Cassazione Civile, Ordinanza n. 02119/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento della Guardia di Finanza del 24 gennaio 2011, cui seguiva un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'autorità amministrativa del lavoro per irregolarità relative all'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie. Il destinatario della sanzione proponeva opposizione, inizialmente accolta in primo grado, ma la Corte d'appello di Lecce, su impugnazione della Direzione territoriale del lavoro, riformava la decisione ritenendo che le infrazioni fossero provate dagli esiti dell'accertamento e dalle dichiarazioni rese dai dipendenti. In Cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 434 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente interpretato l'impugnazione come riferita a tutti i lavoratori e non solo a uno di essi; 2) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità della sanzione in relazione alla L. n. 72/2002, invocata dopo la declaratoria di incostituzionalità della norma; 3) violazione della medesima disciplina per l'applicazione della sanzione in misura fissa per lavoro nero, ritenuta non più vigente dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 254/2014; 4) omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'art. 8 L. n. 689/1981 sul cumulo giuridico per alcune violazioni contestate. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o infondati, osservando in particolare che l'interpretazione dell'atto di impugnazione è riservata al giudice di merito e che la doglianza di omessa pronuncia richiede l'indicazione specifica di dove e come la domanda sia stata riproposta in appello; ha inoltre chiarito che la sentenza costituzionale n. 254/2014 incide sulle sanzioni civili e non su quelle amministrative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva accolto l'appello dell'amministrazione e confermato la legittimità della sanzione amministrativa, è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
La censura sull'interpretazione dell'atto di appello è inammissibile quando mira a contestare un apprezzamento riservato al giudice di merito, salvo che si denunci un vizio processuale, un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, un errore di qualificazione giuridica o un omesso esame di fatto decisivo nei limiti di legge.
La deduzione di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove e come la domanda o eccezione sia stata riproposta nel grado di appello, così da consentire di verificare la effettiva omissione decisoria.
La disciplina invocata dal ricorrente non è stata ritenuta applicabile come prospettata, poiché il richiamo alla declaratoria di incostituzionalità è stato giudicato inconferente rispetto alle sanzioni amministrative oggetto della lite.
sentenza Corte costituzionale n. 254/2014
L'incostituzionalità dichiarata riguarda esclusivamente le sanzioni civili applicabili indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa e non incide sulle sanzioni amministrative per lavoro irregolare.
La censura sul cumulo giuridico è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifica indicazione di riproposizione della domanda in appello.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della possibile debenza dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge è il corretto paradigma solo per errori di qualificazione giuridica dei fatti, non per contestare l'apprezzamento del contenuto dell'atto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le censure di nullità processuale devono essere veicolate come vizi di questo tipo quando si deduce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o omissione decisoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato può rilevare solo nei limiti consentiti dal vizio di motivazione oggi tipizzato.
Massime di principio
- L'interpretazione della domanda o dell'atto di impugnazione è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se non nei casi di specifico vizio processuale o di errore giuridico tipizzati dall'art. 360 c.p.c.
- La deduzione di omessa pronuncia richiede che il ricorrente indichi in modo puntuale dove la domanda o eccezione sia stata ritualmente introdotta o riproposta nel grado di appello; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La declaratoria di incostituzionalità di una norma che disciplina sanzioni civili non si estende automaticamente alle sanzioni amministrative, quando l'intervento della Corte costituzionale non abbia inciso su tale diversa disciplina.
- Quando si denuncia la mancata applicazione del cumulo giuridico o di altra regola sanzionatoria, occorre specificare in modo preciso il contenuto della domanda e la sua riproposizione nel giudizio di gravame.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova lettura del contenuto degli atti processuali o per sovrapporre una diversa valutazione di merito a quella compiuta dal giudice di appello.
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