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Sentenza

Sentenza del 04/02/2020 n. 572 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Residenza Sanitaria Assistenziale - Assimilabilità a casa di cura - Prevalenza della funzione sanitaria rispetto a quella ricettiva - Prestazioni soggette al regime iva - Detraibilità - Compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sulla qualificazione fiscale delle prestazioni erogate da una residenza sanitaria assistenziale (RSA): l'Agenzia sosteneva che le prestazioni rientrassero nelle esenzioni IVA (art. 120 n. 21 del DPR n. 633/1972 richiamato dall'ufficio), mentre la società sosteneva che, essendo la struttura una 'struttura sanitaria residenziale' come definita dall'art. 2 L.R. Lazio n. 41/1993 e non convenzionata con il SSN, le prestazioni erano assimilabili a quelle di una casa di cura e quindi soggette a IVA con diritto alla detrazione.

La decisione

Il giudice d'appello ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la decisione di primo grado: la RSA, secondo la definizione dell'art. 2 L.R. Lazio n. 41/1993 e per la prevalenza della funzione sanitaria sulla funzione assistenziale/ricettiva, è assimilabile a una casa di cura (richiamando l'art. 10 co. 1 n. 19 del DPR 633/1973) e, operando fuori dal regime di convenzione con il SSN, le sue prestazioni sono soggette all'IVA; ne consegue il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti. L'appello è respinto e le spese di difesa sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 L.R. Lazio n. 41 del 1993

    art. 2 L.R. Lazio n. 41/1993

    Definisce le residenze sanitarie assistenziali come 'strutture sanitarie residenziali' che forniscono prestazioni quasi esclusivamente sanitarie; il giudice ha ritenuto che questa definizione giustifichi l'assimilazione alla casa di cura.

  • art. 10 co. 1 n. 19 del DPR 633/1973

    art. 10 co.1 n.19 DPR 633/1973

    Norma che individua attività assimilabili a case di cura ai fini dell'IVA; la corte ha ritenuto applicabile tale assimilazione quando la funzione sanitaria è prevalente.

  • art. 120 n. 21 del DPR n. 633 del 1972

    art. 120 n.21 DPR 633/1972 (citato dall'Agenzia)

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'esenzione IVA; il giudice però non ha condiviso questa qualificazione nel caso concreto in presenza della prevalenza della funzione sanitaria e dell'assenza di convenzione.

  • Giurisprudenza: sez. III n. 1949 del 2019

    Precedente indicato a supporto della possibilità di assoggettare a IVA le prestazioni di strutture sanitarie non convenzionate e del diritto alla detrazione; usato a sostenere la decisione.

Massime di principio

  • Se una residenza sanitaria assistenziale è definita dalla normativa regionale come struttura sanitaria residenziale che eroga prestazioni quasi esclusivamente sanitarie, essa può essere assimilata a una casa di cura ai fini IVA.
  • La prevalenza della funzione sanitaria rispetto a quella assistenziale/ricettiva è il criterio sostanziale per qualificare le prestazioni come assoggettate a IVA quando la struttura opera fuori da convenzione con il servizio sanitario nazionale.
  • Se la struttura non è convenzionata con il SSN, le prestazioni prevalenti di natura sanitaria sono soggette a IVA e danno diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti.
  • La valutazione è fattuale e documentale: è necessario dimostrare la prevalenza delle prestazioni sanitarie (tipologie di prestazioni erogate, organico sanitario, organizzazione delle attività, tariffe, ecc.).
  • Esistono oscillazioni giurisprudenziali: in presenza di dubbi interpretativi le spese possono essere compensate, ma conviene acquisire adeguata documentazione e citare precedenti coerenti.
  • Occorre verificare sempre la normativa regionale applicabile e lo stato di convenzione con il SSN, perché la qualificazione fiscale dipende anche da tali elementi.

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