Sentenza del 27/03/2019 n. 410 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cartella di pagamento tasse auto - Canone radio - Termini - Notifica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda cartelle relative a tassa automobilistica e canone radio, contestate per intervenuta prescrizione e per vizi della notifica. In particolare, è stata rilevata l’assenza di un adeguato collegamento tra la copia della spedizione e la ricevuta della raccomandata riferita alle cartelle, nonché la mancanza della prova di una regolare attestazione dell’ufficiale postale circa le ricerche eseguite in caso di irreperibilità del destinatario. È stato inoltre considerato l’effetto del fallimento e della sua chiusura sulla decorrenza della prescrizione.
La decisione
La decisione afferma che, dopo la chiusura del fallimento, il termine di prescrizione può ricominciare a decorrere e che, per l’imposta di registro, le sanzioni e gli altri crediti derivanti dalle dichiarazioni annuali, il termine è quinquennale. La notifica delle cartelle è stata ritenuta nulla quando non è dimostrato il collegamento tra gli atti spediti e le ricevute di consegna oppure quando, in caso di irreperibilità, manca una regolare attestazione delle ricerche svolte secondo legge. Ne consegue l’accoglimento della contestazione del contribuente, almeno con riferimento ai vizi di notifica e alla prescrizione.
Norme richiamate
Norme sulla prescrizione dei crediti tributari
Il termine di prescrizione ... ricomincia a decorrere dalla chiusura e risulta quinquennale
La chiusura del fallimento può segnare l’inizio di un nuovo periodo di prescrizione; per determinate entrate tributarie e relative sanzioni il termine indicato è quinquennale.
Norme sulla notificazione degli atti a destinatario irreperibile
violazione delle norme in tema di ricerca
Quando il destinatario risulta irreperibile, l’agente notificatore deve documentare le ricerche e gli adempimenti previsti dalla legge. L’omissione o l’irregolarità di tali attività può determinare la nullità della notifica.
Norme sulla prova della notifica tramite raccomandata
mancanza di collegamento tra fotocopia della spedizione e ricevuta della raccomandata
La documentazione prodotta deve consentire di collegare con certezza la spedizione e la ricevuta alla specifica cartella notificata; in mancanza, la prova della notifica può essere insufficiente.
Massime di principio
- La notifica di una cartella deve essere documentata in modo completo e coerente, così da identificare senza dubbi l’atto notificato, la spedizione e la relativa ricevuta.
- In caso di irreperibilità del destinatario, non è sufficiente dichiarare l’assenza: devono risultare le ricerche e gli adempimenti previsti dalla disciplina applicabile.
- La mancata prova della regolare notifica può impedire di considerare validamente portata a conoscenza la cartella e può incidere sulla decorrenza dei termini per impugnarla o riscuoterla.
- La prescrizione deve essere calcolata verificando la natura del credito, gli eventuali atti interruttivi e gli effetti di procedure concorsuali; la chiusura del fallimento può far decorrere un nuovo termine.
- La prescrizione quinquennale non si applica automaticamente a ogni debito tributario: occorre qualificare il credito e individuare la norma specifica applicabile.
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