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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35735/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

La controversia

La controversia nasce dalla successione di contratti a tempo determinato intercorsi tra una lavoratrice e un'azienda sanitaria pubblica. Il Tribunale aveva ritenuto illegittima la reiterazione dei contratti e aveva condannato l'ente al risarcimento del danno ex art. 32 L. n. 183/2010, liquidato in sette mensilità. La Corte d'appello, adita dall'ente, ha riformato la decisione ritenendo che la successiva assunzione a tempo indeterminato della lavoratrice fosse assorbente e avesse efficacia satisfattiva del pregiudizio da abuso del termine. In cassazione la lavoratrice ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 4-quater, d.lgs. n. 368/2001, sostituito dall'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, sostenendo che il diritto di precedenza non trasforma la procedura selettiva in procedura riservata e che l'assunzione ottenuta all'esito di una selezione pubblica ordinaria, pur con diritto di precedenza, non è equiparabile a una stabilizzazione finalizzata a rimuovere il precariato e non estingue quindi il diritto al risarcimento comunitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato alla stessa Corte in diversa composizione, affinché riesamini la domanda attenendosi al principio di diritto secondo cui l'assunzione a tempo indeterminato ha efficacia riparatoria dell'abuso solo se vi è una stretta correlazione, soggettiva e oggettiva, tra abuso e stabilizzazione. Nel caso concreto tale nesso è stato escluso perché l'assunzione era avvenuta mediante le ordinarie forme selettive previste per il pubblico impiego, con superamento di una prova di idoneità e con mera valorizzazione del diritto di precedenza, sicché l'immissione in ruolo è stata ritenuta soltanto agevolata, ma non determinata, dalla precedente successione dei contratti a termine. Il rinvio riguarda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 L. n. 183/2010

    richiamato come base della domanda risarcitoria per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine; non oggetto di specifica interpretazione decisoria nella pronuncia

  • art. 5, comma 4-quater, d.lgs. n. 368/2001

    norma invocata per sostenere che il diritto di precedenza non equivale a stabilizzazione e non elimina il nesso tra abuso del termine e successiva assunzione

  • art. 24, comma 1, d.lgs. n. 81/2015

    richiamato come disciplina del diritto di precedenza del lavoratore assunto a termine; la Corte osserva che il suo esercizio, in una procedura ordinaria, non rende l'assunzione automaticamente satisfattiva dell'abuso

  • art. 16 L. n. 56/1987

    menzionato in relazione alla selezione pubblica espletata per l'assunzione

  • art. 35, lett. b), d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per qualificare il reclutamento come avvenuto nelle forme ordinarie del pubblico impiego

  • art. 380-bis c.p.c.

    menzionato per la trattazione camerale non partecipata e la proposta del relatore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    esclusa nel caso concreto l'applicazione del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel lavoro pubblico privatizzato, la stabilizzazione o l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore già impiegato a termine ha efficacia riparatoria dell'abuso solo quando esista una stretta correlazione tra la condotta abusiva e l'immissione in ruolo.
  • La stretta correlazione richiede che l'assunzione sia effetto diretto e immediato della reiterazione illegittima dei contratti, e non un risultato soltanto agevolato o reso più probabile da quella precedente vicenda lavorativa.
  • Non è sufficiente, per escludere il danno comunitario, che il lavoratore venga assunto a tempo indeterminato all'esito di una procedura concorsuale ordinaria, anche se il lavoratore abbia fatto valere un diritto di precedenza previsto dalla legge.
  • Una selezione ordinaria del pubblico impiego, che richieda ulteriori condizioni di accesso e il superamento di una prova di idoneità, non può essere equiparata a una procedura di stabilizzazione finalizzata specificamente al superamento del precariato.
  • Ai fini della compensazione del pregiudizio da abusiva reiterazione dei contratti a termine, la mera chance di assunzione non vale di per sé come misura satisfattiva dell'illecito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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