Sentenza del 04/02/2020 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Accertamento per maggiori imposte. Irap ed Iva. Legittimazione passiva del legale rappresente della ditta medio tempore fallita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento fiscale (maggiori imposte IRPEF/II.DD., IRAP e IVA) fondato sull'utilizzo di fatture d'acquisto per operazioni inesistenti per complessivi euro 304.246,00 riconducibili a società cosiddette "cartiere" e a meccanismi di missing-trader / carosello. Il contribuente (ex legale rappresentante della U. srl) impugnava l'avviso contestando profili formali (violazioni procedurali relative all'accesso e all'autorizzazione) e di merito (assenza di prova dell'inesistenza delle operazioni, deduzioni indebite), nonché richiamando una precedente sentenza favorevole del CTP; l'Amministrazione eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva del legale rappresentante, posto che la società era stata dichiarata fallita prima del deposito del ricorso, e in subordine chiedeva il rigetto per infondatezza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto sia l'appello principale della curatela fallimentare (che chiedeva la riforma della sentenza di primo grado) sia l'appello incidentale proposto dall'Ufficio (eccezione di inammissibilità). Il collegio ha ritenuto che l'ex legale rappresentante avesse legittimazione ad agire (era destinatario della notifica e portatore di interessi propri; la successiva inerzia del curatore non preclude l'azione e anzi il curatore ha poi manifestato adesione proponendo gravame). Sul merito, la CTR ha confermato le conclusioni del primo giudice: il verbale di accesso ha valore probatorio tale da esonerare l'Ufficio dall'esibizione dell'ordine di servizio separato; il conteggio dei 30 giorni di verifica si valuta sulla base dei giorni effettivi di presenza in azienda; l'Amministrazione ha fornito sufficienti indici (assenza di organizzazione, mancanza di contabilità/dichiarazioni, modalità di pagamento e di movimentazione, falsità dei documenti di trasporto, rifiuto di esibire inventari) per fondare la presunzione dell'inesistenza delle operazioni e la ricostruzione per missing trader/carousel; il contribuente non ha fornito elementi probatori contrari o prova di buona fede. Pertanto l'accertamento è stato confermato. Spese compensate tra le parti per il grado di appello.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c. comma 2 n. 4
la motivazione può essere concisa; il giudice ha applicato il principio della motivazione essenziale richiamato per economia processuale
art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 118 disposizioni di attuazione del c.p.c.
norma attuativa richiamata unitamente all'art.132 c.p.c. per giustificare motivazione sintetica applicata anche al processo tributario
legge 18/6/2009 n. 69 (modifiche alla motivazione)
richiamata in tema di adeguamento dei canoni di motivazione del giudice
D.P.R. 600/1973 art. 33
contestata dal contribuente in relazione a profili formali dell'accertamento e delle comunicazioni ma ritenuta rispettata per il valore probatorio del verbale di accesso
Legge 27/7/2000 n. 212 art. 12 commi 2 e 5 (Statuto del contribuente)
art. 12, commi 2 e 5 L. 212/2000
richiamata dal contribuente per presunte violazioni di diritti procedurali; il collegio ha ritenuto che gli elementi procedurali fossero corretti o non invalidanti
D.Lgs. 10/02/2000 n. 74 art. 2
richiamato in tema di reati tributari collegati; citato dal contribuente ma non ritenuto inficiante l'accertamento fiscale
D.P.R. 633/1972 (IVA)
normativa IVA invocata dal contribuente; il giudice ha ritenuto che la presunzione di inesistenza delle operazioni giustificasse la rettifica dell'IVA
D.P.R. 917/1986 (TUIR)
normativa sulle imposte sui redditi richiamata: le indeducibilità di costi relativi a fatture per operazioni inesistenti hanno giustificato la maggiore base imponibile
D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 art. 23
richiamato per i termini e le modalità di costituzione in giudizio e di eccezioni; l'appello incidentale dell'Ufficio è stato valutato rispetto ai termini processuali
D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 art. 53 comma 1
art. 53 co. 1 d.lgs. 546/92
richiamato in tema di motivazione dell'appello: il gravame deve indicare specifici motivi di impugnazione; il collegio ha rilevato qualche carenza formale ma ha comunque esaminato il merito
Cassazione ord. n. 021157/2017; Cass. ord. n. 13814/2016; Cass. n. 8132/2018
decisioni di legittimità citate
giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui l'ex legale rappresentante destinatario della notifica conserva legittimazione ad agire e può avere interesse proprio salvo intervento e iniziativa del curatore; i precedenti confortano la decisione sulla legittimazione
Massime di principio
- L'ex legale rappresentante di una società destinataria della notifica di un atto impositivo conserva legittimazione ad impugnare anche se la società viene dichiarata fallita prima del deposito del ricorso, soprattutto se era il soggetto effettivamente informato dell'atto e il curatore non si è attivato o successivamente ha approvato l'azione.
- Il verbale di accesso redatto dagli agenti (GdF) ha efficacia probatoria privilegiata; l'assenza di produzione di un ordine di servizio o di un'autorizzazione separata non vizierebbe automaticamente l'accertamento quando il verbale ne faccia specifica menzione e l'interessato non contestì la sottoscrizione o non abbia proposto querela di falso.
- Il termine dei 30 giorni per le verifiche si computa in base ai giorni di presenza effettiva degli accertatori in azienda; è onere del contribuente provare l'eventuale superamento di tale termine con elementi concreti.
- Per affermare l'inesistenza di operazioni (missing trader/carousel) l'Amministrazione può fondarsi su un insieme di indici: impossibilità delle società emittenti di svolgere l'attività (assenza di struttura, personale, contabilità), modalità sospette di pagamento, contestualità di acquisto e rivendita, falsità dei documenti di trasporto, rifiuto di esibire inventari; la sola affermazione di buona fede del contribuente è insufficiente senza prove contrarie.
- Gli atti amministrativi redatti dagli agenti hanno efficacia probatoria che può essere contestata tramite querela di falso; l'omessa proposizione di tale strumento limita la possibilità di demolire la prova contenuta nel verbale.
- Una precedente sentenza favorevole del giudice di primo grado non è decisiva se è essa stessa appellata; in contenziosi collegati il giudice di grado superiore valuta autonomamente prove e motivazioni.
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