Cassazione Civile, Sentenza n. 20957/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia contestava l'indebita detrazione dell'IVA e l'indebita deduzione dei costi, relative a cinque fatture ritenute riferite a operazioni inesistenti. La contestazione si fondava sulle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dal legale rappresentante della società fornitrice, che aveva ammesso l'inconsistenza delle operazioni; l'Amministrazione ha quindi emesso avviso di rettifica per IVA e imposte dirette
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia. Ha dichiarato preliminarmente la tardività delle conclusioni del Procuratore generale e del controricorso, ritenendo però la tardività delle conclusioni del PG una nullità relativa sanata dall'acquiescenza delle parti. Sostanzialmente la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso perché miravano a censurare la valutazione della credibilità e del valore probatorio delle dichiarazioni compiuta dal giudice di merito (decisione di fatto riservata al giudice del merito). La Corte ha ricordato che le dichiarazioni di terzi possono valere solo come indizi e non possono da sole fondare la decisione, e ha escluso che le dichiarazioni del terzo possano avere valore di confessione stragiudiziale a carico del contribuente. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia condannata alle spese processuali (liquidate in euro 3.000,00 compensi oltre esborsi e spese forfait).
Norme richiamate
termine per le conclusioni del Procuratore generale: "quindicesimo giorno precedente l'udienza"
la tempestività delle conclusioni del Procuratore generale tutela il diritto di difesa delle parti; la tardività costituisce nullità relativa che deve essere eccepita dalle parti e può essere sanata dall'acquiescenza
l'acquiescenza delle parti può sanare le nullità relative
art. 70 cod. proc. civ. e art. 76 ord. giud.
l'intervento del Procuratore generale è obbligatorio nelle udienze pubbliche dinanzi alla Corte, a tutela dell'interesse pubblico
disciplinano la possibilità per le parti di depositare memorie in vista dell'udienza (termine correlato alla tempestività degli atti del PG)
richiamato nel ricorso dell'Agenzia ma la Corte ha ritenuto la censura assorbita nella valutazione di merito sulla attendibilità delle prove
norme sul valore probatorio delle scritture private e delle dichiarazioni, richiamate ma la loro applicazione concreta rimessa al giudice di merito
richiamato nella doglianza dell'Agenzia, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la censura in sede di legittimità, essendo questione di merito
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
richiamato nell'ambito delle censure relative all'IVA; l'applicazione dipende dalla valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito
la norma sulla confessione stragiudiziale è applicabile alle dichiarazioni rese dal contribuente medesimo (es. dichiarazioni del contribuente alla Guardia di Finanza), non alle dichiarazioni rese da terzi
Corte costituzionale n. 18/2000 e giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21187/19; n. 331/20; n. 29757/18; n. 592/21; n. 13366/16)
principi richiamati: la valutazione della prova e della credibilità delle dichiarazioni è riservata al giudice di merito; le dichiarazioni di terzi possono costituire solo indizi e non possono, senza riscontri, fondare la decisione
Massime di principio
- La valutazione della credibilità dei testimoni e il peso probatorio delle dichiarazioni sono materie di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità salvo profili di motivazione formale o violazione del diritto; pertanto i motivi che chiedono la riconsiderazione del 'peso' delle prove sono inammissibili in Cassazione
- Le dichiarazioni rese da terzi estranei alla lite possono avere valore soltanto indiziario e richiedono elementi di riscontro e corroborazione per poter costituire base di una decisione sfavorevole al contribuente
- Le confessioni stragiudiziali ai sensi dell'art. 2735 c.c. si riferiscono alle ammissioni del soggetto di cui si pretende la confessione (ad es. il contribuente), non alle ammissioni rese da terzi; dunque dichiarazioni di terzi non possono automaticamente fungere da confessione a carico del contribuente
- La tardività degli atti del Procuratore generale, sebbene possa costituire nullità relativa, viene considerata una tutela del diritto di difesa delle parti e può essere sanata dall'acquiescenza; la tempestività va comunque osservata per assicurare il contraddittorio
- Se l'Amministrazione fiscale fonda l'accertamento su dichiarazioni di terzi, è necessario integrare l'istruttoria con ulteriori elementi probatori; l'assenza di riscontri può determinare la perdita di efficacia della contestazione
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