Sentenza del 04/02/2020 n. 104 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sequestro amministrativo del veicolo Mercedes-Benz targato Bosnia-Erzegovina per violazione della normativa doganale e contestuale irrogazione di sanzioni amministrative e provvedimento di confisca per presunto contrabbando amministrativo; la ricorrente impugnava il provvedimento eccependo, tra l'altro, che l'Ufficio avrebbe dovuto provare che il proprietario non si trovava nel territorio comunitario al momento del sequestro, che il regolamento CE non richiederebbe un'autorizzazione scritta per l'uso occasionale da parte di un cittadino comunitario, e che erano state prodotte prove (dichiarazione di ospitalità, dichiarazioni sull'uso saltuario) a favore della ricorrente.
La decisione
L'appello è stato respinto: la Commissione tributaria ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso. La motivazione rileva che la normativa sulla temporanea importazione esente da dazio richiede che il veicolo sia condotto dal proprietario o da persona da lui delegata e che sia il conducente sia il delegante risiedano al di fuori dell'Unione Europea; nel caso in esame la conducente è residente in Italia dal 2001, non è stata esibita un'autorizzazione all'uso con data certa prima del sequestro, non è provata la presenza del proprietario nel territorio UE al momento del sequestro (mancano timbri doganali sul passaporto) e le prove successive non sono efficaci. È stato inoltre richiamato il principio per cui l'onere della prova delle agevolazioni o deroghe al regime generale spetta al contribuente. Spese compensate.
Norme richiamate
DPR n. 43/1973
art. 282, art. 292, art. 295-bis, art. 216, art. 301 comma 1
Norme nazionali sul regime doganale e sul sequestro per contrabbando amministrativo e sulla temporanea importazione; sono state applicate per giustificare il sequestro e la confisca in assenza dei requisiti per l'esenzione da dazi.
D.Lvo n. 472/1997
Rinvio alla normativa sulle sanzioni tributarie amministrative applicate in relazione alle violazioni doganali.
Regolamento (UE) n. 2446/2015
art. 215; artt. 139, 141, 212 e ss.
Regole di applicazione del codice doganale dell'Unione; citato per chiarire i requisiti della temporanea importazione e l'assenza di obbligo di autorizzazione scritta non rilevante se non sussistono gli altri requisiti (presenza del proprietario o delega valida e residenza extra UE).
Direttiva CEE 83/182
Richiamata come fonte storica che ha recepito l'art. 216 del DPR per la regolazione della temporanea importazione.
Convenzione di Istanbul
Richiamata come riferimento internazionale sul regime di temporanea importazione di veicoli.
Principio di diritto tributario
Quando si tratti di agevolazioni o deroghe al regime generale, l'onere della prova spetta al contribuente che invoca l'agevolazione.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione da dazi per temporanea importazione di un veicolo extra-UE è necessario che il veicolo sia condotto dal proprietario o da persona da lui delegata e che sia il proprietario sia il conducente risiedano fuori dall'UE; il semplice uso occasionale da parte di un residente UE non vale a qualificare l'esenzione.
- L'onere della prova delle condizioni che giustificano un'agevolazione o una deroga al regime doganale grava sul soggetto che invoca l'agevolazione: è quindi il contribuente che deve produrre prove valide e tempestive (autorizzazioni scritte, deleghe datate, timbri di ingresso/uscita, ecc.).
- Documenti prodotti dopo il sequestro possono risultare irrilevanti se non provano in modo certo e antecedente al sequestro le condizioni richieste dalla normativa (ad es. autorizzazioni con data certa o timbri d'ingresso sul passaporto).
- La mancanza di timbri doganali sul passaporto del proprietario e l'assenza di una delega/autorizzazione formale indeboliscono fortemente la tesi difensiva in materia di temporanea importazione.
- Un ricorso o appello che non espone motivi sostanziali e prove concrete può essere dichiarato generico e quindi rigettato; è importante nell'impugnazione indicare chiaramente l'onere probatorio e produrre documentazione specifica che soddisfi i requisiti normativi.
- La residenza del conducente nel territorio nazionale è elemento decisivo che può escludere il beneficio dell'esenzione per temporanea importazione, indipendentemente dalle dichiarazioni di uso saltuario del mezzo.
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