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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27758/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA emesso nei confronti del contribuente in qualità di responsabile e legale rappresentante di un'associazione, ritenuta interposta rispetto all'attività commerciale effettivamente imputabile al medesimo. L'ufficio recuperava l'IVA contestando l'interposizione fittizia dell'associazione e l'emissione di fatture relative a operazioni asseritamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso del contribuente; in appello, la Commissione tributaria regionale accoglieva il gravame ritenendo che l'avviso impugnato costituisse una duplicazione indebita di un diverso avviso emesso nei confronti dello stesso soggetto per i medesimi fatti e per la stessa annualità. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 67 d.P.R. 600/1973 e 21, comma 7, d.P.R. 633/1972, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente ravvisato un divieto di doppia imposizione, mentre i due avvisi avevano presupposti diversi: uno fondato sulla fatturazione di operazioni inesistenti da parte dell'associazione, l'altro sui maggiori ricavi del contribuente in proprio. Il controricorso ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per essere stato notificato al soggetto fisico e non all'associazione, eccezione disattesa dalla Corte, che ha ritenuto il destinatario correttamente identificato quale parte in giudizio in qualità di legale rappresentante dell'ente e ha escluso anche il difetto di specificità del ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità formulate dal controricorrente, ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia e ha cassato la sentenza della CTR. Ha quindi rinviato alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio dell'accoglimento è che il divieto di doppia imposizione opera solo quando la medesima imposta sia nuovamente richiesta in dipendenza dello stesso presupposto, e non quando gli atti impositivi si fondino su titoli o presupposti diversi, anche se riferiti ai medesimi fatti economici o allo stesso soggetto. Nel caso concreto, l'avviso oggetto del giudizio si fondava sulla contestazione di fatture per operazioni inesistenti dell'associazione e sull'art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972, mentre l'altro avviso richiamato dalla CTR riguardava maggiori ricavi del contribuente in proprio; perciò non vi era duplicazione vietata.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull'onere della prova nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne fonda espressamente la decisione su un profilo probatorio; il motivo è accolto soprattutto per l'erronea applicazione del divieto di doppia imposizione.

  • art. 67 d.P.R. 600/1973

    "la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi"

    Il divieto di doppia imposizione richiede la reiterata applicazione della medesima imposta sullo stesso presupposto; non opera quando l'imposta sia richiesta in base a due titoli diversi verso soggetti diversi o su presupposti diversi.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972

    "se il cedente o il prestatore emette fattura per operazioni inesistenti ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni delle fatture"

    La norma è interpretata nel senso che l'IVA relativa a fatture per operazioni inesistenti è dovuta per l'intero importo indicato, con obbligazione 'fuori conto' e separata dal meccanismo ordinario di compensazione IVA a monte e a valle.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. 633/1972

    Richiamato solo per descrivere il diverso presupposto dell'accertamento relativo ai maggiori ricavi del contribuente in proprio.

  • art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. 633/1972

    Richiamato solo per descrivere il diverso presupposto dell'accertamento relativo ai maggiori ricavi del contribuente in proprio.

  • L. 398/1991

    Richiamata come disciplina del regime fiscale agevolativo dell'associazione coinvolta nella fattispecie.

  • art. 2, comma 3, L. 350/2003

    Richiamato come ulteriore riferimento normativo del regime fiscale agevolativo dell'associazione coinvolta nella fattispecie.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale non partecipato e la proposta del relatore.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria del controricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Il divieto di doppia imposizione tributaria opera solo quando la stessa imposta sia nuovamente richiesta in dipendenza del medesimo presupposto; la mera riferibilità dei diversi atti impositivi allo stesso soggetto o agli stessi fatti economici non basta.
  • Non vi è duplicazione vietata quando gli avvisi di accertamento si fondano su titoli impositivi diversi, anche se riguardano la stessa annualità o operazioni collegate tra loro.
  • L'art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972 attribuisce rilevanza autonoma all'IVA esposta in fattura per operazioni inesistenti, configurandola come debito 'fuori conto' e separato dal normale meccanismo di detrazione dell'imposta.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, è sufficiente che dal complesso dell'atto e dalle modalità di notificazione emerga con chiarezza la corretta individuazione della parte processuale, anche quando il destinatario formale coincida con il legale rappresentante di un ente costituito in giudizio.
  • L'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità non è fondata quando il contenuto essenziale dell'atto impositivo sia ricostruibile dal ricorso e risulti non contestato nella sua struttura fondamentale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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