Cassazione Civile, Ordinanza n. 35731/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore agricolo aveva agito per ottenere il riconoscimento e il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2006, sulla base di 156 giornate. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, riconoscendo il diritto alla prestazione e condannando l'INPS al pagamento di una differenza di euro 1.110,83. Tuttavia, la Corte territoriale aveva compensato integralmente le spese dei due gradi, motivando con la serialità della controversia e con l'assunto che i requisiti per la prestazione fossero maturati solo in corso di causa, poiché l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli a tempo determinato per gli anni 2005 e 2006 era stata accertata con sentenze successive al deposito del ricorso introduttivo. Il ricorrente ha quindi impugnato solo il capo sulle spese, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che le ragioni della compensazione erano illogiche ed errate: l'accertamento giudiziale dell'iscrizione aveva efficacia retroattiva e i requisiti andavano considerati esistenti già al momento della domanda amministrativa; inoltre, era incoerente giustificare la compensazione affermando che il giudizio riguardava solo il quantum della prestazione e che l'INPS avesse già stimato sussistente il requisito contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nella disciplina applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese era consentita solo in presenza di giusti motivi espressamente indicati, ed è sindacabile in cassazione la motivazione della compensazione quando sia incoerente con l'esito della causa o contenga affermazioni erronee in iure. Nel caso concreto, la motivazione della Corte d'appello è stata giudicata incoerente perché la serialità della lite non riguardava l'interpretazione di una norma controversa, ma solo l'accertamento dei requisiti nella fattispecie concreta; inoltre, era erroneo ritenere che i requisiti fossero sopravvenuti in corso di causa, poiché l'accertamento in separato giudizio aveva effetto ex tunc. È stata inoltre ritenuta contraddittoria l'argomentazione secondo cui l'INPS avrebbe già riconosciuto in sostanza il requisito contributivo. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame del regolamento delle spese e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha altresì escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
consente di denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di legge anche in relazione al capo sulle spese, quando la motivazione della compensazione si ponga in contrasto con gli artt. 91 e 92 c.p.c.
la regolazione delle spese deve seguire la soccombenza, salvo i casi eccezionali di compensazione previsti dalla legge.
nel testo modificato dal d.l. n. 273/2005, convertito dalla legge n. 51/2006
nel regime applicabile al giudizio introdotto prima della L. n. 69/2009, la compensazione integrale o parziale era ammessa solo in presenza di giusti motivi, che dovevano essere esplicitamente indicati in motivazione.
non applicabile alla fattispecie perché il giudizio di primo grado era stato instaurato prima della sua entrata in vigore.
ha modificato l'art. 92 c.p.c. nel regime temporale rilevante, prevedendo la necessità dei giusti motivi per la compensazione delle spese.
ha convertito il d.l. n. 273/2005, mantenendo il regime dei giusti motivi per la compensazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso, nel caso concreto, la ricorrenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
richiamata come fonte modificativa dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel regime anteriore alla L. n. 69/2009, la compensazione delle spese processuali è legittima solo se sorretta da giusti motivi espressamente indicati in motivazione.
- La motivazione della compensazione è censurabile in cassazione quando le ragioni addotte siano incoerenti con la decisione di merito o contengano errori di diritto.
- Se il diritto a una prestazione previdenziale viene accertato con efficacia retroattiva in un giudizio separato, il requisito accertato deve considerarsi esistente sin dalla data rilevante, non come sopravvenuto in corso di causa.
- La serialità di una controversia non giustifica automaticamente la compensazione delle spese se il giudizio riguarda solo l'accertamento in fatto dei presupposti della singola prestazione e non l'interpretazione di una questione normativa controversa.
- È contraddittorio fondare la compensazione su un presunto riconoscimento sostanziale del requisito da parte dell'ente quando la lite è stata decisa proprio sull'accertamento di quel requisito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35729/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35730/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35732/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35734/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35735/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35736/2022 del 06/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →