Cassazione Civile, Ordinanza n. 13391/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia nasce da una delibera CONSOB del 12 settembre 2019 che aveva applicato al ricorrente sanzioni amministrative pecuniaria e interdittiva per insider trading secondario ex art. 187-bis, comma 4, TUF, in relazione all’acquisto di azioni DeLclima effettuato in prossimità dell’annuncio della cessione della quota di controllo della società e del conseguente obbligo di OPA. Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva rigettato il suo ricorso contro la sanzione. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2729 c.c., 192, comma 2, e 533, comma 1, c.p.p. e dell’art. 27 Cost., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe fondato l’accertamento su presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, senza prova della trasmissione dell’informazione privilegiata tra i vari soggetti della catena. Con il secondo motivo ha censurato la valutazione atomistica di alcuni indizi, ritenuti generici e non idonei a provare che gli acquisti fossero stati compiuti in ragione del possesso dell’informazione privilegiata. Con il terzo motivo ha contestato l’uso di una catena di presunzioni di secondo grado e la ritenuta sussistenza dell’illecito, invocando anche la presunzione di innocenza e il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. In memoria ha chiesto rimessione alle Sezioni Unite, questione di legittimità costituzionale e rinvio pregiudiziale CGUE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla prova presuntiva, osservando che, in materia di insider trading secondario, l’illecito può essere provato mediante presunzioni semplici; che il giudice di merito aveva correttamente valutato gli indizi in modo unitario e non atomistico; che non esiste, nel processo civile, un divieto generale di doppia presunzione; e che la motivazione della sentenza impugnata era adeguata. Ha escluso altresì la necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite, di sollevare questioni di legittimità costituzionale o di disporre rinvio pregiudiziale alla CGUE. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 187-bis, comma 4, d.lgs. n. 58 del 1998
“abuso di informazione privilegiata”
La norma individua l’illecito di insider trading secondario valorizzando il possesso dell’informazione privilegiata e il suo utilizzo per compiere operazioni su strumenti finanziari; non è decisivo dimostrare le specifiche modalità con cui l’informazione sia stata acquisita o trasmessa, se il possesso e l’uso risultano provati.
Disciplina il ragionamento presuntivo come inferenza da fatti noti a fatti ignoti; la Corte ribadisce che il fatto noto può essere accertato anche per presunzioni e costituire premessa di ulteriori inferenze, purché il percorso sia sorretto da probabilità logica.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; il controllo di legittimità riguarda la correttezza giuridica dell’applicazione della norma e la non manifesta illogicità del ragionamento, non una nuova valutazione del merito.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri riconosciuti; non quando attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcuni elementi rispetto ad altri.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la regola di valutazione degli indizi; la Corte ne esclude l’operatività diretta come parametro di legittimità della sentenza civile, ma richiama i principi sul corretto uso della prova indiziaria.
“oltre ogni ragionevole dubbio”
È richiamato dalla ricorrente in chiave garantista; la Corte osserva che tale criterio, nel giudizio di legittimità, rileva solo se la sua violazione si traduce in manifesta illogicità della motivazione, senza consentire una rivalutazione delle prove.
art. 27, comma 2, Cost.
Il principio di non colpevolezza non esonera la P.A. dall’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito, ma non impedisce il ricorso a presunzioni semplici sorrette da adeguata probabilità logica.
art. 3 Cost.
La Corte esclude che sia irragionevole l’uso di presunzioni nel procedimento amministrativo sanzionatorio, purché siano rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza e il ragionamento sia complessivo e non atomistico.
art. 117, comma 1, Cost.
Non vi è contrasto con gli obblighi convenzionali e unionale evocati, poiché il sistema consente l’uso delle presunzioni con adeguate garanzie difensive e prova contraria.
art. 48 CDFUE
La presunzione di innocenza non impedisce, nel contesto considerato, un accertamento presuntivo fondato su un quadro indiziario serio e sulla possibilità per l’interessato di fornire prova contraria.
art. 6, § 2, CEDU
Richiamato per affermare che la compatibilità della presunzione di utilizzo delle informazioni privilegiate richiede la possibilità di confutazione; la Corte ritiene tale garanzia rispettata nel caso concreto.
artt. 14 e 15 Regolamento (UE) n. 596/2014
Richiamati nella richiesta di rinvio pregiudiziale; la Corte ritiene la questione già chiarita dalla giurisprudenza europea e nazionale, senza margini per un dubbio interpretativo rilevante.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la corretta interpretazione del diritto UE è già evidente o coperta da giurisprudenza consolidata (acte clair / acte éclairé).
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza comporta il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di insider trading secondario, la prova dell’illecito può essere raggiunta anche per presunzioni semplici, purché gli indizi siano valutati complessivamente e risultino gravi, precisi e concordanti.
- Nel controllo di legittimità sulla prova presuntiva, la Cassazione verifica la correttezza giuridica del ragionamento inferenziale e la sua non manifesta illogicità, ma non può sostituire una diversa lettura del materiale probatorio.
- Non esiste nel processo civile un divieto generale di presunzioni di secondo grado: un fatto già accertato in via presuntiva può costituire il presupposto di un’ulteriore inferenza, se il ragionamento resta sorretto da un adeguato grado di probabilità logica.
- Per l’illecito di insider trading secondario rilevano il possesso dell’informazione privilegiata e il suo utilizzo nelle operazioni finanziarie; non è decisiva la prova delle specifiche modalità di acquisizione o della catena trasmissiva in ogni passaggio, se il possesso può desumersi dagli elementi complessivi.
- La valutazione degli indizi non deve essere atomistica: elementi anche singolarmente deboli possono acquisire forza probatoria se letti nel loro insieme, specie quando tempistica delle operazioni, assenza di operatività pregressa, rapporti tra i soggetti e realizzo di un guadagno convergono verso la stessa conclusione.
- La presunzione di innocenza e il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio non impediscono l’uso delle presunzioni nel procedimento sanzionatorio amministrativo, purché il soggetto sanzionato abbia concreta possibilità di offrire una prova contraria e la motivazione affronti le alternative difensive ragionevolmente plausibili.
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