Cassazione Civile, Ordinanza n. 07532/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di persone per IVA e IRAP relativi al periodo d'imposta 2007 e, per trasparenza, nei confronti dei soci per IRPEF sul reddito di partecipazione. Uno dei soci aveva anche impugnato un ulteriore avviso per IRPEF relativo al 2010. I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile il ricorso contro l'accertamento societario, ritenendo preclusivo il giudicato formatosi in un precedente giudizio sfavorevole alla società, e avevano rigettato gli altri ricorsi. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sul reddito di partecipazione, del contraddittorio e del diritto di difesa, sostenendo che la rettifica IRAP della società incide sul maggior reddito imputato ai soci e imponeva l'integrazione del contraddittorio; 2) violazione delle norme sul litisconsorzio e del giudicato, contestando che gli effetti del giudicato sfavorevole della società fossero estesi ai soci rimasti estranei al relativo processo; 3) omessa motivazione sulle ragioni per cui quel giudicato sarebbe stato opponibile ai soci; 4) violazione delle norme sulla riunione dei processi, contestando l'affermazione secondo cui i soci avrebbero dovuto chiedere la riunione, poiché i giudizi pendevano in gradi diversi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, secondo e terzo motivo del ricorso proposto dai soci, dichiarando assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha invece rigettato il ricorso proposto da uno dei contribuenti in qualità di legale rappresentante della società, per difetto di legittimazione attiva, essendo già intervenuto un precedente giudicato sulla posizione della società.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamato dai ricorrenti per sostenere che la rettifica del reddito societario si riflette sul reddito da partecipazione imputato ai soci
richiamato in relazione al contraddittorio e alla partecipazione necessaria dei soggetti interessati
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa
art. 111, secondo comma, Cost.
richiamato a tutela del giusto processo e del contraddittorio
art. 14, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il litisconsorzio nel processo tributario
richiamato per la portata del giudicato
richiamato per l'omessa motivazione su un punto decisivo
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per contestare l'affermazione sulla riunione dei giudizi
richiamato in tema di riunione di procedimenti
art. 17, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato come base del rapporto tra accertamento IRAP e posizione dei soci
art. 44 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato come norma che collega l'accertamento IRAP alla posizione dei soci
la Corte lo richiama per affermare che il socio estraneo al giudizio può avvalersi del giudicato favorevole, ma non subire quello sfavorevole
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del primo motivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi secondo, terzo e quarto
Massime di principio
- Nelle controversie relative ad accertamenti che incidono sul reddito della società di persone e sul reddito imputato per trasparenza ai soci, la posizione dei soci è inscindibilmente collegata a quella della società e può rendere necessario il litisconsorzio nel giudizio di impugnazione.
- Il giudicato sfavorevole formatosi tra l'amministrazione finanziaria e una società di persone non è opponibile ai soci rimasti estranei a quel giudizio, perché il giudicato non può pregiudicare chi non ha partecipato al processo in cui si è formato.
- Il principio secondo cui il terzo estraneo può avvalersi del giudicato favorevole ex art. 1306 c.c. opera, a maggior ragione, quando il litisconsorzio necessario sia stato pretermesso: in tal caso la decisione resa solo nei confronti di alcuni litisconsorti non fa stato in danno degli altri.
- Nel processo tributario non è corretta la declaratoria di inammissibilità o il rigetto nei confronti dei soci quando l'accertamento societario sia stato definito in un giudizio cui essi non hanno partecipato e la controversia presenti una situazione litisconsortile necessaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07433/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07434/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07442/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07444/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07446/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07447/2023 del 15/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →