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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35884/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento notificati dagli uffici fiscali e riferiti a maggiori redditi imputati al de cuius per gli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, in relazione a disponibilità finanziarie detenute all’estero. Gli eredi avevano impugnato gli avvisi dinanzi al giudice tributario, ottenendo accoglimento in primo grado e poi in appello, sul presupposto che l’art. 12 del d.l. n. 78/2009 avesse natura sostanziale e che, quindi, non operasse il raddoppio dei termini per l’accertamento; di conseguenza, l’accertamento notificato nel 2018 sarebbe stato tardivo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità del processo per omessa declaratoria di interruzione, poiché uno degli originari ricorrenti era deceduto dopo la sentenza di primo grado e prima della notifica dell’appello, con conseguente necessità di notificare l’impugnazione agli eredi e non al procuratore domiciliatario del defunto; 2) violazione dell’art. 12, commi 2 e 2-bis, d.l. n. 78/2009, oltre che degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR qualificato la norma come sostanziale senza distinguere tra i commi e senza applicare il raddoppio dei termini. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo a sua volta: 1) violazione degli artt. 38 d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c. per non aver la CTR considerato che gli avvisi non si fondavano su presunzioni gravi, precise e concordanti, ma sulla presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009; 2) violazione di norme processuali e dell’art. 1306 c.c. per non aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia nei confronti del soggetto deceduto, con estensione del giudicato favorevole.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo fondata la censura relativa alla notifica dell’appello eseguita nei confronti del procuratore domiciliatario di un soggetto già deceduto, anziché nei confronti degli eredi. Ha affermato che, in tale situazione, non si tratta di mera nullità della notificazione, ma di errata identificazione del destinatario della vocatio in ius, con applicazione della disciplina dell’art. 164 c.p.c., utilizzabile anche nel processo tributario in assenza di una regola speciale. La CTR avrebbe quindi dovuto ordinare la rinnovazione della notifica dell’atto di appello agli eredi del defunto. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. Del ricorso incidentale, il primo motivo è stato assorbito dall’accoglimento del motivo principale, mentre il secondo è stato rigettato perché infondato alla luce della soluzione data alla questione della notifica. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente come base della dedotta nullità del processo per omessa interruzione, ma la Corte ha risolto la questione in termini di errata vocatio in ius e rinnovazione della notifica

  • art. 41 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in tema di interruzione del processo tributario

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    parametro del motivo di ricorso relativo alla nullità processuale

  • art. 164 c.p.c.

    applicabile, in assenza di specifica disciplina tributaria, al caso di notifica dell’impugnazione a soggetto deceduto; la nullità dell’atto introduttivo va sanata mediante rinnovazione ordinata dal giudice

  • art. 31 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636

    richiamato come disposizione generale del previgente procedimento tributario, in linea con il principio secondo cui la morte della parte dopo la sentenza incide sul termine per impugnare e non sul processo già definito in quella fase

  • art. 328 c.p.c.

    richiamato per affermare che, se la morte della parte avviene dopo la sentenza di merito, la notifica dell’impugnazione deve tener conto della reale situazione soggettiva delle parti sostanziali

  • art. 12 d.l. n. 78/2009

    dedotto come fonte del raddoppio dei termini e della disciplina degli investimenti esteri; il relativo secondo motivo è stato assorbito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro dei motivi per violazione e falsa applicazione di legge

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati in relazione alla presunzione posta a base degli accertamenti fiscali

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel motivo incidentale sulla pretesa assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo incidentale in tema di onere della prova

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo incidentale sull’asserita inammissibilità dell’appello

  • art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale in relazione ai requisiti dell’atto di appello

  • art. 164, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale in tema di nullità dell’atto di appello

  • art. 342, comma 1, n. 1, c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale in tema di contenuto dell’appello

  • art. 1306, comma 2, c.c.

    richiamato nel motivo incidentale per l’asserita estensione degli effetti del giudicato favorevole

Massime di principio

  • Quando la parte destinataria dell’impugnazione è deceduta dopo la pubblicazione della sentenza di merito e prima della notifica dell’atto di impugnazione, la notifica eseguita presso il suo procuratore domiciliatario non integra una mera irregolarità della notificazione, ma un’errata individuazione del destinatario della vocatio in ius.
  • In presenza di tale vizio, il giudice deve applicare, in assenza di una disciplina speciale incompatibile, la regola della rinnovazione dell’atto introduttivo nullo prevista dall’art. 164 c.p.c., con effetti sananti ex tunc, anziché limitarsi a dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.
  • Nel processo tributario, la morte della parte dopo la sentenza di primo grado incide soprattutto sulla corretta instaurazione del giudizio di impugnazione e sulla necessità di notificare l’atto agli eredi, non potendosi prescindere dalla reale titolarità della posizione sostanziale al momento della notificazione.
  • Le censure relative alla disciplina sostanziale dei termini di accertamento restano assorbite quando venga accolto un motivo processuale idoneo a cassare la decisione impugnata.
  • Se il vizio riguarda il destinatario dell’impugnazione e non la mera forma della notificazione, non è corretto dichiarare automaticamente l’inammissibilità dell’appello, dovendosi prima verificare la possibilità di rinnovazione della notifica secondo il modello dell’art. 164 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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