Cassazione Civile, Ordinanza n. 02120/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione irrogata per più violazioni della disciplina sull'orario di lavoro: omessa concessione del riposo settimanale obbligatorio, superamento delle 40 ore settimanali e omessa o inesatta registrazione delle giornate lavorate nei prospetti paga. Il tribunale aveva respinto l'opposizione e la corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione la parte sanzionata ha proposto cinque motivi: 1) deduceva nullità della decisione perché la causa era stata trattata dalla sezione lavoro e non dalla sezione civile della corte d'appello, ritenendo errata la ripartizione interna delle controversie; 2) lamentava violazione delle norme sulla prova e sulle presunzioni per asserita mancanza di prova dell'effettiva prestazione lavorativa in alcune giornate di sabato e domenica; 3) contestava l'applicazione dell'art. 18-bis del d.lgs. 66/2003 quanto alla determinazione delle sanzioni; 4) denunciava l'erronea quantificazione delle sanzioni per plurime violazioni; 5) sosteneva che non fosse stato indicato il metodo di calcolo usato dagli ispettori per verificare i riposi settimanali. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato alla luce del principio per cui l'assegnazione alle sezioni lavoro/civile è questione organizzativa interna e non di competenza; il secondo inammissibile perché la valutazione probatoria di merito era sorretta da elementi indiziari, tra cui le timbrature badge del sabato, non adeguatamente contrastati; il terzo e il quarto non idonei a scalfire la correttezza del cumulo materiale delle sanzioni e comunque diretti a ottenere una nuova quantificazione non consentita in cassazione; il quinto inammissibile perché non autosufficiente, non essendo riprodotto il contenuto dell'eccezione né illustrato il suo effettivo devolvimento in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda essenzialmente su tre rilievi: la questione della sezione della corte d'appello è organizzativa e non integra vizio processuale; la censura sulla prova mira a un riesame del merito, non consentito; le doglianze sulla misura delle sanzioni non denunciano violazioni dei limiti di legge e pretendono una nuova valutazione riservata al giudice di merito. Anche l'ultimo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza.
Norme richiamate
La doglianza sulla diversa assegnazione della causa alle sezioni della corte d'appello è stata respinta perché la questione attiene all'organizzazione interna dell'ufficio e non alla competenza in senso tecnico.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure sono state scrutinatesecondo i limiti del sindacato di legittimità, risultando spesso dirette a ottenere un nuovo apprezzamento del merito o delle prove.
L'onere di contrastare il quadro probatorio valorizzato dai giudici di merito gravava sulla parte sanzionata, che non ha offerto prova contraria sufficiente.
La Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a presunzioni per desumere la presenza dei lavoratori e lo svolgimento della prestazione nei giorni contestati.
La censura non poteva tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito.
La Corte d'appello aveva ritenuto la ricorrente direttamente responsabile delle violazioni e solo solidalmente responsabile il soggetto imprenditoriale di riferimento.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 66/2003
Applicabile ratione temporis, è stato richiamato per escludere l'operatività del criterio del cumulo giuridico invocato dalla ricorrente.
art. 18-bis, d.lgs. n. 66/2003
La censura sulla quantificazione delle sanzioni è stata respinta richiamando la disciplina sanzionatoria in materia di orario di lavoro e i principi sul cumulo materiale.
Richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni per l'asserita erronea applicazione della disciplina sanzionatoria.
È stato richiamato per affermare che il cumulo giuridico è previsto in materia di previdenza e assistenza e non è estensibile analogicamente alle sanzioni amministrative in esame.
La sua disciplina non è applicabile per analogia agli illeciti amministrativi, data la diversità morfologica e soggettiva rispetto all'illecito penale.
artt. 9 r.d.l. n. 692/1923 e 27 l. n. 370/1934
Sono stati richiamati come disciplina sanzionatoria precedente, rivivificata a seguito della caducazione dell'art. 18-bis, commi 3 e 4, del d.lgs. 66/2003.
La determinazione della sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto concreto e ai relativi elementi oggettivi e soggettivi.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione al contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato dalle Sezioni Unite per descrivere i rimedi di connessione/trattazione congiunta quando le controversie pendono dinanzi allo stesso ufficio giudiziario.
Richiamato, insieme all'art. 40 c.p.c., come strumento processuale di trattazione congiunta in presenza di connessioni tra cause.
Massime di principio
- L'assegnazione di controversie a una sezione specializzata dell'ufficio giudiziario può integrare una scelta organizzativa interna, non una questione di competenza in senso tecnico, e non determina nullità se non è allegato un concreto pregiudizio.
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la censura sulla valutazione delle prove è inammissibile se mira a sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito; le presunzioni semplici possono legittimamente sorreggere l'accertamento in difetto di prova contraria.
- In tema di sanzioni amministrative per plurime violazioni della normativa sull'orario di lavoro, opera il criterio del cumulo materiale e non quello del cumulo giuridico, salvo diversa espressa previsione normativa.
- Dopo la caducazione della disciplina sanzionatoria dichiarata incostituzionale, può operare la reviviscenza della disciplina previgente, se l'effetto abrogativo della norma caducata era collegato a una disposizione privata fin dall'origine di efficacia.
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il giudice di legittimità non procede a una nuova determinazione della sanzione, salvo verifica del rispetto dei limiti legali e della corretta applicazione dei criteri normativi; la contestazione deve essere specifica e autosufficiente.
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