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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02130/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da un licenziamento collettivo intimato a un dipendente con lettera del 21 luglio 2017, nell'ambito di una procedura di riduzione del personale avviata dalla società. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso e ordinato la reintegrazione, con condanna risarcitoria; la Corte d'appello di Roma aveva confermato la decisione ritenendo che la società avesse illegittimamente ristretto la platea dei licenziabili ad alcune sedi aziendali, senza indicare nella comunicazione di avvio della procedura le ragioni di tale delimitazione territoriale e senza provare l'infungibilità del lavoratore o l'impossibilità di reimpiego altrove. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme processuali per avere i giudici di merito ammesso l'impugnazione col rito "Fornero" anziché con rito ordinario; 2) violazione della disciplina sui licenziamenti collettivi e dell'art. 41 Cost., sostenendo che, per esigenze geografiche e organizzative, la comparazione potesse essere limitata a una sola sede e che la scelta fosse coerente con esigenze tecnico-produttive; 3) violazione della disciplina sanzionatoria dell'art. 18 St. lav. e della l. n. 223/1991, deducendo che al più si sarebbe trattato di un vizio formale e non sostanziale, con applicazione della tutela indennitaria e non reintegratoria; 4) censura di legittimità costituzionale del diverso trattamento tra licenziamenti collettivi e licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo in caso di violazione dei criteri di scelta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la società si era limitata a denunciare un vizio processuale senza allegare un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dall'adozione del rito Fornero. Ha respinto il secondo e il terzo motivo confermando la ratio decidendi della sentenza impugnata: la delimitazione territoriale della platea dei licenziabili era illegittima perché non era stata esplicitata nella comunicazione di apertura della procedura ex art. 4, comma 3, l. n. 223/1991, che invece faceva riferimento all'intero complesso aziendale; in tema di licenziamento collettivo la riduzione della platea a una singola sede è consentita solo se le ragioni tecnico-produttive siano indicate preventivamente e provate dal datore, unitamente alle ragioni per cui non si sia fatto ricorso al trasferimento verso unità vicine. Ha inoltre confermato che, quando la violazione riguarda l'indebita delimitazione della platea e quindi l'erronea applicazione dei criteri di scelta in un ambito illegittimamente ristretto, opera la tutela reintegratoria dell'art. 18, comma 4, St. lav. e non quella meramente indennitaria. Il quarto motivo è stato ritenuto non fondato: la questione di costituzionalità non poteva costituire autonomo motivo di ricorso per cassazione e, comunque, la diversa disciplina tra licenziamento collettivo e licenziamento individuale plurimo è razionalmente giustificata dalla diversità strutturale dei due istituti. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 47, L. n. 92 del 2012

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità del rito; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non deduceva un concreto pregiudizio processuale.

  • artt. 426 e 427 c.p.c.

    invocati per contestare il rito utilizzato; la Corte ha escluso l'utilità della doglianza in mancanza di lesione concreta del diritto di difesa.

  • artt. 4 e 5 L. n. 223 del 1991

    la Corte ha ribadito che la platea dei licenziabili va individuata, in linea generale, con riferimento al complesso aziendale; una limitazione territoriale è ammessa solo se coerente con la comunicazione iniziale e sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive provate dal datore.

  • art. 41 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della libertà di iniziativa economica; la Corte ha ritenuto che non consente di derogare alla disciplina legale del licenziamento collettivo e ai relativi obblighi informativi e di comparazione.

  • art. 18, commi 4, 5 e 7, L. n. 300 del 1970

    la Corte ha confermato l'applicazione del comma 4 (tutela reintegratoria) perché la violazione era sostanziale e non meramente procedurale.

  • art. 5, comma 3, L. n. 223 del 1991

    interpretato nel senso di distinguere, dopo la riforma del 2012, tra violazione delle procedure (tutela indennitaria) e violazione dei criteri di scelta (tutela reintegratoria).

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere difetto di interesse; la doglianza non è stata accolta.

  • art. 4, comma 3, L. n. 223 del 1991

    la comunicazione di avvio della procedura deve indicare le ragioni della delimitazione della platea dei licenziabili e quelle dell'eventuale mancato trasferimento ad altre unità, per consentire il controllo sindacale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.

  • art. 374 c.p.c.

    richiamato in relazione alla richiesta di rimessione alle Sezioni Unite, ritenuta non necessaria.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la richiesta di trattazione in pubblica udienza, respinta come rimessa alla discrezionalità del collegio.

  • art. 376 c.p.c.

    richiamato in tema di rimessione alle Sezioni Unite, senza che ricorressero i presupposti.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo la regola è la comparazione dei lavoratori nell'ambito dell'intero complesso aziendale; la delimitazione a una singola sede, reparto o unità produttiva è ammessa solo se giustificata da oggettive esigenze tecnico-produttive e adeguatamente esplicitata sin dall'apertura della procedura.
  • La comunicazione ex art. 4, comma 3, L. n. 223/1991 deve contenere in modo specifico le ragioni della scelta di restringere la platea dei licenziabili e, se del caso, le ragioni per cui non sia possibile evitare i licenziamenti mediante trasferimenti verso altre unità produttive vicine.
  • L'onere di provare i fatti che legittimano la più ristretta platea dei licenziabili grava sul datore di lavoro; in difetto, la limitazione territoriale è illegittima e rende invalido il licenziamento collettivo.
  • La violazione consistente nell'illegittima delimitazione della platea dei licenziabili e nella conseguente erronea applicazione dei criteri di scelta integra una violazione sostanziale dei criteri di scelta e comporta la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, St. lav., non la sola tutela indennitaria.
  • Nel regime del licenziamento collettivo, la libertà d'impresa non consente di sostituire unilateralmente la disciplina legale dei criteri di scelta e degli obblighi informativi, che sono finalizzati a minimizzare l'impatto sociale della ristrutturazione.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che deduca solo un vizio processuale senza indicare il concreto pregiudizio subito dalla parte nel diritto di difesa o sull'esito della decisione.
  • La prospettazione della sola questione di legittimità costituzionale non costituisce, di regola, autonomo motivo di ricorso per cassazione, restando rimessa al giudice la valutazione sulla eventuale rimessione alla Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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