Cassazione Civile, Ordinanza n. 35732/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. il tribunale aveva omologato l’accertamento sanitario in capo a un soggetto, quantificando l’invalidità al 55% ai fini del requisito sanitario richiesto per l’iscrizione nelle liste del collocamento mirato ex L. n. 68/1999, e aveva posto le spese processuali a carico dell’INPS, evocato insieme alla Regione Lazio. L’INPS ha proposto ricorso straordinario per cassazione censurando la statuizione sulle spese con due motivi: da un lato, violazione del principio di soccombenza e delle norme processuali sulle spese, sostenendo che la lite riguardava un diritto da far valere verso altro ente pubblico e non verso l’Istituto; dall’altro, violazione delle norme sulla legittimazione passiva e sul lato passivo del rapporto, affermando che le spese avrebbero dovuto gravare sul soggetto titolare della posizione passiva del rapporto obbligatorio. Le difese delle parti intimate non sono state svolte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., l’oggetto è il solo accertamento dello stato psicofisico, quale presupposto per il successivo riconoscimento di benefici, e non il riconoscimento della specifica prestazione. Da ciò ha tratto la conseguenza che l’unico legittimato passivo del procedimento è l’INPS e che, quando il requisito sanitario è accertato nei termini richiesti, le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’Istituto. Ha inoltre disposto che l’INPS versi l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, rilevando che l’esenzione generale non opera per gli enti pubblici autonomi. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa degli intimati.
Norme richiamate
Il procedimento ha per oggetto il solo accertamento sanitario, funzionale al successivo riconoscimento del beneficio, e non il diritto alla prestazione in sé.
Le spese del procedimento seguono la regola della soccombenza e, in caso di accertamento conforme alla domanda, gravano sull’INPS.
Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina delle spese e della legittimazione passiva, ma la censura è stata disattesa.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il contraddittorio andasse instaurato con altro soggetto passivo; la Corte ha escluso tale tesi nel rito ex art. 445-bis c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla regolazione delle spese.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla valutazione processuale e alla decisione sulle spese.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della disciplina delle spese nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c.
Richiamato nel primo motivo di ricorso, senza esito favorevole per l’Istituto.
Richiamato nel secondo motivo in tema di legittimazione passiva, ma la Corte ha applicato l’orientamento che individua come unico legittimato passivo l’INPS.
art. 3 d.l. n. 502/1992
Richiamato nel secondo motivo in tema di individuazione del soggetto passivo del rapporto.
art. 6 d.m. 1 febbraio 1991, n. 137100
Richiamato nel secondo motivo in tema di soggetto tenuto passivamente.
art. 111 Cost.
Fondamento del ricorso straordinario per cassazione proposto avverso il decreto.
Norma sul procedimento camerale non partecipato, richiamata nella fase di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata per determinare la misura dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. l’oggetto del giudizio è l’accertamento sanitario e non il riconoscimento della specifica prestazione o del singolo beneficio collegato.
- Ai fini del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia previdenziale-assistenziale, l’INPS è il solo legittimato passivo, anche quando il risultato dell’accertamento sia poi utilizzabile nei confronti di altro ente.
- Se il requisito sanitario viene accertato nei termini richiesti dal ricorrente, le spese del procedimento seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’INPS.
- Il giudice di legittimità può dare continuità all’orientamento più recente già consolidato, disattendendo i precedenti contrari richiamati dal ricorrente.
- In caso di rigetto del ricorso, per gli enti pubblici autonomi può trovare applicazione l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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