Cassazione Civile, Sentenza n. 13178/2021 del 17/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di precetto di rilascio emessa dall'I.V.G. (Aste.Com) dopo la nomina dell'I.V.G. a custode e l'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c. Ha dedotto, tra l'altro, la mancanza di "capacità" o autorizzazioni dell'I.V.G. a svolgere la funzione di custode (contestando la legittimità dell'atto di precetto) e ha sollevato varie censure procedurali relative all'assegnazione del fascicolo e alla trattazione di sub-procedimenti cautelari; in sostanza contesta la validità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nomina del custode, ordine di liberazione) e la legittimità dell'azione esecutiva promossa dall'I.V.G.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la domanda del ricorrente andava qualificata come opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e non come mera opposizione al precetto, con la conseguenza che le censure che in realtà miravano a mettere in discussione la validità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione dovevano essere proposte con tempestiva opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) nel procedimento esecutivo originario. La Corte ha inoltre affermato che, in base agli artt. 559 (commi 4 e 5) e 534 c.p.c., l'I.V.G. munita della generale autorizzazione territoriale può svolgere la funzione di custode; i limiti interni allo statuto sociale non sono opponibili ai terzi (art. 2384 c.c.). Le censure processuali sull'assegnazione del fascicolo e sulla trattazione dei sub-procedimenti cautelari sono state ritenute infondate o prive di specificità e comunque non idonee a determinare nullità. Per le spese nulla da dire in favore dell'intimata che non ha svolto difesa. La Corte ha inoltre preso atto dell'applicabilità degli obblighi contributivi previsti dall'art. 13, co.1‑quater, D.P.R. n.115/2002 (come modificato dalla legge n.228/2012).
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
Norma richiamata come rimedio per l'opposizione agli atti esecutivi: il giudice deve essere chiamato tempestivamente per contestare i provvedimenti dell'esecuzione (nomina del custode, ordine di liberazione); tali questioni non sono proponibili ex novo in sede di opposizione al precetto quando mirano a incidere sulla legittimità del provvedimento giudiziale formato.
art. 560 c.p.c.
Fonte dell'ordine di liberazione che costituisce titolo esecutivo; i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 560 formano il titolo la cui legittimità va contestata nel relativo processo esecutivo.
art. 615 c.p.c.
Qualificazione corretta, secondo la Corte, della domanda del ricorrente come opposizione all'esecuzione: quando si contesta l'esecuzione in sé e non soltanto vizi formali del precetto, opera l'art. 615.
artt. 559 commi 4 e 5 e 534 comma 1 c.p.c.
Interpretazione della Corte: le norme consentono che soggetti autorizzati come I.V.G., sulla base della generale autorizzazione territoriale, svolgano la custodia di beni pignorati; quindi non v'è ostacolo normativo a che un'I.V.G. sia nominata custode.
art. 159 disp. att. c.p.c.
Richiamata nella sentenza come riferimento che menziona l'amministrazione giudiziaria degli immobili ma non sufficiente a escludere la funzione di custodia svolta dalle I.V.G., trattandosi di difetto di coordinamento normativo superabile.
art. 2384 c.c.
Principio richiamato: i limiti dell'oggetto sociale statutario non possono essere opponibili ai terzi rispetto alla rappresentanza generale degli amministratori di società di capitali; perciò eventuali prescrizioni statutarie non inibiscono l'operatività della I.V.G. nei confronti dei terzi.
art. 360 c.p.c.
Norma processuale di legittimità (motivi di ricorso per cassazione) citata in relazione ai motivi di impugnazione; la Corte ha esaminato i motivi per i vizi dedotti.
artt. 75, 701, 705 c.p.c., art. 428 c.c., art. 2378 c.c.
Norme richiamate nei motivi di ricorso (fatti e impugnazioni) ma senza che la Corte abbia riconosciuto violazioni: gli argomenti formulati dal ricorrente sotto il profilo di tali norme sono risultati generici o impropriamente utilizzati per contestare la legittimità dei provvedimenti esecutivi.
artt. 168‑bis, 174 e 669‑septies c.p.c.
Norme richiamate in uno dei motivi (relativi alla sostituzione del giudice/competenza), censura ritenuta infondata: le questioni di distribuzione degli affari sono di carattere amministrativo e non determinano nullità processuale.
artt. 186, 189, 101, 366 c.p.c.
Richiamate in relazione a censure sulla precisazione delle conclusioni e sull'udienza istruttoria: la Corte ha ritenuto infondati gli assunti che subordinavano lo svolgimento del merito all'esito di un sub‑procedimento cautelare, richiamando l'autonomia dei due rami processuali; le censure sono risultate inoltre carenti di specificità ai sensi di art. 366.
D.M. 55/2014
Il ricorrente ha invocato il D.M. per criticare la liquidazione delle spese; la Corte ha escluso l'obbligo di indicare la liquidazione distinta per ogni fase e ha ritenuto la censura inammissibile per carenza di specificità.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1‑quater (come modificato dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228)
La Corte ha preso atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 13 co.1‑quater (oneri/conseguenze per il ricorrente) in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Se si contesta la validità di provvedimenti giurisdizionali che hanno formato il titolo esecutivo (es. nomina del custode, ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c.), tali censure devono essere proposte nel processo esecutivo mediante opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e non possono essere trasformate tardivamente in motivo valido contro un precetto di rilascio intimato dal custode.
- Quando la contestazione riguarda il diritto dell'esecutante a procedere (ossia la legittimazione o la legittimità dell'atto esecutivo), la corretta qualificazione è opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.); la qualificazione errata non deve pregiudicare l'esame della questione sostanziale ma incide sull'ammissibilità delle deduzioni nel rito scelto.
- Le I.V.G. autorizzate a livello territoriale possono essere ritenute idonee a svolgere la funzione di custode dei beni pignorati secondo gli artt. 559 e 534 c.p.c.; eventuali limiti statutari interni alla società non sono opponibili ai terzi (art. 2384 c.c.).
- Le irregolarità nell'assegnazione interna degli affari tra magistrati hanno natura amministrativa e, salvo specifiche conseguenze sostanziali documentate, non determinano nullità del procedimento penale civile: le censure devono essere specifiche e motivate.
- I sub‑procedimenti cautelari in corso di causa hanno autonomia rispetto al merito; la trattazione e la decisione del merito non sono necessariamente sospese in attesa dell'esito di una istanza cautelare, salvo collegamenti e regole specifiche rilevabili nel singolo caso.
- Le doglianze sulla liquidazione delle spese di lite devono essere fondate su violazioni concrete dei parametri di legge o su mancata motivazione apprezzabile: non è richiesto dal giudice di dettagliare la liquidazione per ogni singola fase processuale se non previsto dalla normativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 17 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13167/2021 del 17/05/2021
- Sentenza civile · 17 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13168/2021 del 17/05/2021
- Sentenza civile · 17 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13175/2021 del 17/05/2021
- Sentenza civile · 17 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13176/2021 del 17/05/2021
- Sentenza civile · 17 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13179/2021 del 17/05/2021
- Sentenza civile · 18 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13534/2021 del 18/05/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →