Cassazione Civile, Ordinanza n. 35734/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di indennizzo ex art. 1 l. n. 210/1992, accolta dalla Corte d'appello di Lecce che, in riforma del primo grado, ha condannato il Ministero della salute al pagamento dell'indennizzo con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione, ma il ricorso non è stato depositato in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c. La parte controricorrente ha depositato controricorso e, successivamente, ha rinunciato al controricorso e al giudizio di legittimità. La Corte ha quindi esaminato d'ufficio la procedibilità del ricorso e ha verificato che il mancato deposito tempestivo comportava l'improcedibilità, non sanabile per effetto della costituzione del controricorrente né preclusa dalla sua rinuncia al giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso del Ministero della salute per omesso/deposito tardivo del ricorso e degli atti richiesti dall'art. 369 c.p.c., ribadendo che il termine è perentorio e che l'improcedibilità è rilevabile d'ufficio. Ha inoltre precisato che la rinuncia della controricorrente al giudizio di legittimità non impedisce la declaratoria di improcedibilità, ma rileva solo ai fini della compensazione integrale delle spese, che infatti sono state compensate. È stato altresì escluso l'obbligo di dare atto delle condizioni per il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché il ricorrente è un'Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 1 l. n. 210/1992
fonte del diritto all'indennizzo oggetto della controversia, riconosciuto in appello.
art. 369 c.p.c.
il deposito del ricorso per cassazione oltre il termine perentorio comporta l'improcedibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.
art. 156 c.p.c.
avvenuto raggiungimento dello scopo
il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo riguarda le forme in senso stretto e non l'inosservanza di termini perentori.
art. 370 c.p.c.
il controricorrente ha il potere di chiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità del ricorso, nell'ambito del potere di contraddire.
art. 390 c.p.c.
la rinuncia si riferisce al ricorso principale o incidentale, non al diritto sostanziale azionato dal controricorrente vittorioso nel merito.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato come base procedurale per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicabile alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento del contributo unificato tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, anche quando il controricorrente si sia costituito.
- L'improcedibilità per tardivo o omesso deposito del ricorso è rilevabile d'ufficio e non è sanata dal principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c., perché quel principio non opera rispetto ai termini perentori.
- La rinuncia del controricorrente al giudizio di legittimità non impedisce la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale; può tuttavia incidere sul regolamento delle spese, giustificando la compensazione.
- La parte controricorrente ha interesse a chiedere la declaratoria di improcedibilità del ricorso per preservare il giudicato favorevole e prevenire una nuova impugnazione nei limiti temporali ancora aperti.
- Le disposizioni sul contributo unificato aggiuntivo non si applicano alle Amministrazioni dello Stato che versano mediante prenotazione a debito.
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