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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13175/2021 del 17/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Riccardo Checchin impugna la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva respinto il suo appello contro l'accoglimento, in primo grado, dell'opposizione a precetto promossa da Giuseppe e Barbara Checchin e Elvira Vinciguerra. L'opposizione contestava la legittimazione passiva e l'operatività del precetto notificato il 06/11/2007, fondato su ordinanza possessoria emessa il 02/08/2007, deducendo tra l'altro che il bene gravato era stato venduto anteriormente e che, quindi, non poteva formarsi una esecuzione ordinaria. Il ricorso in Cassazione articolava quattro motivi: (i) contestazione della identificazione dei destinatari nel titolo esecutivo; (ii) rilievo del trasferimento del bene anteriore alla formazione del titolo esecutivo; (iii) questione processuale fondamentale secondo cui il provvedimento interinale possessore si attua ai sensi dell'art. 669-duodecies e non si esegue in forma ordinaria, rendendo inammissibile l'opposizione all'esecuzione; (iv) richiesta di condanna per responsabilità aggravata per aver taciuto la vendita del bene.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, affermando il principio per cui l'interdetto possessorio non è suscettibile di esecuzione ordinaria ma solo di attuazione nel medesimo giudizio possessorio ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c. Ne consegue che la notificazione del precetto per avviare un'esecuzione ordinaria volta ad attuare l'interdetto è illegittima e che l'opposizione a quel precetto è inammissibile: le contestazioni devono essere proposte nel giudizio possessorio davanti al giudice che ha emesso il provvedimento. La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, la Corte dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Giuseppe e Barbara Checchin e Elvira Vinciguerra avverso il precetto notificato il 06/11/2007. Gli altri motivi sono assorbiti. Le spese processuali sono compensate integralmente tra le parti. La Corte rileva inoltre questioni formali relative al contributo unificato ma non addebita somme ulteriori al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 669-duodecies c.p.c.

    Stabilisce che l'attuazione del provvedimento possessorio avviene nel procedimento possessorio con le forme speciali previste; il provvedimento interinale si attua e non si esegue secondo le norme dell'esecuzione forzata ordinaria

  • art. 703 c.p.c. (capoverso)

    Richiama l'art. 669-duodecies in tema di attuazione degli interdetti possessori

  • art. 615 c.p.c.

    Regola l'opposizione all'esecuzione: la Corte afferma che tale rimedio è inapplicabile rispetto a un precetto illegittimamente intimato per attuare un interdetto possessorio, perché la contestazione va devoluta al giudice possessorio

  • art. 480 c.p.c.

    Prevede la disciplina delle spese relative all'intimazione: la Corte rileva l'irripetibilità di tali spese se l'intimazione è ad essa riferita e illegittima

  • art. 404 c.p.c.

    Norma sulle opposizioni esecutive: richiamata dal ricorrente per sostenere l'irrilevanza della mancata opposizione da parte dell'acquirente, ma la Corte la ritiene inapplicabile ove l'atto impugnato sia un'illecita attivazione di esecuzione su interdetto

  • artt. 91 e 96 c.p.c.

    Riguardano responsabilità aggravate e condanna per lite temeraria: la Corte osserva che non è possibile applicare sanzioni per comportamenti che, nella specie, non potevano rilevare nell'opposizione dichiarata inammissibile

  • artt. 474, 479 c.p.c.

    Citati dal ricorrente in relazione alla formazione e identificazione del titolo esecutivo; la Corte non approfondisce questi profili perché assorbiti dalla questione dell'attuazione dell'interdetto

  • legge n. 228/2012 art. 1 comma 17 (richiamo a d.P.R. n. 115/2002 art.13 1-quater)

    Riferimento formale sul contributo unificato: la Corte dichiara che, nelle condizioni del caso e dell'accoglimento parziale, non sussistono presupposti per disporre ulteriori versamenti da parte del ricorrente

Massime di principio

  • I provvedimenti interinali possessori (interdetti) non si 'eseguono' con la procedura esecutiva ordinaria ma si 'attuano' nel giudizio possessorio secondo l'art. 669-duodecies c.p.c.; pertanto ogni attivazione coercitiva deve svolgersi davanti al giudice che ha emesso il provvedimento
  • La notificazione di un precetto con la finalità di ottenere l'esecuzione ordinaria di un interdetto possessorio è illegittima; chi riceve tale precetto non può validamente proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., ma deve rivolgersi al giudice del possessorio
  • Solo quando l'interdetto sia stato poi convertito o confermato in una sentenza di merito che costituisce titolo esecutivo, si può procedere con l'esecuzione ordinaria fondata sulla sentenza, non sull'interdetto originario
  • Questioni relative alla legittimazione passiva o a trasferimenti della proprietà anteriori al provvedimento possessorio sono rilevanti, ma vanno dedotte e decise nel giudizio possessorio; il loro esame è inammissibile in sede di opposizione all'esecuzione se il precetto stesso è stato illegittimamente intimato
  • Le spese connesse a un precetto illegittimo per attuare un interdetto non sono sempre ripetibili; la compensazione delle spese processuali può essere disposta quando la fattispecie presenti particolare peculiarità e giustizia
  • Prima di intraprendere rimedi esecutivi ordinari per far valere un provvedimento cautelare o interdittale, è necessario verificare se il titolo è un provvedimento interinale (attuabile nel possessorio) o una sentenza di merito esecutiva

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