Cassazione Civile, Ordinanza n. 11916/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce dalla convalida, da parte del Giudice di pace, del trattenimento di un cittadino straniero presso il C.P.R. di Torino nell'ambito della procedura di esecuzione dell'espulsione. Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo, con il primo motivo, la nullità della decisione per motivazione apparente o inesistente e per omesso esame delle deduzioni difensive, in relazione alle norme del testo unico immigrazione, della direttiva rimpatri, del d.lgs. n. 142/2015 e dell'art. 111 Cost.; con il secondo motivo ha prospettato ulteriormente la nullità del provvedimento per mancanza di motivazione. In sostanza, censurava che il giudice di merito avesse convalidato la privazione della libertà personale con una motivazione meramente assertiva, limitata al richiamo delle disposizioni applicabili e alla formula di assenza di ragioni di inammissibilità, senza verificare in concreto la specificità dei presupposti del trattenimento e la loro congruenza rispetto alla finalità di rimpatrio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha ribadito che il trattenimento dello straniero è misura di privazione della libertà personale legittimamente adottabile solo nei casi previsti dalla legge e con limiti temporali rigidamente predeterminati; perciò il giudice della convalida deve svolgere un controllo effettivo e motivare in modo specifico circa i presupposti dedotti dall'autorità amministrativa e la loro idoneità a consentire il rimpatrio. Nel caso concreto, la motivazione del decreto impugnato è stata considerata del tutto apodittica, perché si è limitata a richiamare gli artt. 13, 14 e 19 del d.lgs. n. 286/1998 e ad affermare l'assenza di ragioni di inammissibilità. La Corte ha quindi cassato il provvedimento impugnato e, in considerazione del patrocinio a spese dello Stato e della natura del giudizio, ha escluso una regolazione delle spese in sede di legittimità, rinviandone la liquidazione al Giudice di pace di Torino.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro del vizio di nullità della decisione per motivazione apparente o mancante.
citato tra le norme evocate a sostegno del vizio dedotto.
art. 13 Cost.
richiamato per affermare che la libertà personale è garantita da riserva assoluta di legge e che la sua compressione è consentita solo nei limiti stabiliti dalla legge.
comma 1-bis; comma 4; comma 5
la convalida del trattenimento deve avvenire con decreto motivato; il trattenimento e le sue proroghe sono soggetti a presupposti e limiti temporali rigidamente predeterminati.
art. 15, par. 2, Dir. 2008/115/CE
richiamato tra le disposizioni invocate nel ricorso in tema di trattenimento dello straniero ai fini del rimpatrio.
art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142/2015
citato nel primo motivo in relazione alla disciplina del trattenimento.
art. 28-bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008
richiamato tra le norme evocate dal ricorrente.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per sostenere l'obbligo di motivazione del provvedimento giurisdizionale.
art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998
indicato come base dell'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida.
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
richiamato quale disposizione che prevede la convalida con decreto motivato e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
richiamato come base del trattenimento oggetto di convalida.
indicato per la liquidazione dei compensi e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione nel giudizio di cassazione.
ritenuto non applicabile per la condanna delle spese in favore dello Stato quando soccombente è un'amministrazione statale.
Massime di principio
- La convalida del trattenimento dello straniero costituisce controllo su una misura di privazione della libertà personale e richiede una motivazione effettiva, specifica e non meramente assertiva, capace di verificare i presupposti di legge e la concreta funzionalità del trattenimento al rimpatrio.
- Quando la legge impone limiti temporali e condizioni rigidamente predeterminati per una misura restrittiva della libertà, l'autorità amministrativa e il giudice non dispongono di discrezionalità ulteriore: ogni proroga o convalida deve restare ancorata a quei presupposti tipizzati.
- La motivazione del decreto di convalida non può risolversi in un generico richiamo delle norme applicabili o in una formula di stile sull'assenza di ragioni di inammissibilità, ma deve confrontarsi con le deduzioni difensive e con la specificità della situazione concreta.
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero opera l'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato; la richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore non implica rinuncia al beneficio del patrocinio se non vi è una volontà espressa del titolare del diritto.
- Se la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è soccombente contro un'amministrazione statale, la regolazione delle spese segue le regole speciali del patrocinio e non quelle ordinarie di condanna in favore dello Stato.
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