Cassazione Civile, Sentenza n. 13176/2021 del 17/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato la nullità del precetto notificato dai ricorrenti sulla base dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva e aveva liquidato le spese senza porle espressamente a carico del debitore. I ricorrenti deducevano che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione costituisse titolo esecutivo e che, dato l'esito positivo del pignoramento, le spese dovessero gravare sul debitore; inoltre censuravano la non impugnabilità dell'ordinanza stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiari l'estinzione del processo esecutivo e liquidi le spese senza porle espressamente a carico del debitore non costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitore e non ha contenuto decisorio idoneo a costituire provvedimento impugnabile autonomamente. In base all'art. 310 cod. proc. civ. le spese sostenute dal creditore procedente, in caso di estinzione del processo, restano a carico di chi le ha anticipate. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. civ.
Le spese del processo di esecuzione, in caso di estinzione del processo, restano a carico di chi le ha anticipate; pertanto l'ordinanza che liquidi spese senza porle a carico del debitore non costituisce titolo esecutivo contro il debitore
art. 630 cod. proc. civ.
Riferimento alla disciplina delle ordinanze del giudice dell'esecuzione: l'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi di questa norma, se priva di contenuto decisorio su diritti, non è impugnabile autonomamente
art. 474 cod. proc. civ.
Norma richiamata dai ricorrenti nella censura ma ritenuta non applicabile in relazione al rilievo che l'ordinanza in esame non ha formato titolo esecutivo
art. 475 cod. proc. civ.
Analogamente richiamata dai ricorrenti senza che ciò potesse mutare la natura non esecutiva dell'ordinanza che non pone le spese a carico del debitore
art. 95 cod. proc. civ.
Richiamata dai ricorrenti in relazione alla disciplina delle spese; la Corte tuttavia ha ritenuto prevalente l'applicazione dell'art. 310 nel caso di estinzione del processo esecutivo
art. 111 Cost.
Invocato dai ricorrenti per sostenere l'impugnabilità dell'ordinanza; la Corte ha ritenuto che, non avendo l'ordinanza contenuto decisorio sui diritti, non possa essere impugnata autonomamente ai sensi del principio costituzionale
art. 678 cod. proc. civ.
Norma richiamata in relazione alla forma del sequestro conservativo di crediti presso terzi (contesto fattuale), senza incidenza sul principio che l'ordinanza di estinzione non costituisce titolo esecutivo se non pone le spese a carico del debitore
art. 669-terdecies cod. proc. civ.
Citati in relazione al reclamo al collegio del tribunale (procedura esperita dagli opponenti), segnalando il percorso processuale seguito dalle parti
art. 375 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione al rito camerale non partecipato, con riferimento alla modalità di trattamento del ricorso in Cassazione
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza del presupposto per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiari l'estinzione del processo e liquidi le spese senza porle espressamente a carico del debitore non costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitore; le spese restano a carico di chi le ha anticipate (art. 310 c.p.c.).
- La mera menzione di una "nota spese" o l'aver avuto un pignoramento "positivo" non è di per sé sufficiente a trasferire automaticamente le spese al debitore: è necessaria una pronuncia espressa che le ponga a suo carico.
- Le ordinanze prive di contenuto decisorio sui diritti delle parti difficilmente sono impugnabili autonomamente; occorre verificare se il provvedimento abbia efficacia decisoria per individuare i rimedi esperibili.
- In situazioni simili il creditore che intende far gravare le spese sul debitore deve ottenere una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione che le ponga a carico del debitore ovvero acquisire un titolo esecutivo specifico diverso dall'ordinanza di estinzione.
- Prima di notificare un precetto basato su un'ordinanza di estinzione, è prudente accertare la natura esecutiva del provvedimento e, se necessario, integrare il titolo con ulteriori provvedimenti che contengano espressa imputazione delle spese al debitore per evitare la nullità del precetto.
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