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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35729/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterazione di contratti a tempo determinato annuali stipulati con docenti di religione cattolica della scuola pubblica, succedutisi senza soluzione di continuità. Il giudice di merito aveva ritenuto abusiva tale reiterazione, anche per il superamento del limite dei 36 mesi, e aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno in favore delle docenti. In cassazione il Ministero ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della disciplina speciale di cui alla L. n. 186/2003, della L. n. 124/1999 e della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente applicato ai docenti di religione i principi elaborati per i docenti curricolari, senza considerare che il sistema dei due ruoli (70% a tempo indeterminato e 30% a termine) sarebbe giustificato da esigenze oggettive di flessibilità. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., lamentando che non fosse stato provato che i contratti dedotti in giudizio gravassero sulla quota del 70% riservata all’indeterminato e sostenendo che sarebbe stato onere delle lavoratrici dimostrare che la vacanza di organico dipendesse dalla mancata indizione dei concorsi triennali. La controricorrente ha resistito, chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che la decisione impugnata era conforme ai principi già affermati da Cass. n. 18698/2022 e dalle decisioni rese nella medesima udienza dell’11 maggio 2022. In particolare, ha ribadito che nel regime speciale dei docenti di religione cattolica costituisce abuso nell’utilizzazione dei contratti a termine sia la prosecuzione di rapporti annuali per oltre tre annualità scolastiche senza concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua per eccedenza rispetto al fabbisogno quando la durata complessiva dei rapporti superi comunque le tre annualità. In tali casi sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario, parametrato anche ai criteri dell’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, oltre al maggior danno se provato, mentre non è configurabile la trasformazione automatica del rapporto a tempo indeterminato. La Corte ha inoltre precisato che, quando si invochi la legittimità di contratti infrannuali o comunque la causale giustificativa dell’assunzione a termine, grava sul Ministero l’onere di provarne la legittimità. Le spese di legittimità sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore della parte costituita.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per veicolare le censure di violazione di legge e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la definizione del procedimento camerale non partecipato davanti alla Corte di cassazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alla motivazione delle precedenti pronunce già rese sul tema, senza ripeterla integralmente.

  • art. 2697 c.c.

    Per le controversie sull’abuso del termine e sulla legittimità della causale, l’onere probatorio della legittimità dei contratti specificamente giustificati grava sul Ministero.

  • art. 115 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente in relazione al principio dispositivo e all’apprezzamento delle allegazioni e prove.

  • art. 1 L. 186/2003

    È parte della disciplina speciale dell’assunzione dei docenti di religione cattolica richiamata come fonte del regime di reclutamento.

  • art. 3 L. 186/2003

    È parte della disciplina speciale sul reclutamento dei docenti di religione cattolica e sulla scansione tra ruoli a tempo indeterminato e determinato.

  • art. 4, commi 1 e 11, L. 124/1999

    È richiamato dal ricorrente come disciplina generale della reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego scolastico.

  • clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    È il parametro eurounitario rispetto al quale viene valutato l’abuso nella reiterazione dei contratti a termine.

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    È indicato come parametro per la liquidazione del risarcimento del danno c.d. eurounitario derivante dall’abuso del termine.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015

    È richiamato come successivo parametro normativo corrispondente a quello dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010 per la misura del ristoro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento materiale del contributo unificato mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel regime speciale di assunzione dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, la reiterazione di contratti annuali per oltre tre annualità scolastiche, in assenza di concorso triennale, integra abuso dell’utilizzazione del termine.
  • Integra ugualmente abuso la utilizzazione discontinua del docente per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, quando la durata complessiva dei rapporti a termine superi comunque tre annualità.
  • Accertato l’abuso nella reiterazione dei contratti a termine, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, parametrato secondo i criteri dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010, restando salvo l’eventuale maggior danno se provato.
  • Nel regime speciale dei docenti di religione, la legittimità di contratti infrannuali o di specifiche causali sostitutive deve essere provata dall’amministrazione che invoca la deroga al principio di abuso nella reiterazione.
  • La presenza di una disciplina speciale di reclutamento non esclude, di per sé, il controllo sul rispetto dei limiti eurounitari all’abuso dei contratti a termine, né consente di sottrarre in via generale la fattispecie al sindacato risarcitorio.
  • Non è riconoscibile la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato quale conseguenza dell’abuso, ma solo il ristoro per equivalente nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza applicativa della clausola 5 dell’Accordo quadro.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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