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Sentenza

Sentenza del 04/02/2020 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Processo tributario - Estratto di ruolo - Mancata o invalida notifica della cartella esattoriale - Impugnabilità - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Si discute se l'estratto di ruolo sia autonomamente impugnabile. L'amministrazione sostiene che l'estratto sia un atto interno, improduttivo di effetti diretti nei confronti del destinatario, e quindi non appellabile. Il ricorrente lamenta invece la mancanza o l'invalidità della notifica della cartella esattoriale (o fa valere fatti estintivi intervenuti dopo la notifica) e deduce che, in presenza di tali censure, l'estratto di ruolo produce effetti lesivi della sua sfera giuridica e dunque deve essere impugnabile.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che, in linea generale, l'estratto di ruolo è atto interno e non autonomanente impugnabile. Tuttavia ha riconosciuto l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo quando il contribuente eccepisce la mancanza o l'invalidità della notifica della cartella esattoriale ovvero fa valere fatti estintivi del credito intervenuti successivamente alla notifica. In tali ipotesi l'estratto assume efficacia esterna lesiva e può essere sottoposto al sindacato del giudice tributario. La decisione richiama e si allinea alla giurisprudenza (Cass. n. 5443/2019; n. 29294/2019; CTP Rieti, Sez. 2, n. 28/2018).

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    L'art. 19 non menziona espressamente l'estratto di ruolo tra gli atti impugnabili; tuttavia la norma non esclude l'impugnabilità quando l'atto interno produca effetti lesivi nella sfera del contribuente, come nel caso di contestazione della notifica della cartella o di fatti estintivi sopravvenuti.

  • art. 24 d.lgs. n. 46/1999

    La norma disciplina le regole di notifica; è richiamata per valutare la validità delle notifiche della cartella esattoriale, e dunque per determinare se l'estratto di ruolo possa essere impugnato in ragione di vizi di notifica.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è in linea di massima un atto interno e non autonomamente impugnabile se privo di effetti diretti sul destinatario.
  • Se dal contenuto dell'estratto emerge una contestazione relativa alla notifica della cartella o se il contribuente propone fatti estintivi intervenuti dopo la notifica, l'estratto può essere impugnato perché assume efficacia esterna lesiva.
  • Il contribuente che intende impugnare l'estratto deve specificare e provare il vizio della notifica o l'evento estintivo (pagamento, compensazione, prescrizione, etc.) per rendere ammissibile il ricorso.
  • In sede cautelare o di merito il giudice verificherà la fondatezza delle censure sulla notifica e la sussistenza di fatti estintivi prima di dichiarare improcedibile l'impugnazione dell'estratto.
  • È buona prassi, prima di proporre ricorso, acquisire tutta la documentazione relativa alla notifica della cartella (raccomandata, relata, certificazione del servizio di notificazione) e controllare termini di prescrizione o eventi che estinguono il credito.

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