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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02128/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un licenziamento collettivo intimato nel febbraio 2010 a una guardia giurata. Il lavoratore sosteneva di essere stato alle dipendenze dell'associazione nazionale e non della federazione provinciale territoriale; chiedeva quindi l'accertamento della titolarità del rapporto in capo all'ente nazionale, la declaratoria di inefficacia/inesistenza del licenziamento e le conseguenti tutele retributive, risarcitorie e contributive. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che la federazione provinciale, pur priva di personalità giuridica, fosse soggetto autonomo con propria soggettività giuridica e autonomia organizzativa, di gestione e di bilancio, e che quindi fosse corretto il licenziamento collettivo adottato dal commissario straordinario. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che gli elementi probatori (iscrizione previdenziale, buste paga, CUD, lettera di assunzione, titolarità dell'attività di vigilanza privata, codice fiscale) dimostravano che il rapporto faceva capo all'associazione nazionale e che la federazione era solo un'articolazione periferica priva di autonoma titolarità del rapporto.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo. Ha censurato l'assunto della corte territoriale secondo cui la federazione provinciale avesse autonoma soggettività giuridica e capacità di essere datore di lavoro solo in base a autonomia organizzativa, gestionale e di bilancio, osservando che tale affermazione non si confrontava correttamente con le risultanze processuali ed era incompatibile con i principi già affermati in giurisprudenza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame della titolarità del rapporto di lavoro, tenendo conto del principio di effettività e dei criteri per individuare il centro di imputazione del rapporto, nonché per regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è invocato come parametro della dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    è invocato come parametro della dedotta nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 342 c.p.c.

    è richiamato dal ricorrente per censurare la decisione di appello

  • artt. 36 e ss. c.c.

    sono richiamati per escludere che la titolarità del rapporto potesse essere negata nei termini adottati dalla corte di merito

  • art. 39 Statuto dell'ANCR

    è evocato per affermare che eventuali rapporti interni tra struttura centrale e articolazione locale andavano regolati internamente

  • art. 2697 c.c.

    non è citato espressamente nel testo, ma la decisione valorizza la necessità di corretta sussunzione e valutazione delle risultanze probatorie senza spostare impropriamente la titolarità del rapporto

Massime di principio

  • Per individuare il datore di lavoro in rapporti instaurati presso articolazioni territoriali di un ente privo di personalità giuridica non basta il richiamo statutario all'autonomia organizzativa o di bilancio; occorre verificare in concreto chi sia il centro di imputazione del rapporto secondo il principio di effettività.
  • La soggettività giuridica di un ente o di una sua articolazione è concetto distinto dalla personalità giuridica e richiede, per gli enti non riconosciuti, che l'attività sia svolta separatamente da quella istituzionale e in condizioni analoghe a quelle di un'impresa privata.
  • Nei rapporti di lavoro non è configurabile un "doppio inquadramento" tale per cui il lavoratore risulti previdenzialmente dipendente di un soggetto e, al contempo, retributivamente alle dipendenze di un diverso soggetto, se gli elementi fattuali mostrano un'unica effettiva titolarità del rapporto.
  • La verifica della titolarità del rapporto di lavoro deve fondarsi su un complesso di indici fattuali concreti, quali intestazione degli atti di assunzione, buste paga, certificazioni fiscali, iscrizioni previdenziali, gestione patrimoniale e benefici economici dell'attività.
  • Se il giudice di merito omette di confrontarsi con gli elementi decisivi sulla reale imputazione del rapporto e fonda la decisione su una qualificazione giuridica non corretta, la sentenza è censurabile per difetto di sussunzione e va cassata con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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