Cassazione Civile, Ordinanza n. 35730/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice agricola volta ad accertare lo svolgimento, nell'anno 2004, di un rapporto di lavoro subordinato agricolo con un'azienda e a ottenere la reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, da cui era stata cancellata. Il primo giudizio era stato dichiarato inammissibile per decadenza; la sentenza di legittimità rescindente ha però escluso l'operatività della decadenza per il periodo considerato, con rinvio al giudice di merito. In sede di rinvio la domanda è stata accolta, è stata ordinata la reiscrizione ed è stata disposta la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi. La ricorrente ha impugnato solo il capo sulle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre a vizi motivazionali, sostenendo che non vi fossero gravi ed eccezionali ragioni per compensare: non vi sarebbe stato un vero contrasto giurisprudenziale, la domanda non sarebbe stata di mero accertamento ma anche di condanna, il tempo trascorso non sarebbe stato elemento idoneo e, comunque, non sarebbero state adeguatamente esplicitate le ragioni della compensazione. L'INPS non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la compensazione delle spese disposta dal giudice di rinvio, osservando che nel giudizio introdotto nel 2010 si applicava l'art. 92 c.p.c. nel testo successivo alla l. n. 69/2009, che consente la compensazione in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate. Richiamando precedenti in tema di normativa incerta e mutamenti giurisprudenziali, la Corte ha valorizzato il fatto che, al momento dell'introduzione della lite, la disciplina sulla decadenza per l'impugnazione dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi agricoli era obiettivamente controversa e non erano ancora intervenute pronunce di rilievo nomofilattico. Tale ragione è stata ritenuta sufficiente a giustificare la compensazione, senza necessità di scrutinare ulteriormente le altre ragioni addotte dal giudice di merito. È stato altresì disposto l'ulteriore contributo unificato, ricorrendone i presupposti processuali.
Norme richiamate
La ricorrente ha formalmente denunciato violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale, ma la censura è stata ritenuta infondata perché diretta in sostanza a contestare un apprezzamento riservato al giudice di merito.
Richiamato come norma sul criterio della soccombenza nella regolazione delle spese.
nel testo vigente ratione temporis
Per i giudizi introdotti dopo la modifica del 2009 il giudice può compensare le spese, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo se sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate in motivazione.
La causa è stata trattata con il procedimento camerale non partecipato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Ha modificato l'art. 92 c.p.c., restringendo i casi di compensazione delle spese.
Richiamato nel quadro della disciplina della decadenza sull'impugnazione dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi agricoli.
Legge di conversione del d.l. n. 7/1970.
Ha determinato l'abrogazione della disposizione sulla decadenza, con conseguente inoperatività del termine sino alla sua reintroduzione espressa.
Legge di conversione del d.l. n. 112/2008.
Ha reintrodotto espressamente la decadenza in materia di cancellazione dagli elenchi agricoli.
Legge di conversione del d.l. n. 98/2011.
Massime di principio
- In tema di compensazione delle spese, per i giudizi soggetti al testo dell'art. 92 c.p.c. successivo alla l. n. 69/2009, il giudice può derogare al criterio della soccombenza solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
- La novità o l'obiettiva incertezza della questione di diritto, se esistente al momento dell'introduzione della lite e se la questione è effettivamente decisiva, può integrare una grave ed eccezionale ragione di compensazione.
- Quando la ragione posta a base della compensazione è astrattamente riconducibile alla clausola generale dell'art. 92 c.p.c., il sindacato di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del merito, ma solo nella verifica della logicità e correttezza giuridica della motivazione.
- Nel giudizio di cassazione, la contestazione della compensazione delle spese non è accoglibile se mira soltanto a sostituire la valutazione del giudice di merito sulla concreta incidenza delle ragioni addotte.
- In materia di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, la complessità e l'evoluzione della disciplina sulla decadenza possono costituire, nei giudizi introdotti nel periodo di incertezza normativa, una giustificazione sufficiente per la compensazione delle spese.
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