Cassazione Civile, Ordinanza n. 09639/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La Direzione provinciale notificava al contribuente tre avvisi di accertamento: il recupero a tassazione, ai fini IRPEF e IRAP, dei redditi dichiarati da una società in accomandita semplice di cui egli deteneva una quota minima, ritenuta mera interposta; il recupero della maggiore IVA dovuta per l'anno 2009 su ricavi non dichiarati desunti da movimentazioni finanziarie reputate prive di giustificazione; l'irrogazione delle sanzioni tributarie. I giudici di merito respingevano il ricorso e l'appello, ritenendo legittimo l'accertamento sia quanto al mancato contraddittorio endoprocedimentale, sia quanto alla prova dell'interposizione fittizia. In cassazione il contribuente deduceva, con due motivi, la violazione dell'art. 12 L. n. 212 del 2000 per omissione del contraddittorio preventivo e la violazione dell'art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2727 c.c. per insussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a sorreggere l'imputazione a lui dei redditi formalmente riferiti alla società.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che, per i tributi non armonizzati, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale idoneo a invalidare l'atto, salvo specifica previsione normativa; per l'IVA, tributo armonizzato, il contribuente deve anche indicare in giudizio le concrete difese che avrebbe potuto svolgere in sede amministrativa, onere che nel caso di specie non è stato assolto. Sul secondo ha ritenuto corretta la ricostruzione della CTR in punto di interposizione fittizia, valorizzando una serie di elementi presuntivi sulla promiscuità organizzativa, operativa e contabile tra attività del contribuente e attività della società, nonché sull'uso delle risorse finanziarie della società da parte del contribuente; ha ribadito che la prova per presunzioni non richiede un nesso di assoluta necessità causale, essendo sufficiente una ragionevole inferenza secondo l'id quod plerumque accidit. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per i tributi non armonizzati non comporta un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione determini l'invalidità dell'avviso, salvo specifica previsione di legge; per l'IVA il contribuente deve comunque allegare le difese concrete che avrebbe potuto svolgere in sede amministrativa.
art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973
in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona
La norma mira a imputare il reddito al reale percettore, anche se formalmente intestato ad altro soggetto; la prova dell'interposizione può essere fornita dall'Ufficio con presunzioni gravi, precise e concordanti.
La prova presuntiva consente di inferire il fatto ignoto dal fatto noto secondo un criterio di ragionevole probabilità, senza necessità di un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge nei due motivi di ricorso.
Ha costituito il rito di trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza determina i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nei tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione determini, di per sé, l'illegittimità dell'atto impositivo, salvo che tale obbligo sia espressamente previsto dalla legge.
- Per i tributi armonizzati, la deduzione del vizio da omesso contraddittorio richiede che il contribuente indichi in giudizio le concrete e non meramente pretestuose difese che avrebbe potuto far valere nella fase amministrativa.
- In materia di interposizione fittizia, l'Ufficio può dimostrare la riferibilità dei redditi al contribuente anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti ricavate da elementi quali la gestione uti dominus della società e la promiscuità patrimoniale, organizzativa e contabile tra soggetto interposto e soggetto effettivo.
- Nella prova per presunzioni non è necessario un nesso di assoluta e necessaria causalità tra fatto noto e fatto ignoto: è sufficiente una inferenza ragionevolmente probabile secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit.
- Una volta fornita dall'Ufficio una compiuta base presuntiva dell'interposizione, incombe sul contribuente la prova contraria dell'assenza di interposizione o della mancata percezione, totale o parziale, dei redditi contestati.
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