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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13179/2021 del 17/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sull'IVA addebitata su fondi spese per attività di custodia giudiziale di partecipazioni. La banca aveva opposto all'intimazione di pagamento (precetto) l'esistenza di un controcredito fondato su una ritenuta d'acconto che la banca avrebbe dovuto operare (compensazione) e dedotto che le somme richieste da Pagliuca erano in parte originate da rimborsi esenti poi riclassificati come compensi imponibili. Pagliuca impugnava la pronuncia di appello che aveva ammesso la compensazione riconoscendo la sussistenza del controcredito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Pagliuca. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi dedotti: in particolare ha osservato che Pagliuca aveva sollevato in Cassazione una questione nuova (l'estinzione dell'obbligazione tributaria da parte dello stesso Pagliuca) non adeguatamente proposta in appello; quanto alla contestazione circa la mancata prova dell'adempimento tributario da parte della banca, il Collegio di merito l'ha ritenuta pretestuosa o insufficiente a impedire la compensazione. La Cassazione ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente valutato la reciprocità e la possibilità di compensazione del controcredito basato sulla ritenuta, e ha rigettato le censure relative alla disciplina fiscale e all'omesso esame di fatti decisivi. Pagliuca è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972

    Riferimento alla disciplina delle esenzioni (rimborsi di anticipazioni). Nel caso, iniziali rimborsi erano stati qualificati come esenti ex art.15 e poi riclassificati come compensi professionali imponibili, con conseguente contestazione IVA.

  • Codice civile

    art. 1241, art. 1242, art. 1243

    Regole sulla compensazione: la Corte ha valutato la sussistenza dei presupposti per la compensazione giudiziale, in particolare la reciprocità del credito e del controcredito.

  • Codice civile

    Norma invocata nella difesa (come riferita nel ricorso) ma la Corte non ha ritenuto decisiva la richiamata fattispecie in relazione all'ammissibilità delle censure.

  • Codice civile

    Richiamato a supporto di profili di estinzione dell'obbligazione; la Corte ha ritenuto però che la prova della estinzione fiscale addotta tardivamente non fosse idonea a mutare l'esito.

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    art. 25, art. 64, art. 67

    Richiami alla disciplina delle ritenute d'acconto e degli obblighi del sostituto d'imposta; la decisione valuta che il controcredito per la ritenuta sia determinato dalla legge e che, nella fattispecie, la contestazione della sua esistenza non abbia impedito la compensazione.

  • Codice di procedura civile

    Riferimento alla documentazione prodotta in primo grado; la Corte ha ritenuto che le eccezioni fondate su documenti non prodotti o richiamati tardivamente non potessero essere ammesse in Cassazione come novità.

  • Codice di procedura civile

    Norme sulla presentazione dei motivi e sulla necessaria indicazione in cassazione: la Corte ha evidenziato la mancata dimostrazione, secondo gli artt.366 nn.3 e 6, della tempestiva contestazione in appello della questione poi dedotta in Cassazione.

  • Cass. Sez. Un., 15/11/2016, n. 23225 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui se il controcredito è controverso nel medesimo processo o in altro processo pendente, il giudice non può pronunciare la compensazione. La Corte ha comunque ritenuto applicabile il principio al caso concreto solo nei limiti stabiliti e ha ritenuto che la contestazione della banca fosse inefficace o irrilevante ai fini impeditivi.

  • Cass. Sez. U., 12/04/2019, n. 10378 (giurisprudenza)

    Richiamata come riferimento su responsabilità e regresso tra condebitori in tema di ritenute non operate; la Corte ha osservato che eventuali profili di responsabilità verso l'Erario non incidono direttamente sulla compensabilità fra le parti nel giudizio in esame.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Norma sulle tasse/contributi di giustizia: la Corte ha dato atto dell'ulteriore contributo dovuto dal ricorrente ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • La compensazione richiede la reciprocità dei crediti: devono essere crediti liquidi, esigibili e tra le stesse parti; crediti verso soggetti diversi (es. banca vs Erario) non sono automaticamente compensabili tra banca e professionista.
  • Se il controcredito è contestato nel giudizio, il giudice deve valutare l'ammissibilità della compensazione con cautela; la giurisprudenza di legittimità impedisce la pronuncia di compensazione quando l'esistenza del controcredito è ancora controversa salvo che la contestazione risulti infondata o pretestuosa.
  • La prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta o della ritenuta al Fisco è decisiva quando la parte intende opporre tale elemento come controcredito; l'allegazione tardiva o la produzione documentale insufficiente può rendere inammissibile o inefficace la relativa eccezione.
  • Eccezioni nuove introdotte in sede di ricorso per cassazione (non sollevate in appello) sono, di regola, inammissibili; le parti devono aver dedotto e documentato le loro contestazioni nei precedenti gradi per poterle valorizzare in Cassazione.
  • La mancata operazione della ritenuta da parte del sostituto d'imposta può creare profili di responsabilità nei rapporti con l'Erario e diritti di regresso tra gli originari soggetti, ma tali profili possono costituire questioni distinte e non automaticamente ostative alla compensazione nel rapporto principale tra le parti.
  • In controversie fiscali-attinenti a pagamenti accessori (rivalsa IVA) è essenziale chiarire la natura dell'importo (rimborso esente vs compenso imponibile) e documentarne tempestivamente la qualificazione per evitare riclassificazioni che incidano su obblighi tributari e sulla possibilità di compensazione.

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