Cassazione Civile, Ordinanza n. 02129/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato in data 21 luglio 2017 nell'ambito di una procedura di riduzione del personale avviata dalla società. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e ordinato la reintegrazione, con condanna risarcitoria ex art. 18, comma 4, Statuto dei lavoratori; la Corte d'appello di Roma aveva respinto il reclamo della società, ritenendo che la comunicazione di avvio della procedura ex art. 4, comma 3, l. n. 223/1991 fosse carente perché limitava immotivatamente la platea dei lavoratori a talune sedi aziendali, mentre il progetto di ristrutturazione riguardava l'intero complesso aziendale. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 4 e 5 l. n. 223/1991 e dell'art. 41 Cost., sostenendo che, per ragioni geografiche e organizzative, non fosse esigibile la comparazione tra dipendenti di sedi lontane e che la scelta dei licenziabili dovesse restare rimessa al datore di lavoro; 2) violazione dell'art. 18, commi 4, 5 e 7, l. n. 300/1970 e degli artt. 4, 5 e 17 l. n. 223/1991, assumendo che vi fosse solo un vizio formale/procedurale e non sostanziale, poiché l'esubero del profilo professionale esisteva; 3) violazione dell'art. 5, comma 3, l. n. 223/1991, come modificato, e degli artt. 3, 24 e 41 Cost., per asserita irragionevolezza del diverso regime sanzionatorio tra licenziamento collettivo e licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che la limitazione territoriale della platea dei licenziabili, se possibile in astratto, deve essere specificamente indicata nella comunicazione di apertura della procedura insieme alle ragioni per cui non si ritenga di ricorrere a trasferimenti o altre soluzioni, e che la violazione, nel caso concreto, era sostanziale perché la delimitazione unilaterale della platea non risultava giustificata dalle comunicazioni iniziali. Ha inoltre escluso l'illegittimità costituzionale della disciplina sanzionatoria differenziata, osservando che il licenziamento collettivo costituisce istituto autonomo rispetto al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo e applicato la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, ritenendo che la comunicazione di avvio della procedura ex art. 4, comma 3, l. n. 223/1991 non avesse indicato le specifiche ragioni per limitare la platea dei lavoratori ad alcune sedi territoriali, né le ragioni per escludere il ricorso al trasferimento ad altre unità produttive. Ha inoltre escluso che la censura sulla diversità di regime sanzionatorio tra licenziamenti collettivi e individuali plurimi potesse condurre a una diversa soluzione, ribadendo che le due fattispecie sono eterogenee e soggette a discipline diverse. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari del lavoratore, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la comunicazione di avvio della procedura deve indicare specificamente le ragioni che giustificano la limitazione territoriale della platea dei licenziabili e consentire il controllo sindacale sull'effettiva necessità dei licenziamenti.
la scelta dei lavoratori va riferita, in linea generale, al complesso aziendale; la limitazione a una sola sede o unità produttiva è ammessa solo se oggettivamente giustificata e adeguatamente comunicata, e la violazione dei criteri di scelta comporta il regime sanzionatorio reintegratorio previsto dalla normativa successiva alla l. n. 92/2012.
nel caso di violazione sostanziale dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo si applica la tutela reintegratoria prevista dal comma 4, non la sola tutela indennitaria.
art. 41 Cost.
la libertà di iniziativa economica non consente al datore di lavoro di sottrarsi ai vincoli legali sulla procedura e sui criteri di scelta nel licenziamento collettivo.
art. 3 Cost.
la censura di disparità di trattamento tra licenziamento collettivo e licenziamenti individuali plurimi è respinta perché le discipline poste a confronto sono eterogenee.
art. 24 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente nella prospettazione di legittimità costituzionale, ma non ritenuto idoneo a incidere sull'esito del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la soccombenza comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
l'istanza di rimessione alle Sezioni Unite non è stata ritenuta ammissibile/pertinente nel modo in cui è stata proposta.
la trattazione in pubblica udienza è rimessa alla discrezionalità del collegio, che può escluderla in presenza di principi di diritto consolidati.
l'eventuale richiesta di rimessione va rivolta secondo le forme previste dalla norma; la Corte ne rileva l'erroneità procedurale.
richiamato per la disciplina della richiesta di rimessione alle Sezioni Unite.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
norma processuale richiamata a fondamento dei motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, la regola di base è che l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire con riferimento al complesso aziendale; una delimitazione della platea a una singola sede, reparto o unità produttiva è ammessa solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive e da una specifica indicazione nella comunicazione di avvio della procedura.
- La legittimità della delimitazione territoriale della platea dei licenziabili non può essere desunta in modo generico dalla ristrutturazione aziendale: il datore di lavoro deve esporre preventivamente le ragioni della scelta e quelle per cui non ritenga praticabili soluzioni alternative, come il trasferimento ad altre unità produttive vicine.
- La prova delle ragioni che giustificano il più ristretto ambito della selezione grava sul datore di lavoro; in mancanza di tale prova, il licenziamento collettivo è illegittimo.
- La violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo va distinta dalla mera violazione formale/procedurale: se il criterio è applicato a una platea illegittimamente delimitata o in modo difforme dalla legge, la violazione è sostanziale e comporta la tutela reintegratoria.
- La questione di legittimità costituzionale non costituisce, di per sé, un autonomo motivo di ricorso per cassazione; la parte può sollecitarne la rimessione, ma la decisione se investire la Corte costituzionale resta rimessa al giudice.
- È non irragionevole che il legislatore preveda un regime sanzionatorio diverso per il licenziamento collettivo rispetto ai licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo, trattandosi di istituti autonomi, con presupposti, procedure e controlli differenti.
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