Cassazione Civile, Ordinanza n. 04415/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Una contribuente aveva presentato all’agente della riscossione una dichiarazione/documentazione ai sensi dell’art. 1, commi 537 ss., l. n. 228/2012, deducendo l’esistenza di fatti idonei a incidere sull’esigibilità di crediti previdenziali iscritti a ruolo (sgravio/estinzione dei crediti) e impugnando l’intimazione di pagamento notificatale. Il primo giudice aveva accolto la domanda ritenendo estinti i crediti; la corte d’appello, invece, ha dichiarato la nullità della decisione di primo grado e rimesso la causa al primo giudice sul presupposto che il giudizio dovesse essere promosso anche nei confronti dell’ente impositore. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha dedotto: 1) violazione degli artt. 10 e 14 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che non vi fosse litisconsorzio necessario con l’ente impositore; 2) violazione dell’art. 1, commi 537 e 540, l. n. 228/2012, per non avere la corte territoriale confermato l’accoglimento della domanda; 3) violazione dell’art. 345, comma 2, c.p.c., per avere la corte d’appello esaminato un motivo nuovo non discusso in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nelle controversie relative al merito della pretesa per contributi previdenziali iscritti a ruolo, la legittimazione a resistere spetta in via esclusiva all’ente impositore e non all’agente della riscossione; tuttavia, nel caso concreto non poteva essere pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di legittimazione passiva dell’agente, perché ciò avrebbe comportato una reformatio in peius in danno dell’unica parte ricorrente. Perciò il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse; il secondo e il terzo sono stati dichiarati inammissibili perché investivano questioni sulle quali la corte d’appello non aveva statuito. Le spese sono state compensate per il pregresso contrasto giurisprudenziale sulla legittimazione passiva nelle controversie di riscossione di crediti previdenziali; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 537 ss., L. 24 dicembre 2012, n. 228
La procedura di sgravio/blocco della riscossione opera quando il debitore documenta al concessionario l’esistenza di fatti estintivi o impeditivi del credito; se l’ente impositore non trasmette la comunicazione prevista, le partite sono annullate di diritto e il concessionario è automaticamente discaricato.
art. 1, comma 539, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È la comunicazione dell’ente impositore relativa alla dichiarazione del debitore sui fatti incidenti sul credito; la sua mancata adozione rileva nella procedura di sgravio.
art. 1, comma 540, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Il decorso di 220 giorni senza la comunicazione dell’ente determina l’annullamento di diritto delle partite e il discarico del concessionario, con eliminazione degli importi dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore.
artt. 10 e 14, d.lgs. n. 546/1992
La ricorrente li invocava per negare la necessità del litisconsorzio con l’ente impositore; la Corte non ne ha accolto la lettura proposta.
art. 345, comma 2, c.p.c.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché rivolta contro questioni sulle quali la corte d’appello non aveva statuito.
art. 354 c.p.c.
Richiamato in relazione alla rimessione al primo giudice disposta dalla corte territoriale.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per l’ipotesi di annullamento senza rinvio in caso di difetto di legittimazione dell’agente della riscossione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto il merito della pretesa relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all’ente impositore; l’agente della riscossione non è litisconsorte necessario.
- La procedura prevista dall’art. 1, commi 537 ss., l. n. 228/2012 attribuisce rilievo decisivo alla dichiarazione/documentazione del debitore e alla comunicazione dell’ente creditore: il mancato riscontro nel termine comporta l’annullamento di diritto delle partite e il discarico del concessionario.
- Se l’impugnazione investe una statuizione che la sentenza di merito non ha adottato, il motivo è inammissibile per difetto di interesse o per mancata pertinenza alla decisione impugnata.
- Il potere del giudice dell’impugnazione incontra il limite del divieto di reformatio in peius in danno dell’unico impugnante; perciò l’accertamento di un difetto di legittimazione non può tradursi, nel caso concreto, in un esito processuale più sfavorevole per il solo ricorrente rispetto a quello già cristallizzato dalla decisione impugnata.
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