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Sentenza

Sentenza del 04/02/2020 n. 272 - Comm. Trib. Prov. Caserta

Massima n. 158/2020 LIQUIDAZIONE E CONTROLLO FORMALE della dichiarazione - Comunicazione di irregolarità - Necessità - Esclusione - Ragioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella emessa a seguito di liquidazione formale ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 per redditi assoggettati a tassazione separata (anno 2014). Il ricorrente deduceva: 1) nullità della cartella per mancato invio dell'avviso bonario (comunicazione di irregolarità); 2) decadenza dell'azione esecutiva ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a) D.P.R. 602/1973 per presunta tardiva notifica.

La decisione

Ricorso respinto. Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 36-bis, che disciplina i controlli automatizzati sulla dichiarazione, non impone un obbligo generale di contraddittorio preventivo salvo che sussistano profili di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione. L'omessa comunicazione di irregolarità costituisce, secondo la giurisprudenza consolidata, una mera irregolarità e non determina l'invalidità della cartella; inoltre, nella fattispecie l'avviso bonario era stato effettivamente inviato (raccomandata del 24/10/2017, notificata per compiuta giacenza il 05/12/2018). Quanto alla presunta decadenza ex art. 25, la notifica della cartella rientrava nel termine previsto (entro il 31/12 del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione), perciò il vizio invocato non sussisteva. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 36-bis D.P.R. 600/1973

    Regola i controlli automatizzati sulla base dei dati contabili direttamente riportati in dichiarazione; non impone un contraddittorio preventivo salvo che emergano profili di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • art. 25, comma 1, lett. a) D.P.R. 602/1973 (nella nuova formulazione da D.L. n. 223/2006)

    Stabilisce la decadenza dall'azione di riscossione se la cartella non è notificata entro il termine (in concreto richiamato: entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta) per le somme relative a tassazione separata come nel caso in esame.

  • D.lgs. n. 462/1997, art. 2, comma 2

    Prevede che la riduzione delle sanzioni non spetta per omessi o tardivi versamenti; pertanto, l'assenza dell'avviso bonario non consente sempre la riduzione delle sanzioni qualora si tratti di pagamenti omessi o tardivi.

  • Giurisprudenza della Cassazione (citate: n. 4024/2012, 8342/2012, 459/2014, 12023/2015, 11292/2016, 13759/2016)

    Consolidato orientamento secondo cui l'omesso invio della comunicazione di irregolarità è una mera irregolarità e non comporta l'invalidità della cartella; inoltre chiarisce i limiti dell'obbligo di contraddittorio per i controlli automatizzati.

Massime di principio

  • I controlli automatizzati ex art. 36-bis operano sulla base dei dati dichiarati e non impongono automaticamente un contraddittorio preventivo: il contraddittorio è necessario solo se esistono profili di incertezza su elementi rilevanti.
  • L'omessa comunicazione di irregolarità (avviso bonario) costituisce, di regola, una mera irregolarità procedurale e non invalida la cartella; tuttavia l'omissione può incidere sui diritti del contribuente in termini pratici (es. possibilità di pagare con sanzioni ridotte) a seconda della natura dell'addebito (pagamenti omessi/tardivi esclusi dalla riduzione).
  • È fondamentale verificare l'effettiva esistenza e notificazione dell'avviso bonario: se documentabile, l'eccezione basata sulla mancata comunicazione è destinata a fallire.
  • Per la verifica della decadenza ai sensi dell'art. 25 DPR 602/73 occorre calcolare correttamente il termine (in genere la scadenza è il 31/12 del quarto anno successivo al termine di presentazione della dichiarazione del soggetto obbligato) e confrontarlo con la data di notifica della cartella.
  • In caso di situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe tempestivamente raccogliere e conservare le prove di ricezione/sorteggio di eventuali comunicazioni (avvisi bonari, raccomandate) e, se esistono reali profili di incertezza sui dati dichiarati, chiedere il contraddittorio; diversamente le impugnazioni basate solo sull'assenza del preavviso rischiano di essere inefficaci.

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