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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04414/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

L'ente previdenziale ha proposto ricorso ex art. 391-bis c.p.c. per ottenere la correzione di un'ordinanza di cassazione, deducendo un errore materiale nell'identificazione della parte ricorrente. Secondo l'ente, nell'epigrafe dell'ordinanza sarebbe stato erroneamente indicato come ricorrente il nome delle figlie ed eredi della lavoratrice, mentre il ricorso per cassazione sarebbe stato proposto dalla lavoratrice stessa. Le controparti hanno resistito, sostenendo l'insussistenza dell'errore materiale e chiedendo anche la condanna dell'ente alla rifusione delle spese della procedura. Il procedimento originario riguardava il rigetto, da parte della Corte d'appello, della domanda volta alla regolarizzazione della posizione contributiva per un'attività lavorativa subordinata svolta tra il 1983 e il 1988.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per correzione, ritenendo insussistente l'errore materiale denunciato: dagli atti risultava che il ricorso per cassazione era stato effettivamente proposto dalle figlie della lavoratrice, quali sue uniche eredi. La Corte ha anche escluso la liquidazione delle spese del procedimento, richiamando la natura sostanzialmente amministrativa della procedura di correzione degli errori materiali, e ha escluso altresì l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È il rimedio utilizzato per chiedere la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione per errore materiale.

  • artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.

    La procedura di correzione degli errori materiali è qualificata come sostanzialmente amministrativa e non giurisdizionale.

  • art. 378 c.p.c.

    La parte resistente può depositare memoria nel procedimento camerale.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Il Collegio può riservarsi il deposito dell'ordinanza entro il termine previsto dopo l'adunanza camerale.

  • art. 91 c.p.c.

    Non è applicabile la regola della soccombenza per la liquidazione delle spese nel procedimento di correzione degli errori materiali.

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali, l'errore dedotto deve essere effettivamente materiale e desumibile dagli atti; se l'identificazione della parte risulta coerente con il complesso degli atti processuali, l'istanza va rigettata.
  • La procedura di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non incide sull'assetto di interessi regolato dal provvedimento da correggere; perciò non si applica il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. ai fini delle spese.
  • Il rigetto dell'istanza di correzione degli errori materiali non comporta, di regola, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione della natura non giurisdizionale del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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