Sentenza del 04/02/2020 n. 572 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Residenza Sanitaria Assistenziale - Assimilabilità a casa di cura - Prevalenza della funzione sanitaria rispetto a quella ricettiva - Prestazioni soggette al regime iva - Detraibilità - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sulla qualificazione fiscale delle prestazioni erogate da una residenza sanitaria assistenziale (RSA): l'Agenzia sosteneva che le prestazioni rientrassero nelle esenzioni IVA (art. 120 n. 21 del DPR n. 633/1972 richiamato dall'ufficio), mentre la società sosteneva che, essendo la struttura una 'struttura sanitaria residenziale' come definita dall'art. 2 L.R. Lazio n. 41/1993 e non convenzionata con il SSN, le prestazioni erano assimilabili a quelle di una casa di cura e quindi soggette a IVA con diritto alla detrazione.
La decisione
Il giudice d'appello ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la decisione di primo grado: la RSA, secondo la definizione dell'art. 2 L.R. Lazio n. 41/1993 e per la prevalenza della funzione sanitaria sulla funzione assistenziale/ricettiva, è assimilabile a una casa di cura (richiamando l'art. 10 co. 1 n. 19 del DPR 633/1973) e, operando fuori dal regime di convenzione con il SSN, le sue prestazioni sono soggette all'IVA; ne consegue il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti. L'appello è respinto e le spese di difesa sono compensate.
Norme richiamate
art. 2 L.R. Lazio n. 41 del 1993
art. 2 L.R. Lazio n. 41/1993
Definisce le residenze sanitarie assistenziali come 'strutture sanitarie residenziali' che forniscono prestazioni quasi esclusivamente sanitarie; il giudice ha ritenuto che questa definizione giustifichi l'assimilazione alla casa di cura.
art. 10 co. 1 n. 19 del DPR 633/1973
art. 10 co.1 n.19 DPR 633/1973
Norma che individua attività assimilabili a case di cura ai fini dell'IVA; la corte ha ritenuto applicabile tale assimilazione quando la funzione sanitaria è prevalente.
art. 120 n. 21 del DPR n. 633 del 1972
art. 120 n.21 DPR 633/1972 (citato dall'Agenzia)
Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'esenzione IVA; il giudice però non ha condiviso questa qualificazione nel caso concreto in presenza della prevalenza della funzione sanitaria e dell'assenza di convenzione.
Giurisprudenza: sez. III n. 1949 del 2019
Precedente indicato a supporto della possibilità di assoggettare a IVA le prestazioni di strutture sanitarie non convenzionate e del diritto alla detrazione; usato a sostenere la decisione.
Massime di principio
- Se una residenza sanitaria assistenziale è definita dalla normativa regionale come struttura sanitaria residenziale che eroga prestazioni quasi esclusivamente sanitarie, essa può essere assimilata a una casa di cura ai fini IVA.
- La prevalenza della funzione sanitaria rispetto a quella assistenziale/ricettiva è il criterio sostanziale per qualificare le prestazioni come assoggettate a IVA quando la struttura opera fuori da convenzione con il servizio sanitario nazionale.
- Se la struttura non è convenzionata con il SSN, le prestazioni prevalenti di natura sanitaria sono soggette a IVA e danno diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti.
- La valutazione è fattuale e documentale: è necessario dimostrare la prevalenza delle prestazioni sanitarie (tipologie di prestazioni erogate, organico sanitario, organizzazione delle attività, tariffe, ecc.).
- Esistono oscillazioni giurisprudenziali: in presenza di dubbi interpretativi le spese possono essere compensate, ma conviene acquisire adeguata documentazione e citare precedenti coerenti.
- Occorre verificare sempre la normativa regionale applicabile e lo stato di convenzione con il SSN, perché la qualificazione fiscale dipende anche da tali elementi.
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