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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04413/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, in sede giudiziale, del riconoscimento della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 17 febbraio 2014. La ricorrente aveva dedotto di essere stata autorizzata alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale sin dal 3 novembre 1979 e di avere maturato, al 31 dicembre 1992, un’anzianità contributiva superiore a 17 anni; sosteneva quindi di poter accedere alla pensione secondo il regime previgente alla riforma di cui all’art. 24 del d.l. n. 201/2011, con requisiti anagrafici meno elevati. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 11, d.l. n. 201/2011, in relazione agli artt. 12 disp. prel. c.c. e 38 Cost., assumendo che la deroga ivi prevista dovesse operare non solo sui requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, ma anche sul requisito anagrafico, così da consentirle il pensionamento al compimento del sessantesimo anno di età. In memoria ha rinunciato al secondo motivo di ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l’assunto della Corte d’appello secondo cui la disciplina derogatoria richiamata dalla ricorrente conserva, per i soggetti che abbiano già maturato i requisiti contributivi e assicurativi entro il 31 dicembre 1992, il più favorevole regime contributivo/assicurativo previgente, ma non elimina il requisito anagrafico previsto dalle leggi vigenti al momento della domanda. Poiché la domanda pensionistica è stata presentata il 17 febbraio 2014, quando il requisito di età per la pensione di vecchiaia era fissato a 64 anni e 9 mesi, la ricorrente non poteva ancora accedere al trattamento. La Corte ha inoltre interpretato l’art. 24, comma 14, d.l. n. 201/2011 nel senso che la salvaguardia per gli autorizzati alla prosecuzione volontaria riguarda i lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011, avevano cessato l’attività in vista del pensionamento e sarebbero stati pregiudicati dall’improvviso innalzamento dell’età pensionabile. Spese compensate per la formazione successiva dell’orientamento giurisprudenziale seguito, e dichiarazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 11, d.l. n. 201/2011 conv. con l. n. 214/2011

    La deroga salvaguarda il più favorevole regime precedente solo quanto ai requisiti contributivi e assicurativi già maturati, non estendendosi automaticamente al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato per l’interpretazione della norma, ma la Corte ha ritenuto non sostenibile una lettura estensiva della deroga al requisito di età.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto alla prestazione previdenziale, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la disciplina legale dei requisiti di accesso.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503/1992

    Riferito come disciplina previgente che, per chi avesse maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992, preserva il più favorevole regime contributivo e assicurativo.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. n. 503/1992

    Richiamato per individuare il regime pensionistico previgente invocato dalla ricorrente.

  • art. 24, comma 6, lett. b), d.l. n. 201/2011 conv. con l. n. 214/2011

    Norma che ha innalzato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, applicabile al caso concreto.

  • d.m. 6 dicembre 2011

    Atto attuativo che ha determinato l’età anagrafica richiesta in base all’incremento della speranza di vita.

  • art. 12 d.l. n. 78/2010 conv. con l. n. 122/2010

    Richiamato quale base normativa del decreto ministeriale che adegua i requisiti anagrafici alla speranza di vita.

  • art. 24, comma 14, d.l. n. 201/2011 conv. con l. n. 214/2011

    La deroga riguarda i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011, ma solo in quanto abbiano cessato l’attività in vista del pensionamento e siano stati incisi dal repentino innalzamento dell’età pensionabile.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il rinvio della decisione in camera di consiglio.

  • art. 390 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la rinuncia a singoli motivi di ricorso segue una disciplina diversa dalla rinuncia all’intero ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La salvaguardia prevista per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione non comporta, di regola, la disapplicazione del requisito anagrafico introdotto dalla riforma pensionistica, salvo che la norma lo preveda espressamente.
  • Quando una disciplina transitoria fa salvo il più favorevole regime previgente, essa va interpretata in modo coerente con la sua finalità di protezione dell’affidamento di chi aveva già cessato l’attività nella prospettiva del pensionamento, non di estensione generalizzata di tutti i requisiti antecedenti.
  • In tema di pensione di vecchiaia, il requisito contributivo e quello anagrafico sono profili distinti: la maturazione del primo non basta a fondare il diritto se, al momento della domanda, non è ancora integrato il secondo secondo la legge applicabile.
  • La rinuncia a singoli motivi di ricorso è efficace anche senza formale sottoscrizione della parte o mandato specifico al difensore, quando si risolve in una scelta tecnica di gestione dell’impugnazione e non nella disposizione del diritto controverso.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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