Cassazione Civile, Ordinanza n. 15690/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno 2006, con cui l'Ufficio aveva disconosciuto costi esposti in fatture relative a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti, mentre la CTR aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Agenzia, sul rilievo che i contribuenti non avessero fornito elementi probatori idonei a contrastare il quadro presuntivo dell'Amministrazione sull'inesistenza oggettiva delle operazioni. In cassazione i contribuenti deducevano: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR reputato sufficienti e concordanti gli elementi dell'Amministrazione per provare l'inesistenza delle operazioni; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere considerato la produzione della visura camerale della società emittente e degli assegni bancari usati per il pagamento, addebitati sul conto corrente della contribuente e contabilizzati. Prima della camera di consiglio, tuttavia, i ricorrenti hanno depositato rinuncia agli atti del giudizio, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022 (rottamazione-quater) e di aver integrato il pagamento dovuto.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia era stata validamente proposta ai sensi dell'art. 390 c.p.c. (non trovando applicazione l'art. 306 c.p.c. nel giudizio di cassazione), perché sottoscritta dalle parti e dal difensore e ritualmente comunicata all'Agenzia delle entrate via PEC. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e ha compensato le spese di lite, in considerazione della natura della controversia e dell'esito processuale. Ha altresì escluso l'applicabilità dell'obbligo di versare l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per effetto dell'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dai ricorrenti come norma violata in tema di prova e disconoscimento dei costi per operazioni ritenute inesistenti; la Corte non entra nel merito perché il giudizio è estinto per rinuncia.
richiamato dai ricorrenti quale norma sul riparto dell'onere della prova; la Corte non decide sul motivo per intervenuta estinzione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per il vizio di violazione di legge dedotto nel primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per il vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto nel secondo motivo.
la Corte precisa che non si applica al giudizio di cassazione.
regola la rinuncia al ricorso in cassazione; la rinuncia depositata soddisfa i requisiti richiesti perché sottoscritta dalle parti e dal difensore e comunicata alla controparte.
l. n. 197 del 2022, art. 1, commi 231-252
richiamata come base della definizione agevolata (rottamazione-quater) a cui i ricorrenti hanno aderito.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude la sua applicabilità poiché la declaratoria di estinzione del giudizio impedisce l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è disciplinata dall'art. 390 c.p.c. e non dall'art. 306 c.p.c.; essa deve risultare sottoscritta dalle parti e dal difensore e deve essere ritualmente portata a conoscenza della controparte.
- La valida rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione, con assorbimento di ogni esame sul merito dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte può compensare le spese di lite in considerazione della natura della controversia e dell'esito processuale.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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