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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02127/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (previdenza)

La controversia

Alcuni lavoratori, già destinatari di un riconoscimento giudiziale passato in giudicato del beneficio contributivo per esposizione ad amianto, avevano chiesto che la pensione in godimento fosse riliquidata applicando il coefficiente di maggiorazione contributiva più favorevole previsto dalla disciplina anteriore alle modifiche del 2003. La questione concreta era se tale beneficio, già accertato, dovesse operare solo sul quantum della pensione oppure anche sulla decorrenza della prestazione, consentendo di farla risalire alla data di maturazione del diritto e non a quella della domanda amministrativa di pensionamento. I ricorrenti hanno censurato la sentenza d'appello per violazione dell'art. 13, comma 8, L. 257/1992, dell'art. 47 d.l. 269/2003 conv. in L. 326/2003 e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato sul beneficio amianto implicasse anche la sua utilizzabilità ai fini dell'accesso alla pensione e quindi della decorrenza del trattamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che il regime più favorevole previsto dalla L. 350/2003, art. 3, comma 132, può consentire, quando la domanda originaria di riconoscimento del beneficio sia anteriore al 2 ottobre 2003, sia l'applicazione del coefficiente 1,5 sia l'utilizzo della contribuzione rivalutata anche per il conseguimento del diritto a pensione. Tuttavia, nel caso concreto, al momento del riconoscimento del beneficio non era ancora stata presentata domanda di pensione; di conseguenza il beneficio non poteva essere riconosciuto in sede amministrativa come componente di una prestazione pensionistica ancora non richiesta. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva escluso che il giudicato sul beneficio amianto incidesse sulla decorrenza del trattamento pensionistico. Il ricorso è stato rigettato, con spese dichiarate irripetibili e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, L. 257/1992

    la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, nella disciplina previgente, attribuisce un coefficiente di maggiorazione utile sia per il quantum della prestazione sia, nei casi previsti, per il conseguimento del diritto a pensione

  • art. 47, comma 6-bis, d.l. 269/2003 conv. in L. 326/2003

    richiamato dai ricorrenti come norma modificativa della disciplina del beneficio amianto

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato sul riconoscimento del beneficio contributivo

  • L. 350/2003, art. 3, comma 132

    se la domanda originaria all'INAIL è anteriore al 2.10.2003, si applica il regime più favorevole della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, comma 8, L. 257/1992

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di legittimazione del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 152 att. c.p.c.

    richiamato per le spese irripetibili

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    presupposto per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione ad amianto, quando operi nella disciplina più favorevole, può incidere sia sulla misura della pensione sia, in astratto, sul perfezionamento del diritto a pensione; tuttavia ciò presuppone che la prestazione pensionistica sia già stata richiesta o sia comunque azionabile nel procedimento in cui il beneficio viene fatto valere.
  • Il giudicato sul riconoscimento di un beneficio previdenziale non comporta automaticamente che esso debba essere utilizzato in relazione a una prestazione non ancora domandata al momento del riconoscimento, se tale profilo non era ancora entrato nel rapporto amministrativo o processuale.
  • La censura per violazione di legge è infondata quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè con la ragione decisiva fondata sulla mancanza, al momento rilevante, della domanda di pensione.
  • In materia previdenziale, la decorrenza del trattamento non può essere anticipata sulla sola base del riconoscimento di un coefficiente contributivo maggiorativo, se manca la domanda di pensionamento necessaria a trasformare il beneficio in componente della prestazione dovuta.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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