Cassazione Civile, Ordinanza n. 32885/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una società che svolgeva attività di locazione di immobili propri e che, per l’anno d’imposta 2013, aveva chiesto la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo. L’Agenzia aveva dichiarato inammissibile l’istanza di interpello disapplicativo; la società aveva impugnato tale diniego e, in separato giudizio, aveva poi contestato un avviso di accertamento emesso per il medesimo periodo d’imposta, fondato sull’assunto della non operatività della società e sulla determinazione presuntiva del reddito ai fini IRES e IRAP. Nel primo ricorso l’Agenzia censurava la sentenza che aveva ritenuto autonomamente impugnabile il diniego dell’interpello, che aveva ravvisato l’interesse della società all’impugnazione, che aveva giudicato illegittima la declaratoria di inammissibilità e che aveva affermato l’obbligo dell’Ufficio di richiedere integrazioni documentali. Nel secondo ricorso la società censurava la sentenza che, nel giudizio sull’avviso di accertamento, aveva escluso la sospensione per pregiudizialità, aveva negato l’impugnabilità autonoma del diniego di interpello, e soprattutto aveva ritenuto non dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali idonee a superare la disciplina delle società di comodo, con motivazione ritenuta apparente e omesso esame della documentazione prodotta e del dato che i canoni di locazione erano conformi ai valori OMI.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza relativa al diniego di interpello, perché era ormai pendente il giudizio sull’avviso di accertamento per lo stesso periodo d’imposta, giudizio nel quale si concentrava la cognizione piena sulla pretesa tributaria. Ha invece accolto, nei limiti di ragione, il ricorso della società contro la sentenza relativa all’avviso di accertamento, rilevando che la motivazione della CGT di secondo grado era solo apparente: il giudice di merito non aveva indicato quali documenti contabili fossero mancanti, non aveva esaminato la documentazione prodotta dalla società e non aveva spiegato perché essa fosse inidonea a provare l’esistenza di oggettive condizioni ostative al superamento del test di operatività. Ne è seguita la cassazione parziale con rinvio alla CGT di secondo grado della Puglia in diversa composizione, per nuovo esame e congrua motivazione. Le spese del primo ricorso sono state compensate; quelle del secondo sono state demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 19 D. Lgs. n. 546 del 1992
Il diniego dell’interpello disapplicativo è stato ritenuto, secondo il consolidato orientamento richiamato, un atto amministrativo definitivo e recettizio con immediata rilevanza esterna, riconducibile tra gli atti impugnabili; tuttavia, nella concreta vicenda il primo ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a causa della pendenza del giudizio sull’avviso di accertamento.
art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600 del 1973
È la base normativa dell’interpello disapplicativo presentato dalla società per ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva sulle società di comodo.
art. 30, commi 3, 3-bis e 4, L. n. 724 del 1994
La disciplina sulle società di comodo prevede un test di operatività e consente la deroga solo in presenza di circostanze oggettive/eccezionali che impediscano il conseguimento dei ricavi minimi presunti.
art. 30, comma 4-bis, L. n. 724 del 1994
Norma richiamata come fondamento dell’istanza di disapplicazione delle disposizioni sulle società di comodo.
La CTR aveva affermato che, in presenza di fattispecie compiutamente descritta, l’Ufficio avrebbe dovuto chiedere documentazione integrativa; tale profilo è poi rimasto assorbito o non decisivo rispetto alla declaratoria di inammissibilità del primo ricorso e all’accoglimento del secondo.
art. 1, comma 3, D.M. n. 259 del 1998
Richiamato nel quarto motivo del primo ricorso in relazione ai presupposti per la disapplicazione delle norme antielusive.
Invocato per sostenere la necessità di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento pregiudiziale; la Corte ha ritenuto superata la questione per sopravvenuta carenza di interesse al primo giudizio.
art. 39, comma 1-bis, D. Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione alla sospensione del processo tributario per pregiudizialità.
art. 36, comma 2, n. 4, D. Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata solo apparente nel giudizio promosso dalla società.
Richiamato in tema di interesse ad agire/impugnare; la Corte ha ritenuto cessato l’interesse alla prosecuzione del giudizio sul diniego di interpello per sopravvenienza dell’avviso di accertamento.
Richiamato nel primo ricorso come vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la questione è stata superata dalla declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione che omette di confrontarsi con i documenti e di spiegare l’iter logico-giuridico è stata ritenuta apparente e quindi nulla per violazione del minimo costituzionale di motivazione.
Richiamato dalla società in relazione alla mancata valutazione dei documenti prodotti; la Corte ha valorizzato proprio l’omesso esame della documentazione ai fini della nullità della motivazione.
La riunione dei ricorsi è stata disposta perché le cause erano connesse soggettivamente e oggettivamente, per economia processuale e certezza del diritto.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono i parametri dei motivi di ricorso scrutinati: violazione di legge, nullità della sentenza/motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi.
Usati come base della cassazione parziale con rinvio per nuovo esame della controversia.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità e del rinvio.
art. 62, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il rinvio al giudice di merito e per il regime delle spese nel processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Agenzia per la sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
Richiamato nel passaggio sull’evoluzione normativa degli interpelli; la Corte ha precisato che la disciplina sopravvenuta non aveva efficacia retroattiva rispetto al caso.
Massime di principio
- Nel sistema anteriore alla riforma degli interpelli, il diniego dell’interpello disapplicativo può integrare un atto impugnabile; tuttavia, se per il medesimo periodo d’imposta sopravviene ed è pendente un avviso di accertamento relativo alla stessa pretesa, viene meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio sul diniego, perché la verifica della pretesa tributaria avviene in modo pieno e assorbente nel giudizio sull’atto impositivo.
- L’impugnazione dell’avviso di accertamento rende recessiva la controversia sul precedente diniego di disapplicazione, quando entrambi gli atti attengano allo stesso tributo e allo stesso periodo d’imposta, poiché la cognizione sull’atto impositivo copre an e quantum della pretesa fiscale.
- In materia di società di comodo, il contribuente può superare la presunzione legale di non operatività dimostrando, con elementi specifici e oggettivi, l’esistenza di circostanze eccezionali che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi minimi presunti.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice di merito si limiti ad affermazioni apodittiche sull’assenza di prova senza indicare quali documenti siano mancanti, senza esaminare quelli prodotti e senza spiegare perché siano inidonei a fondare la tesi difensiva.
- Ai fini del controllo di legittimità, il mancato confronto con la documentazione decisiva e l’assenza di una reale ricostruzione del percorso argomentativo integrano violazione del minimo costituzionale di motivazione.
- La riunione dei giudizi in cassazione è ammissibile quando le cause siano connesse soggettivamente e oggettivamente, ed è funzionale a economia processuale e certezza del diritto.
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