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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18194/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IVA e altre imposte relative all’anno 2013, notificato a un soggetto indicato come socio-amministratore di fatto di una cooperativa. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello la CTR del Lazio aveva accolto l’impugnazione ritenendo, tra l’altro, che la Direzione Provinciale II di Roma non fosse competente a procedere nei confronti del contribuente residente in provincia di Milano. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 58 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva confuso la competenza dell’ufficio relativo all’accertamento del reddito della società con quella relativa ai redditi da partecipazione dei soci ex art. 5 TUIR. L’Ufficio affermava che l’atto contestato era diretto ad accertare la posizione della cooperativa Airservice, avente domicilio fiscale a Roma per l’anno d’imposta 2013, poi riqualificata in società di fatto e quindi equiparata a società di persone, con imputazione per trasparenza del maggior reddito ai soci. La Corte, tuttavia, ha rilevato d’ufficio una diversa questione preliminare: il giudizio verteva anche sulla configurabilità di una società di fatto e sull’IRAP, ma si era svolto senza la necessaria partecipazione della società e di tutti i soci, con conseguente violazione del litisconsorzio necessario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la nullità dei giudizi di merito per difetto di contraddittorio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Il motivo di ricorso dell’Agenzia è rimasto assorbito. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, perché la decisione è stata resa su rilievo officioso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando la controversia riguarda la configurabilità o meno di una società di fatto, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, poiché la decisione deve essere resa unitariamente verso tutti i litisconsorti necessari.
  • La mancata partecipazione di tutti i soci e della società in una lite che incida su rapporti imputabili per trasparenza determina nullità assoluta dei giudizi di merito, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
  • Il litisconsorzio necessario non dipende solo dalle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche dalla struttura del rapporto dedotto in giudizio quando la decisione non possa raggiungere il suo scopo senza la presenza di tutti i soggetti interessati.
  • Quando il giudizio di legittimità accerta d’ufficio un difetto originario del contraddittorio, la Corte può cassare la sentenza e rinviare al primo giudice per la rinnovazione del processo a contraddittorio integro.
  • Nei giudizi relativi a imposte imputate per trasparenza, incluso il caso dell’IRAP nei termini richiamati dalla Corte, la partecipazione di tutti i soci è necessaria anche se uno o più di essi non abbiano impugnato l’atto impositivo o non sia stato emesso un atto nei loro confronti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizioneLitisconsorzio necessarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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