Cassazione Civile, Ordinanza n. 02118/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza ingiunzione irrogata dalla Direzione territoriale del lavoro per la violazione di norme in materia di consegna della documentazione di assunzione e di regolarità delle registrazioni retributive/contributive. La ricorrente, che era stata presidente di una società cooperativa in un determinato arco temporale, aveva proposto opposizione sostenendo che l'accertamento ispettivo fosse fondato su documentazione incompleta, su un verbale di accertamento utilizzato oltre i suoi limiti probatori e su fatti non riferibili al periodo della sua gestione. Con il ricorso per cassazione deduceva cinque motivi: nullità della sentenza per violazione degli oneri probatori e degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi relativi ad alcuni lavoratori assunti in epoca successiva; motivazione apparente in relazione alla ritenuta violazione dell'obbligo di consegna ai lavoratori dei dati di registrazione al libro matricola; omessa pronuncia sulla richiesta di esibizione di documentazione contraria alla pretesa sanzionatoria; ulteriore omesso esame circa la contestazione della mancata consegna della dichiarazione con i dati di registrazione al libro matricola. In sostanza, contestava il valore attribuito al verbale ispettivo e la ricostruzione delle incongruenze tra buste paga e prestazioni lavorative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la Corte d'appello aveva già limitato la valutazione ai fatti relativi al periodo di gestione della ricorrente, rendendo inammissibili le doglianze sulla non riferibilità temporale di parte delle contestazioni. Ha poi rilevato che la censura sulla valutazione delle prove documentali era inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto i documenti e specificato le deduzioni svolte nei gradi di merito. Ha inoltre ribadito che il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso solo per i fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, ma non per valutazioni e apprezzamenti. Infine, ha rilevato che il ricorso non si confrontava con l'intero percorso motivazionale della sentenza impugnata, che si fondava anche sulle incongruenze tra le prestazioni lavorative di alcuni dipendenti e le voci in busta paga qualificate come rimborsi o trasferte. Sono state quindi confermate le spese e l'obbligo, ove dovuto, del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza dedotto in cassazione
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto in cassazione
art. 2697 c.c.
richiamato a sostegno della censura sul riparto dell'onere della prova
art. 115 c.p.c.
richiamato a sostegno della censura sull'utilizzazione delle prove da parte del giudice
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedotta omessa pronuncia
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di ricorso
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 4 bis co.2 D.Lgs. n. 181/2000
norma sostanziale posta a base della sanzione amministrativa contestata
art. 1 legge n. 4/1953
richiamato nel ricorso quale disposizione violata in tema di consegna della documentazione lavoristica
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che investe la valutazione di documenti richiede l'adempimento dell'onere di autosufficienza: il ricorrente deve trascrivere il contenuto rilevante dei documenti e indicare specificamente dove e come essi siano stati dedotti nei giudizi di merito, altrimenti la produzione documentale è giuridicamente irrilevante.
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come direttamente percepiti o compiuti; non copre invece valutazioni, apprezzamenti, inferenze o fatti appresi da terzi.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, poiché il rigetto di una sola di esse rende comunque stabile la decisione.
- L'omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto sia realmente decisivo e specificamente dedotto; non basta proporre una diversa lettura del materiale istruttorio o contestare in modo generico la valutazione di merito.
- Nel contenzioso sanzionatorio in materia di lavoro, la coerenza tra prestazioni rese e voci retributive formalmente qualificate come trasferte o rimborsi può essere valorizzata dal giudice quale indice di irregolarità sostanziale rispetto agli obblighi di documentazione e contribuzione.
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