Sentenza del 04/02/2020 n. 2480 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della conferma, in sede di appello, dell'avviso di accertamento relativo al 2000 che aveva riallocato il reddito imponibile da L.231.987.000 a L.918.320.000 per IRPEG, IRAP e IVA, a motivo di: a) costi ritenuti non di competenza per L.53.420.000; b) componenti positivi non documentati e non dichiarati per sottofatturazione di canoni di locazione d'azienda per L.141.988.784; c) ricavi/non dichiarati per fatturazioni inferiori fra committenti e commissionari per L.490.924.787. La società deduceva vizi di motivazione, violazioni di norme processuali e sostanziali (anche sul calcolo del valore normale del canone di affitto e sull'imputazione temporale dei costi), e invocava un giudicato esterno relativo al 1998; l'Agenzia contestava la qualificazione dei rapporti (commissione) e la deducibilità dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale proposto dalla C. S.p.A. sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi della società che puntavano a una revisione del giudizio di fatto e al riconoscimento di un presunto giudicato esterno; ha ritenuto inammissibile il motivo incidentale dell'Agenzia perché attiene a valutazioni di fatto riservate al giudice di merito. Le spese di lite sono compensate. In sostanza è stato confermato il risultato del merito (che aveva parzialmente accolto la impugnativa della società in primo grado e in appello).
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Richiamato nel contesto delle censure processuali sulla validità della motivazione della sentenza di appello; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero inammissibili per violazione della regola di chiarezza o consistessero in tentativi di rivedere valutazioni di merito.
art. 132 c.p.c., comma 2, nn. 2 e 4
Invocato dalla ricorrente in tema di motivazione e impostazione del giudizio di appello; la Corte ha ritenuto le censure generiche o comunque non idonee a inficiare la motivazione del giudice di merito.
Richiamato nelle doglianze processuali: la Corte non ha riconosciuto rilievo alle contestazioni che richiedevano una nuova valutazione delle prove.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente per censure relative al diritto a un processo con motivazione adeguata; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o riconducibili a mera contestazione del giudizio di fatto.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Criterio di legittimità: la Corte ha applicato i limiti del sindacato di legittimità (vietato riesaminare il merito); ha dichiarato inammissibili i motivi che tendevano a una revisione delle valutazioni di fatto e ha valutato i profili di motivazione secondo i parametri di legittimità.
Richiamato dalla ricorrente in tema di giudicato esterno; la Corte ha escluso l'esistenza del giudicato applicabile al caso oggetto di accertamento per differenze di anno fiscale e per mancanza di identità delle parti.
Norme processuali richiamate nelle obiezioni sulla regolare instaurazione e sviluppo del processo; la Corte non ha ritenuto sussistenti i vizi dedotti che potessero incidere sulla decisione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (oggi art. 109), comma 2
Richiamato in ordine alla determinazione del valore normale e alla qualificazione delle operazioni; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito prove idonee a fondare un diverso trattamento fiscale rispetto alla valutazione del merito.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 103, comma 1
Richiamato circa il regime di tassazione dei componenti positivi; la Corte ha considerato la deduzione insufficiente a mutare le valutazioni del giudice di merito.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 9, commi 3 e 5
Richiamato in relazione alla determinazione del valore normale del corrispettivo di affitto d'azienda; la Corte ha ritenuto che la società non avesse dimostrato elementi istruttori sufficienti a contestare la valutazione del giudice di merito.
Invocato nell'impugnazione incidentale dall'Agenzia in tema di qualificazione del rapporto e della rilevanza fiscale dei componenti; la Corte ha ritenuto la questione come valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se non per motivi di diritto.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 2, 3, 12 e 13
Richiamati dall'Agenzia per la qualificazione IVA delle operazioni (es. commissione); la Corte ha escluso che la censura costituisse un vizio di diritto idoneo a ribaltare le valutazioni del merito.
Norme sul contratto di commissione richiamate dall'Agenzia per la qualificazione del rapporto tra le parti; la Corte ha ritenuto che la qualificazione contrattuale sia questione di fatto demandata al giudice di merito.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non sostituisce il proprio giudizio a quello del giudice di merito: le critiche che mirano a una rivalutazione delle prove o del convincimento del giudice di merito sono inammissibili.
- Perché un avviso di accertamento riferito a componenti positivi non dichiarati sia vincolante per gli anni successivi occorrono identità di parti e identità di fatto; il precedente esito favorevole su un anno non crea automatica efficacia di giudicato per accertamenti relativi ad anni diversi.
- La qualificazione del rapporto contrattuale (es. commissione vs vendita) e l'imputazione temporale dei costi sono valutazioni tipiche di merito: il contribuente deve depositare prove documentali e elementi istruttori concreti per contestare la valutazione fiscale del giudice di merito.
- Per far valere che una spesa debba essere ammortizzata e non dedotta immediatamente come costo, il contribuente deve dimostrare che il servizio o bene costituisca un bene immateriale o abbia carattere di utilità pluriennale; mere asserzioni non sono sufficienti.
- Gli accertamenti per sottofatturazione e componenti non documentati possono essere variabili nel tempo e devono essere provati anno per anno, pertanto l'amministrazione può rettificare situazioni anche in anni successivi se risultano elementi specifici.
- Quando entrambe le parti soccombono parzialmente in cassazione (rigetto di ricorso principale e incidentale), è normale la compensazione delle spese processuali.
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