Cassazione Civile, Sentenza n. 13167/2021 del 17/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato la responsabilità disciplinare per avere inviato, mentre era pendente opposizione a decreto ingiuntivo, una lettera di richiesta di pagamento direttamente alla controparte e ad altri soggetti estranei al giudizio senza inviarla ai legali della società opponente: denunciava nullità del procedimento per mancata audizione nella fase preliminare, violazione del principio di immediatezza per la durata del procedimento disciplinare e vizio nella valutazione della condotta, sostenendo che la lettera riguardava interessi personali e non attività difensiva e che quindi non avrebbe violato gli articoli deontologici contestati
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: a) l'omessa audizione nella fase preliminare non comporta nullità del procedimento disciplinare, essendo quella fase conoscitiva e non assoggettata alle garanzie della fase dibattimentale; b) il principio di immediatezza e il termine breve previsto dalla legge n. 241/1990 non si applicano al procedimento disciplinare dotato di disciplina speciale e, quanto al ricorso al CNF, prevale il principio di ragionevole durata del processo senza invalidare l'atto; c) erano sussistenti gli estremi della violazione dell'art. 27 del Codice deontologico previgente per il contatto diretto con la controparte assistita da altro avvocato, indipendentemente dalla natura personale dell'interesse perseguito; d) il Codice deontologico ha valore regolamentare e la valutazione della rilevanza disciplinare è rimessa al giudice disciplinare, sindacabile in Cassazione solo per eccesso di potere, illogicità o incoerenza della motivazione, vizio non riscontrato nel caso di specie. Il ricorso è stato quindi respinto e il contributo unificato integrativo disposto.
Norme richiamate
Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, art. 47
Il principio di immediatezza invocato non rende nullo il procedimento disciplinare; la disciplina speciale del procedimento deontologico esclude l'automatica applicabilità dei termini di celerità previsti per altri procedimenti
Regio decreto n. 34 del 1937, art. 47 (richiamato)
La fase preliminare conoscitiva non impone l'obbligo di audizione dell'incolpato; è sufficiente la comunicazione e la possibilità di deduzioni scritte
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 2
Non applicabile al procedimento disciplinare per la sua natura speciale che richiede durata adeguata per la difesa; il termine breve di sintesi non è estensibile
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 14
Principio di immediatezza richiamato ma la giurisprudenza esclude l'applicabilità del termine rapido ai procedimenti sanzionatori che necessitano di fasi e tempi diversi
Legge 31 dicembre 2012, n. 247, artt. 58-59
La nuova disciplina prevede solo obbligo di comunicazione dell'avvio della fase istruttoria e facoltà di deduzioni scritte; l'audizione personale nella fase preliminare è rimessa alla discrezionalità del consigliere istruttore
Codice deontologico forense (art. 6 e art. 27, previgente)
L'art. 27 vieta il contatto diretto con la controparte assistita da altro avvocato salvo eccezioni; la violazione di norme deontologiche è valutata dal giudice disciplinare e traduce la violazione generale dei doveri di lealtà e correttezza
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6
Richiamato il principio di ragionevole durata del processo che può scongiurare l'invalidità automatica del procedimento ma non comporta necessariamente annullamento
Costituzione, art. 111, comma 2
Principio interno della ragionevole durata del processo richiamato come limite esterno ma non idoneo a determinare l'invalidità del procedimento disciplinare nel caso concreto
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4
Richiamato nel contesto delle dedotte doglianze sul vizio motivazionale e sull'omesso esame di fatto controverso; la Corte ha ritenuto non sussistente un vizio motivazionale tale da giustificare annullamento
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata per il contributo unificato integrativo dovuto dal ricorrente per il procedimento in Cassazione
Massime di principio
- La mancata audizione dell'incolpato nella fase preliminare istruttoria del procedimento disciplinare non determina automaticamente la nullità: quella fase ha natura conoscitiva e le garanzie formali proprie del dibattimento non sono estese automaticamente
- I procedimenti disciplinari sono disciplinati in modo speciale e non sono soggetti ai termini di speditezza previsti per l'attività amministrativa ordinaria; la rilevante esigenza difensiva giustifica una maggiore elasticità temporale
- L'invio di comunicazioni direttamente alla controparte assistita da un altro avvocato integra, in linea di principio, violazione del divieto previsto dal Codice deontologico, a prescindere dalla qualità personale dell'interesse perseguito, salvo i casi eccezionali espressamente previsti e purché osservate le condizioni (es. invio in copia al difensore)
- Le norme del Codice deontologico hanno natura regolamentare: la loro violazione è valutata dal giudice disciplinare nell'ambito di un giudizio di merito che la Cassazione può sindacare solo per eccesso di potere, illogicità o manifesta incongruenza della motivazione
- Il richiamo al principio di ragionevole durata del processo può giustificare censure, ma non comporta automaticamente l'annullamento della pronuncia disciplinare quando non sia dimostrato un pregiudizio effettivo della difesa o un eccesso ingiustificato di durata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 17 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13168/2021 del 17/05/2021
- Sentenza civile · 17 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13175/2021 del 17/05/2021
- Sentenza civile · 17 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13176/2021 del 17/05/2021
- Sentenza civile · 17 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13178/2021 del 17/05/2021
- Sentenza civile · 17 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13179/2021 del 17/05/2021
- Sentenza civile · 18 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13534/2021 del 18/05/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →