Cassazione Civile, Ordinanza n. 29965/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento, uno IRES e uno IRAP, con i quali l'Amministrazione finanziaria negava a una società il beneficio fiscale cd. "Tremonti-ter" per un investimento relativo alla realizzazione di un deposito per stoccaggio di merci alimentari, in particolare per celle frigorifere e montacarichi/ascensori. L'Ufficio riteneva che il costo complessivo dichiarato non fosse interamente riferibile a nuovi macchinari o nuove apparecchiature agevolabili ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.l. 78/2009. I giudici di merito rigettavano i ricorsi della contribuente. In Cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 5, comma 1, d.l. 78/2009, sostenendo che l'agevolazione dovesse estendersi anche ai componenti o alle parti indispensabili per il funzionamento di beni complessi non espressamente compresi nella divisione 28 ATECO, purché contenessero anche macchinari agevolabili; 2) violazione della stessa norma e del principio di ragionevolezza, assumendo che l'interpretazione dovesse essere sostanzialistica e orientata alla finalità incentivante della disposizione; 3) con un ulteriore motivo, ancora violazione dell'art. 5 cit. con riguardo a talune fatture, censurando l'esclusione per asserita violazione del principio di competenza; 4-5) omesso esame di fatti decisivi relativamente a specifiche fatture, capitolati e contratti. La Corte ha ritenuto i primi due motivi infondati perché la norma agevolativa è di stretta interpretazione e richiede la prova della riconducibilità del costo a specifici macchinari o apparecchiature della divisione 28 ATECO, non essendo sufficiente la mera allegazione documentale; ha poi dichiarato inammissibile il motivo sulle fatture Kopron perché la sentenza d'appello si fondava anche su una autonoma ratio decidendi relativa alla mancata prova della riconducibilità dei costi; infine ha dichiarato inammissibili i motivi ex art. 360, n. 5, per la presenza di doppia conforme e per la mancata dimostrazione di diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha confermato la correttezza dell'interpretazione restrittiva dell'art. 5, comma 1, d.l. 78/2009, ha valorizzato il difetto di prova sulla riferibilità delle spese ai beni agevolabili e ha rilevato l'inammissibilità di alcune censure perché dirette contro una seconda autonoma ratio decidendi o perché formulate in presenza di doppia conforme. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, d.l. 1° luglio 2009, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
norma agevolativa di stretta interpretazione; richiede la contemporanea presenza di nuovi macchinari o nuove apparecchiature espressamente compresi nella divisione 28 ATECO e la loro strumentalità all'attività d'impresa
conversione del d.l. n. 78/2009
richiamata quale legge di conversione della disciplina agevolativa
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi; la censura è dichiarata inammissibile in presenza di doppia conforme
in caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado per superare l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012
individua l'ambito applicativo temporale della disciplina sulla doppia conforme
art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012
richiamato per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti
Massime di principio
- Le norme agevolative fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica o in via interpretativa oltre i casi espressamente previsti.
- Per ottenere un'agevolazione fiscale su investimenti in beni strumentali occorre provare in modo specifico e documentale che il costo sia riferibile ai beni agevolabili indicati dalla norma; la mera produzione di fatture o di documentazione generica non basta.
- Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e una di esse non viene validamente censurata, il motivo rivolto contro le altre ragioni diventa inammissibile per difetto di interesse.
- In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono diverse.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
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