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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26189/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rideterminato al rialzo la rendita di un impianto eolico di proprietà della società, includendo nel calcolo anche il valore del palo di sostegno delle torri degli aerogeneratori. La società ha impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che l'avviso fosse carente di motivazione perché avrebbe richiamato soltanto una relazione di stima senza esplicitare criteri e componenti computati; dall'altro, che, alla luce della disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016, le torri/pali di sostegno degli aerogeneratori dovessero essere esclusi dalla stima catastale in quanto componenti funzionali al processo produttivo e quindi non imponibili ai fini della rendita.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione dell'avviso quando esso richiami una relazione di stima allegata che indichi criteri e metodologia di valutazione, specie in assenza di una specifica censura nei limiti del vizio motivazionale. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR non si era attenuta al principio secondo cui, dopo l'art. 1, comma 21, della l. 208/2015, ai fini della rendita catastale dei fabbricati speciali non devono essere computati i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; la questione della torre eolica richiedeva un accertamento tecnico in fatto non compiuto dal giudice di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come parametro del dovere di motivazione dell'avviso di accertamento

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    richiamato quale norma sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    richiamato quale norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato come unico possibile veicolo di censura della valutazione di fatto del documento, non dedotto nel caso concreto

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale

  • art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015

    interpretato nel senso che, dal 1 gennaio 2016, nella rendita catastale dei fabbricati speciali vanno computati suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità, ma restano esclusi i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA l'avviso di attribuzione/revisione della rendita catastale è sufficientemente motivato quando, a fronte di una mera divergenza valutativa, richiami una relazione di stima allegata che consenta di comprendere criteri e metodologia adottati; una motivazione più analitica è necessaria solo se l'Ufficio disattende specifici elementi di fatto indicati dal contribuente.
  • La critica alla valutazione di un documento richiamato dall'avviso o dalla sentenza di merito non può essere veicolata come violazione di legge, ma richiede una censura sul vizio di motivazione nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., se effettivamente dedotto.
  • Ai fini della rendita catastale dei fabbricati speciali, dopo la modifica introdotta dalla l. 208/2015, devono essere esclusi dal carico impositivo i componenti impiantistici meramente funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente integrati o infissi al suolo.
  • Quando la qualificazione catastale di una componente impiantistica dipende dalla sua effettiva funzionalità produttiva, il giudice di merito deve procedere a un accertamento in fatto, eventualmente con il supporto di consulenza tecnica, non essendo sufficiente un’affermazione astratta sulla natura strutturale del bene.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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