Cassazione Civile, Ordinanza n. 16363/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, a seguito di una verifica della Guardia di Finanza relativa a più annualità e a un presunto sistema frodatorio nel settore edilizio, ha imputato a una società di capitali utili extracontabili e, per trasparenza sostanziale, ha recuperato a tassazione nei confronti di una persona fisica il 50% del maggior imponibile 2009 ai fini IRPEF. Secondo l'Ufficio, il contribuente era socio occulto e amministratore di fatto della società, insieme ad altro soggetto, mentre l'amministratore formale era un prestanome nullatenente e irreperibile. In primo grado il ricorso del contribuente è stato accolto, ma in appello la decisione è stata riformata e il ricorso introduttivo è stato respinto. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2639 c.c., sostenendo che non fossero emersi i requisiti dell'amministratore di fatto; 2) violazione degli artt. 5 e 47 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2247 c.c., censurando il riconoscimento della qualità di socio occulto di una società di capitali e l'attribuzione presuntiva degli utili; 3) violazione dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, contestando l'imputazione al contribuente dei redditi formalmente intestati ad altri; 4) violazione dell'art. 2729 c.c., in relazione alla valutazione presuntiva delle dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi infondati perché la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato gli elementi indiziari sulla gestione uti dominus della società, sul totale asservimento della compagine all'interesse del contribuente e sulla legittima applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili nelle società a ristretta base partecipativa; ha inoltre osservato che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito probatorio, inammissibile in cassazione. Il quarto motivo è stato assorbito dal rigetto dei precedenti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha ritenuto corretto, in diritto e nella logica argomentativa, l'accertamento della Corte territoriale circa la sussistenza di una gestione di fatto della società da parte del ricorrente, la configurabilità della sua posizione di socio occulto e la conseguente imputazione dei maggiori redditi extracontabili in base ai principi sulle società di capitali a ristretta base partecipativa e sull'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973. Ha inoltre affermato che le doglianze, pur formalmente prospettate come censure di violazione di legge, tendevano a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. Il quarto motivo, relativo alla presunta inidoneità delle presunzioni, è stato assorbito. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
La norma è richiamata per definire la figura dell'amministratore di fatto; la Corte ritiene corretta la sua applicazione quando emergano una continua e sistematica attività decisionale e un effettivo potere di gestione della società uti dominus.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La Corte precisa che la disposizione, relativa alle società di persone, non costituisce il fondamento dell'attribuzione presuntiva degli utili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa.
art. 47 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne accoglie la lettura difensiva; il tema è quello dell'imputazione degli utili extracontabili al socio occulto.
È invocato dal ricorrente per contestare la qualificazione di socio occulto; la Corte non ne ravvisa una violazione, ritenendo invece corretta la ricostruzione in fatto della compagine sociale.
art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona"
La norma non distingue tra interposizione fittizia e interposizione reale; l'Amministrazione può provarne i presupposti anche tramite presunzioni, ivi compresa la gestione uti dominus dell'impresa, mentre incombe al contribuente la prova contraria dell'assenza di interposizione o della mancata percezione dei redditi.
La Corte richiama il criterio della presunzione grave, precisa e concordante per l'accertamento dei fatti e afferma che il divieto di presunzioni di secondo grado non ha portata normativa autonoma e non impedisce inferenze lineari successive, purché ogni passaggio sia logicamente adeguato.
È evocato in relazione al riparto dell'onere probatorio: spetta all'Amministrazione dimostrare, anche indiziariamente, l'effettivo possesso del reddito in capo al contribuente, e al contribuente fornire la prova contraria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente, ma la Corte osserva che le doglianze, sotto tale veste, mirano in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'accertamento tributario, la qualifica di amministratore di fatto può essere desunta da una gestione continua, sistematica e sostanziale della società, anche in presenza di un rappresentante legale formale privo di effettivi poteri o usato come mero prestanome.
- In tema di imposte sui redditi, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria del contribuente circa l'accantonamento o il reinvestimento degli utili da parte della società.
- L'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 consente l'imputazione al contribuente dei redditi formalmente intestati ad altri soggetti quando sia provato, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente ne sia l'effettivo possessore per interposta persona; la prova contraria grava sul contribuente.
- Il divieto di doppie presunzioni non opera come regola assoluta di inutilizzabilità della prova inferenziale: il fatto noto, anche se accertato presuntivamente, può costituire base di ulteriori inferenze, purché ciascun passaggio sia sorretto da gravità, precisione e concordanza.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, riservata al giudice di merito.
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