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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13168/2021 del 17/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma, da parte del CNF, della decisione del Consiglio dell'Ordine di Padova che aveva dichiarato l'Avv. Faraon responsabile di violazioni deontologiche (artt. 5, 6, 20, 22 e 29 del Codice deontologico previgente) e gli aveva irrogato la sanzione della censura per aver inviato, in data 18 marzo 2009, una lettera raccomandata contenente espressioni sconvenienti, offensive e denigratorie nei confronti dei colleghi indicati come "avvocati dei sindacati". In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) eccessiva genericità dell'incolpazione lesiva del diritto di difesa; (2) violazione dei diritti dei suoi assistiti a conoscere fatti e illeciti (artt. 24 e 25 Cost.) e legittimità della diffusione delle informazioni ai clienti; (3) violazione di principi costituzionali (artt. 1, 2, 24, 25, 97 Cost.) e richiamo a normativa e direttive (art. 2112 c.c., direttiva 77/187/CEE) che giustificherebbero la diffusione delle informazioni e l'azione dell'avvocato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, affermando che: il Codice deontologico ha natura non normativa e, in ambito disciplinare, non è necessaria l'esatta citazione delle norme deontologiche purché la contestazione indichi chiaramente i fatti contestati consentendo l'esercizio del diritto di difesa; il CNF ha correttamente escluso nullità dell'imputazione; la valutazione del carattere offensivo e denigratorio della lettera è stata corretta e sufficiente ai fini disciplinari; la veridicità delle affermazioni non esclude la sanzionabilità quando il tenore e i toni eccedono i limiti di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza richiesti alla professione forense; il diritto di manifestare il pensiero (art. 21 Cost.) trova limiti nei diritti altrui e nei doveri deontologici dell'avvocato, che deve mantenere toni moderati anche nella corrispondenza con i propri clienti. Pertanto la censura comminata è stata confermata e il ricorso rigettato; la Corte ha inoltre disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002 (art. 13, comma 1-quater).

Norme richiamate

  • Codice deontologico forense (previgente e vigente)

    artt. 5, 6, 20, 22, 29 (previgente); corrispondenti artt. 9, 19, 52, 42 (vigente)

    Il Codice ha natura deontologica e non normativa; nella contestazione disciplinare non è indispensabile la citazione formale dell'articolo violato se i fatti sono chiaramente descritti; le espressioni offensive rilevano di per sé ai fini disciplinari indipendentemente dalla loro veridicità

  • Legge 31 dicembre 2012, n. 247

    art. 59, comma 1, lett. d) (contenuto della citazione a giudizio disciplinare); art. 36 (ricorso alle Sezioni Unite)

    La disciplina procedurale richiede la chiara individuazione dei fatti; la lesione del diritto di difesa sussiste solo se si sanzionano fatti diversi da quelli contestati

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    artt. 1, 2, 21, 24, 25, 97

    Il diritto di manifestare il pensiero (art. 21) non è assoluto e può essere limitato dagli obblighi deontologici e dai diritti altrui; gli artt. 24 e 25 (diritto alla giustizia e diritto di difesa) non giustificano l'uso di toni denigratori nei confronti di colleghi

  • Codice civile

    Richiamato dal ricorrente come parametro sostanziale inerente la vicenda lavoristica descritta, ma la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della sanzionabilità delle espressioni offensive

  • Direttiva 77/187/CEE

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla materia del contenzioso dei lavoratori; non ha inciso sulla valutazione deontologica del tono e dei contenuti della lettera

  • Legge 23 luglio 1991, n. 223

    Men- zionata nella ricostruzione fattuale dal ricorrente ma non rilevante per invalidare la sanzione disciplinare per espressioni denigratorie

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede l'ulteriore importo del contributo unificato da versare dal ricorrente; la Corte ne dà atto

  • Giurisprudenza rilevante (Cass. Sez. Un.)

    tra le altre: Cass., Sez. Un., 31/05/2016, n. 11370; 25/03/2019, n. 8313; 31/07/2018, n. 20344; 10/07/2003, n. 10842

    Consolidati principi: le espressioni offensive rilevano di per sé ai fini disciplinari; il giudice disciplinare ha ampia competenza nel qualificare i fatti e scegliere la sanzione; il diritto di difesa è tutelato purché la contestazione descriva i fatti in modo chiaro

Massime di principio

  • In procedimento disciplinare per avvocati, non è necessaria la citazione formale dell'esatta norma deontologica se la contestazione descrive chiaramente i fatti in modo da permettere la difesa
  • Espressioni offensive, denigratorie o sconvenienti usate da un avvocato possono integrare responsabilità disciplinare anche se le affermazioni sono vere; la verità non giustifica toni che ledono dignità e decoro della professione
  • Il diritto di informare i propri clienti non autorizza l'uso di toni denigratori: la comunicazione deve essere pertinente, veritiera e moderata nei termini
  • La qualificazione giuridica dei fatti e la scelta della sanzione spettano al giudice disciplinare, il cui apprezzamento è sindacabile in cassazione solo per eccesso di potere, illogicità o incongruenza motivazionale
  • Una lesione del diritto di difesa sussiste solo quando l'incolpato è sanzionato per fatti diversi da quelli che gli erano stati contestati

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