necessariamente nella stessa situazione di chi mantiene la proprietà senza tale operazione. Pertanto, un'eventuale rettifica fondata su una diversa situazione giuridica ed economica non viola, di per sé, la parità di trattamento.
Massime di principio
- La detrazione IVA su un immobile non deve essere rettificata automaticamente solo perché l'immobile è coinvolto in un sale and lease back non soggetto a IVA.
- Il criterio centrale è verificare se l'immobile continui a essere utilizzato, in modo effettivo e duraturo, per operazioni soggette a IVA. Se l'uso imponibile non cambia, normalmente non vi è un mutamento dei presupposti della detrazione.
- Per stabilire se vi sia una cessione di beni, occorre guardare alla sostanza economica dell'operazione e verificare se il finanziatore abbia acquisito il potere di disporre del bene come proprietario.
- Contratti formalmente distinti, come trasferimento di un diritto reale e leasing, possono costituire un'unica operazione economica quando sono simultanei, strettamente collegati e diretti principalmente a ottenere liquidità.
- La valutazione resta dipendente dai fatti: se l'operazione comporta una reale cessione, un cambiamento nell'utilizzo del bene o una riduzione del diritto alla detrazione, la rettifica può diventare obbligatoria.
- Un obbligo di rettifica, quando fondato su un effettivo mutamento del diritto alla detrazione o su una cessione imponibile ai fini delle regole sui beni d'investimento, è in linea con neutralità dell'IVA e parità di trattamento.
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