Cassazione Civile, Ordinanza n. 29544/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la revisione del classamento di tre unità immobiliari site in Roma, disposta ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente; la CTR del Lazio aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo non adeguatamente motivato l'atto di riclassamento. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, sostenendo in sostanza che la motivazione del provvedimento fosse sufficiente. La contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, nel classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, l'atto deve contenere una motivazione rigorosa, completa e specifica, riferita non solo alla microzona ma anche all'immobile concreto, indicando gli elementi fattuali che hanno inciso sul nuovo classamento. Poiché la CTR aveva accertato che l'avviso si fondava su espressioni stereotipate e prive di specifici riscontri riferiti all'unità immobiliare, la decisione di merito è stata confermata. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese sono state compensate per l'assenza, al momento del ricorso, di precedenti specifici sul caso.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge
è richiamato quale norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo, che deve essere specifica e non meramente apparente
è richiamato quale norma che impone adeguata motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria
L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335
consente la revisione del classamento per microzone, ma richiede che il provvedimento indichi i concreti elementi della microzona e dell'immobile che giustificano il nuovo classamento
L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 154, lett. e)
impone di considerare contemporaneamente i caratteri specifici dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ai fini della rendita catastale
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione del classamento catastale fondato sullo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona, la motivazione dell'atto deve essere rigorosa, completa e specifica.
- Non è sufficiente il mero richiamo ai presupposti normativi o a formule stereotipate: l'Amministrazione deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sulla microzona e sulla singola unità immobiliare.
- L'atto di riclassamento deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della modifica e delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso; in giudizio l'Ufficio non può introdurre cause giustificative diverse da quelle enunciate nell'atto.
- La verifica del classamento deve tenere conto congiuntamente delle caratteristiche dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona, poiché tutti questi fattori concorrono alla determinazione della rendita.
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