Cassazione Civile, Ordinanza n. 22100/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente tre avvisi di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP, oltre sanzioni, relativi agli anni 2002, 2003 e 2004, in relazione alla cessione di terreni agricoli acquisiti per successione e ritenuti suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo il PRG comunale. L'Ufficio sosteneva che la vendita, avvenuta con contratto definitivo nel 2004 dopo un preliminare del 2002, fosse imponibile come cessione di area edificabile, con tassazione della plusvalenza ai fini IRPEF e conseguente rilevanza anche ai fini IVA e IRAP; poi aveva in autotutela annullato parzialmente le riprese IVA e IRAP. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo lamentava la violazione dell'art. 81 TUIR, assumendo che la CTR avesse tassato come plusvalenza somme percepite nel 2003, quando il trasferimento di proprietà e quindi la realizzazione del reddito era avvenuto solo nel 2004; con il secondo deduceva la violazione dell'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, per avere la CTR applicato retroattivamente la norma come interpretazione autentica a una fattispecie anteriore, in contrasto con lo Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto che la CTR aveva errato nel ritenere tassabile la plusvalenza già con la percezione degli acconti versati nel 2002-2003, affermando invece che il presupposto impositivo si realizza solo con il contratto definitivo di compravendita, intervenuto nel 2004, perché il preliminare produce solo effetti obbligatori e non traslativi. Tuttavia ha corretto la motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ritenendo comunque corretta la ripresa fiscale per l'annualità in cui gli acconti erano stati percepiti, una volta verificatosi il fatto generatore d'imposta. Non è stata disposta condanna alle spese per la mancata difesa dell'Agenzia nel giudizio di legittimità; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato dal ricorrente per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 81 D.P.R. n. 917 del 1986
La plusvalenza da cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria concorre al reddito imponibile; il suo realizzo richiede però il trasferimento a titolo oneroso del bene.
art. 67 D.P.R. n. 917 del 1986
È la numerazione attuale della disposizione evocata dal ricorrente al posto dell'art. 81 ratione temporis.
art. 36, comma 2, D.L. n. 223 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006
La Corte richiama l'interpretazione secondo cui un'area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale e dagli strumenti attuativi.
art. 1 Statuto del Contribuente
Richiamato dal ricorrente come parametro che esclude un'applicazione retroattiva della norma invocata come interpretazione autentica.
Consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo resta comunque corretto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, legittima il raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nella cessione onerosa di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, la plusvalenza fiscalmente rilevante si realizza solo con il trasferimento della proprietà mediante contratto definitivo; il preliminare, avendo effetti soltanto obbligatori, non costituisce di per sé presupposto d'imposta.
- La percezione di acconti sul prezzo, se avviene prima del trasferimento del bene, non genera autonomamente imponibilità IRPEF; il principio di cassa opera per imputare temporalmente il reddito solo dopo che il fatto generatorio dell'imposta si è verificato.
- Ai fini dell'individuazione di un'area edificabile, rileva la sua utilizzabilità edificatoria in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, senza che siano necessari l'approvazione regionale o strumenti attuativi.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata è erronea ma il dispositivo è conforme a diritto, la Corte di cassazione può correggere la motivazione senza cassare la decisione.
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