Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/03/2019 n. 435 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

IVA - Credito emergente dalla dichiarazione - Termine di prescrizione decennale - Diniego - Illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza che aveva riconosciuto il diritto della contribuente al rimborso dell’IVA relativa all’acquisto di beni strumentali, indicato nel quadro RX della dichiarazione modello Unico 2010 senza presentazione del modello VR. L’Ufficio sosteneva che la contribuente non avesse provato il fatto costitutivo del diritto al rimborso e che la richiesta fosse tardiva, poiché presentata oltre il termine biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. L’Amministrazione contestava inoltre la congruità degli acquisti, poi ceduti insieme all’azienda a un valore molto inferiore, e richiamava la posizione irregolare del fornitore.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Genova ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando il riconoscimento del credito IVA. Il Collegio ha rilevato che l’Ufficio non aveva contestato specificamente l’esistenza del credito e che, anzi, la documentazione prodotta dall’Amministrazione, comprese le fatture e l’inventario dei beni ceduti, ne dimostrava la sussistenza. La bassa valutazione dei beni nell’atto di cessione e l’eventuale evasione del fornitore sono state ritenute irrilevanti. La dichiarazione annuale, con l’indicazione del credito nel quadro RX, costituisce formale esercizio del diritto al rimborso; il modello VR è soltanto un adempimento necessario per rendere esigibile il credito e avviare materialmente la procedura di rimborso. Il credito è quindi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non al termine biennale di decadenza. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione della mancata costituzione della contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    termine biennale di decadenza per la proposizione della domanda di rimborso

    Il termine biennale non si applica al credito IVA già esposto nella dichiarazione annuale, perché la dichiarazione costituisce già formale esercizio del diritto e la domanda di rimborso non è il fatto costitutivo del credito.

  • Art. 38-bis, D.P.R. n. 633 del 1972

    la presentazione del modello VR costituisce un presupposto per l’esigibilità del credito

    Il modello VR non crea il diritto al rimborso, ma rappresenta un adempimento prodromico all’esecuzione materiale del rimborso.

  • Art. 30, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972

    richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta alla cessazione dell’attività

    Quando l’attività cessa e l’eccedenza IVA non può essere portata in detrazione nell’anno successivo, la richiesta di rimborso è regolata dalla disciplina specifica dell’art. 30, comma 2, ed è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

  • Principio della prescrizione ordinaria decennale

    Il credito IVA indicato nella dichiarazione è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, anziché al termine biennale di decadenza previsto in via residuale dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.

Massime di principio

  • L’indicazione di un credito IVA nella dichiarazione annuale può valere come formale esercizio del diritto al rimborso, anche se non è stato presentato contestualmente il modello VR.
  • Il modello VR attiene normalmente all’esigibilità e alla procedura di pagamento del credito, non alla sua esistenza o costituzione.
  • Per i crediti IVA regolarmente esposti in dichiarazione, il termine applicabile è ordinariamente quello decennale di prescrizione, non il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
  • In caso di cessazione dell’attività, l’eccedenza IVA non utilizzabile in compensazione o detrazione può essere chiesta a rimborso secondo la disciplina specifica dell’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
  • L’Amministrazione finanziaria deve contestare concretamente l’esistenza o la spettanza del credito; meri elementi indiziari, come la rivendita dei beni a un prezzo inferiore o l’irregolarità fiscale del fornitore, non sono di per sé sufficienti a negare il rimborso se la documentazione comprova l’acquisto e il credito.
  • La corretta esposizione del credito nella dichiarazione e la conservazione della documentazione contabile sono elementi centrali per dimostrare la spettanza del rimborso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.