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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10052/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento sintetico del reddito per l'anno d'imposta 2008. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo non idonea la prova contraria offerta dalla contribuente a superare la presunzione di maggiore capacità contributiva, perché fondata su elementi ritenuti deboli: asseriti versamenti in contanti effettuati dai genitori, dichiarazioni di soggetti terzi e altri documenti non decisivi o non riscontrati. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità e violazione di norme processuali e sostanziali per motivazione inesistente o insufficiente, mancata considerazione della prova documentale prodotta, violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, dell'art. 2697 c.c., degli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 e del principio di parità delle armi; con il secondo ha denunciato omessa pronuncia e omesso esame di documenti decisivi, oltre alla mancata applicazione dell'art. 1370 c.c. e del principio di interpretazione a favore del contraente debole.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi congiuntamente esaminati inammissibili e comunque infondati. Ha ricordato che, nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, la presunzione legale relativa può essere vinta dal contribuente con prova contraria della provenienza non reddituale delle somme, della loro entità e della durata del possesso, ma tale prova resta non tipizzata e il giudice di merito valuta liberamente gli elementi offerti. Nel caso concreto, la CTR si era attenuta ai principi di diritto applicabili e aveva motivatamente ritenuto insufficiente la prova contraria, valorizzando elementi non decisivi o privi di riscontro. La Corte ha inoltre escluso la violazione dell'obbligo di motivazione, osservando che il giudice non deve esaminare espressamente tutte le allegazioni e prove, e ha negato l'applicabilità del favor rei in materia di accertamento tributario. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti dal d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    comma 4, comma 5, comma 6

    disciplina l'accertamento sintetico del reddito; l'Ufficio può fondarsi su elementi induttivi di capacità contributiva, ma il contribuente può superare la presunzione legale relativa dando prova contraria della provenienza non reddituale delle somme, della loro entità e della durata del possesso.

  • art. 136 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come parametro di dedotta violazione in relazione alla motivazione della sentenza tributaria.

  • artt. 118 e 132 c.p.c.

    richiamati come parametri della denunciata nullità per motivazione inesistente o apparente.

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla ricorrente; la Corte esclude che vi sia stata violazione dell'obbligo di motivazione o del giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo come parametro di validità della motivazione e del processo.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; nella disciplina del redditometro grava sul contribuente la prova contraria nei limiti stabiliti dall'art. 38 d.P.R. 600/1973.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato per sostenere l'esigenza di valorizzare il potere istruttorio del giudice tributario e il riequilibrio tra le parti nel processo tributario.

  • artt. 3 e 24 Cost.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di disparità processuale e lesione del diritto di difesa.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per dedotto cattivo governo delle risultanze probatorie.

  • art. 1370 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere che, in caso di dubbio, l'interpretazione dovesse essere favorevole al contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico del reddito la presunzione legale relativa di maggiore capacità contributiva può essere superata solo mediante prova contraria idonea a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme, la loro entità e la durata del relativo possesso.
  • La prova contraria del contribuente non è tipizzata, ma deve essere concretamente idonea a vincere gli indici di capacità contributiva valorizzati dall'Ufficio; mere dichiarazioni di terzi o elementi non riscontrati possono essere ritenuti insufficienti.
  • Il giudice di merito, in presenza di presunzione legale relativa, conserva il potere di valutare la credibilità e l'idoneità delle prove offerte e può scegliere quelle ritenute più attendibili senza dover confutare espressamente ogni singola allegazione o documento.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione del materiale probatorio a quella compiuta dal giudice di merito quando la motivazione sia logicamente adeguata e non meramente apparente.
  • Il principio del favor rei non si applica ai poteri di accertamento tributario né alla disciplina della prova nel processo fiscale, ma opera nelle sole ipotesi di norme sanzionatorie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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