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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16363/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, a seguito di una verifica della Guardia di Finanza relativa a più annualità e a un presunto sistema frodatorio nel settore edilizio, ha imputato a una società di capitali utili extracontabili e, per trasparenza sostanziale, ha recuperato a tassazione nei confronti di una persona fisica il 50% del maggior imponibile 2009 ai fini IRPEF. Secondo l'Ufficio, il contribuente era socio occulto e amministratore di fatto della società, insieme ad altro soggetto, mentre l'amministratore formale era un prestanome nullatenente e irreperibile. In primo grado il ricorso del contribuente è stato accolto, ma in appello la decisione è stata riformata e il ricorso introduttivo è stato respinto. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2639 c.c., sostenendo che non fossero emersi i requisiti dell'amministratore di fatto; 2) violazione degli artt. 5 e 47 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2247 c.c., censurando il riconoscimento della qualità di socio occulto di una società di capitali e l'attribuzione presuntiva degli utili; 3) violazione dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, contestando l'imputazione al contribuente dei redditi formalmente intestati ad altri; 4) violazione dell'art. 2729 c.c., in relazione alla valutazione presuntiva delle dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi infondati perché la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato gli elementi indiziari sulla gestione uti dominus della società, sul totale asservimento della compagine all'interesse del contribuente e sulla legittima applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili nelle società a ristretta base partecipativa; ha inoltre osservato che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito probatorio, inammissibile in cassazione. Il quarto motivo è stato assorbito dal rigetto dei precedenti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha ritenuto corretto, in diritto e nella logica argomentativa, l'accertamento della Corte territoriale circa la sussistenza di una gestione di fatto della società da parte del ricorrente, la configurabilità della sua posizione di socio occulto e la conseguente imputazione dei maggiori redditi extracontabili in base ai principi sulle società di capitali a ristretta base partecipativa e sull'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973. Ha inoltre affermato che le doglianze, pur formalmente prospettate come censure di violazione di legge, tendevano a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. Il quarto motivo, relativo alla presunta inidoneità delle presunzioni, è stato assorbito. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 2639 c.c.

    La norma è richiamata per definire la figura dell'amministratore di fatto; la Corte ritiene corretta la sua applicazione quando emergano una continua e sistematica attività decisionale e un effettivo potere di gestione della società uti dominus.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La Corte precisa che la disposizione, relativa alle società di persone, non costituisce il fondamento dell'attribuzione presuntiva degli utili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa.

  • art. 47 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne accoglie la lettura difensiva; il tema è quello dell'imputazione degli utili extracontabili al socio occulto.

  • art. 2247 c.c.

    È invocato dal ricorrente per contestare la qualificazione di socio occulto; la Corte non ne ravvisa una violazione, ritenendo invece corretta la ricostruzione in fatto della compagine sociale.

  • art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    "in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona"

    La norma non distingue tra interposizione fittizia e interposizione reale; l'Amministrazione può provarne i presupposti anche tramite presunzioni, ivi compresa la gestione uti dominus dell'impresa, mentre incombe al contribuente la prova contraria dell'assenza di interposizione o della mancata percezione dei redditi.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte richiama il criterio della presunzione grave, precisa e concordante per l'accertamento dei fatti e afferma che il divieto di presunzioni di secondo grado non ha portata normativa autonoma e non impedisce inferenze lineari successive, purché ogni passaggio sia logicamente adeguato.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato in relazione al riparto dell'onere probatorio: spetta all'Amministrazione dimostrare, anche indiziariamente, l'effettivo possesso del reddito in capo al contribuente, e al contribuente fornire la prova contraria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente, ma la Corte osserva che le doglianze, sotto tale veste, mirano in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'accertamento tributario, la qualifica di amministratore di fatto può essere desunta da una gestione continua, sistematica e sostanziale della società, anche in presenza di un rappresentante legale formale privo di effettivi poteri o usato come mero prestanome.
  • In tema di imposte sui redditi, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria del contribuente circa l'accantonamento o il reinvestimento degli utili da parte della società.
  • L'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 consente l'imputazione al contribuente dei redditi formalmente intestati ad altri soggetti quando sia provato, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente ne sia l'effettivo possessore per interposta persona; la prova contraria grava sul contribuente.
  • Il divieto di doppie presunzioni non opera come regola assoluta di inutilizzabilità della prova inferenziale: il fatto noto, anche se accertato presuntivamente, può costituire base di ulteriori inferenze, purché ciascun passaggio sia sorretto da gravità, precisione e concordanza.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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