Cassazione Civile, Ordinanza n. 06710/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo che, in riforma della decisione di primo grado favorevole alla contribuente, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate contro l’annullamento di un avviso di accertamento IVA relativo all’anno 2016. L’Ufficio aveva contestato la detrazione IVA su acquisti di carburante fatturati da società ritenute "cartiere", asseritamente fittiziamente interposte tra la contribuente e il fornitore effettivo, in operazioni soggettivamente inesistenti; la merce era poi rivenduta al minuto tramite pompe bianche gestite dalla stessa società. Con quattro motivi la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente; 2) violazione delle regole sull’onere della prova e sulla valutazione presuntiva, assumendo che il giudice avesse attribuito all’avviso di accertamento e al riferimento alle quotazioni PLATTS una fede privilegiata impropria e avesse dato per provata la consapevolezza della frode sulla base di una tabella di confronto prezzi; 3) violazione delle norme sulla prova presuntiva e della disciplina IVA, censurando l’uso degli elementi relativi alla fittizietà dei fornitori per inferire la conoscenza della frode da parte della contribuente; 4) ulteriore nullità per motivazione apparente in relazione all’affermazione secondo cui due società fornitrici erano state costituite solo pochi mesi prima.
La decisione
Nel corso del giudizio di legittimità, la società ricorrente e l’Agenzia delle entrate hanno depositato un’istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere raggiunto un accordo conciliativo definitivo in data 15 dicembre 2025, con perfezionamento della conciliazione mediante sottoscrizione dell’accordo e previsione della compensazione delle spese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 546/1992. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte anticipataria. È stato inoltre precisato che la declaratoria di estinzione esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato per denunciare violazioni di legge sostanziale in tema di prova e disciplina IVA.
È invocato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, rispetto alla quale si deduce la nullità per motivazione apparente.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato quale requisito della sentenza motivata, asseritamente violato per motivazione apparente.
È richiamato come parametro della sufficienza e intellegibilità della motivazione.
È invocato in tema di riparto dell’onere della prova nella dimostrazione della frode IVA e della consapevolezza del contribuente.
È richiamato per censurare l’uso delle presunzioni semplici ai fini dell’accertamento della consapevolezza della frode.
È richiamato per contestare l’asserita attribuzione di fede privilegiata all’avviso di accertamento e ai dati in esso contenuti.
È richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice tributario.
artt. 167 e segg. Direttiva 2006/112/CE
Sono richiamati dalla ricorrente nel quadro della disciplina del diritto alla detrazione IVA.
È richiamato dalla ricorrente come base normativa della detrazione IVA/contabilità fiscale nel quadro della controversia.
È richiamato per la conciliazione in sede tributaria e per la definizione totale della controversia con compensazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte precisa che non si applica in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, le parti depositano un’istanza congiunta dalla quale risulti un accordo conciliativo che definisce integralmente la controversia, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere comporta che non vi sia una decisione sul merito dei motivi di ricorso, con regolazione delle spese secondo quanto risultante dall’accordo o, in difetto, secondo i criteri applicabili alla parte anticipataria.
- L’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere esclude l’applicazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
- Nei giudizi tributari, la deduzione di motivazione apparente e di violazione delle regole sulla prova presuppone comunque l’esame del merito; se sopravviene una conciliazione totale, tali censure restano assorbite dalla definizione estintiva del processo.
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