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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07532/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (soci)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di persone per IVA e IRAP relativi al periodo d'imposta 2007 e, per trasparenza, nei confronti dei soci per IRPEF sul reddito di partecipazione. Uno dei soci aveva anche impugnato un ulteriore avviso per IRPEF relativo al 2010. I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile il ricorso contro l'accertamento societario, ritenendo preclusivo il giudicato formatosi in un precedente giudizio sfavorevole alla società, e avevano rigettato gli altri ricorsi. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sul reddito di partecipazione, del contraddittorio e del diritto di difesa, sostenendo che la rettifica IRAP della società incide sul maggior reddito imputato ai soci e imponeva l'integrazione del contraddittorio; 2) violazione delle norme sul litisconsorzio e del giudicato, contestando che gli effetti del giudicato sfavorevole della società fossero estesi ai soci rimasti estranei al relativo processo; 3) omessa motivazione sulle ragioni per cui quel giudicato sarebbe stato opponibile ai soci; 4) violazione delle norme sulla riunione dei processi, contestando l'affermazione secondo cui i soci avrebbero dovuto chiedere la riunione, poiché i giudizi pendevano in gradi diversi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, secondo e terzo motivo del ricorso proposto dai soci, dichiarando assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha invece rigettato il ricorso proposto da uno dei contribuenti in qualità di legale rappresentante della società, per difetto di legittimazione attiva, essendo già intervenuto un precedente giudicato sulla posizione della società.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie relative ad accertamenti che incidono sul reddito della società di persone e sul reddito imputato per trasparenza ai soci, la posizione dei soci è inscindibilmente collegata a quella della società e può rendere necessario il litisconsorzio nel giudizio di impugnazione.
  • Il giudicato sfavorevole formatosi tra l'amministrazione finanziaria e una società di persone non è opponibile ai soci rimasti estranei a quel giudizio, perché il giudicato non può pregiudicare chi non ha partecipato al processo in cui si è formato.
  • Il principio secondo cui il terzo estraneo può avvalersi del giudicato favorevole ex art. 1306 c.c. opera, a maggior ragione, quando il litisconsorzio necessario sia stato pretermesso: in tal caso la decisione resa solo nei confronti di alcuni litisconsorti non fa stato in danno degli altri.
  • Nel processo tributario non è corretta la declaratoria di inammissibilità o il rigetto nei confronti dei soci quando l'accertamento societario sia stato definito in un giudizio cui essi non hanno partecipato e la controversia presenti una situazione litisconsortile necessaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudicatoLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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