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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29965/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento, uno IRES e uno IRAP, con i quali l'Amministrazione finanziaria negava a una società il beneficio fiscale cd. "Tremonti-ter" per un investimento relativo alla realizzazione di un deposito per stoccaggio di merci alimentari, in particolare per celle frigorifere e montacarichi/ascensori. L'Ufficio riteneva che il costo complessivo dichiarato non fosse interamente riferibile a nuovi macchinari o nuove apparecchiature agevolabili ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.l. 78/2009. I giudici di merito rigettavano i ricorsi della contribuente. In Cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 5, comma 1, d.l. 78/2009, sostenendo che l'agevolazione dovesse estendersi anche ai componenti o alle parti indispensabili per il funzionamento di beni complessi non espressamente compresi nella divisione 28 ATECO, purché contenessero anche macchinari agevolabili; 2) violazione della stessa norma e del principio di ragionevolezza, assumendo che l'interpretazione dovesse essere sostanzialistica e orientata alla finalità incentivante della disposizione; 3) con un ulteriore motivo, ancora violazione dell'art. 5 cit. con riguardo a talune fatture, censurando l'esclusione per asserita violazione del principio di competenza; 4-5) omesso esame di fatti decisivi relativamente a specifiche fatture, capitolati e contratti. La Corte ha ritenuto i primi due motivi infondati perché la norma agevolativa è di stretta interpretazione e richiede la prova della riconducibilità del costo a specifici macchinari o apparecchiature della divisione 28 ATECO, non essendo sufficiente la mera allegazione documentale; ha poi dichiarato inammissibile il motivo sulle fatture Kopron perché la sentenza d'appello si fondava anche su una autonoma ratio decidendi relativa alla mancata prova della riconducibilità dei costi; infine ha dichiarato inammissibili i motivi ex art. 360, n. 5, per la presenza di doppia conforme e per la mancata dimostrazione di diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha confermato la correttezza dell'interpretazione restrittiva dell'art. 5, comma 1, d.l. 78/2009, ha valorizzato il difetto di prova sulla riferibilità delle spese ai beni agevolabili e ha rilevato l'inammissibilità di alcune censure perché dirette contro una seconda autonoma ratio decidendi o perché formulate in presenza di doppia conforme. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo previsto dal d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le norme agevolative fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica o in via interpretativa oltre i casi espressamente previsti.
  • Per ottenere un'agevolazione fiscale su investimenti in beni strumentali occorre provare in modo specifico e documentale che il costo sia riferibile ai beni agevolabili indicati dalla norma; la mera produzione di fatture o di documentazione generica non basta.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e una di esse non viene validamente censurata, il motivo rivolto contro le altre ragioni diventa inammissibile per difetto di interesse.
  • In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono diverse.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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